Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-06-27, n. 201203786

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-06-27, n. 201203786
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203786
Data del deposito : 27 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02904/2012 REG.RIC.

N. 03786/2012REG.PROV.COLL.

N. 02904/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2904 del 2012, proposto dalla Kuwait Petroleum Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R M I, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 103

contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del Ministro pro tempore , Capitaneria di Porto di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara - Sezione I, n. 650 del 1° dicembre 2011.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Capitaneria di Porto di Pescara;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 il consigliere Vito Poli e udito per la parte appellante l’avvocato Izzo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Kuwait Petroleum Italia s.p.a. (in prosieguo la società), ha impugnato davanti al T.a.r. per l’Abruzzo i verbali di accertamento e contestazione dell’infrazione preveduta e punita dagli 8888-0c7d79cb8483::LR78D8DE9FB6B744C3EA6D::2011-05-13" href="/norms/codes/itatext1k7usls3prbr8b9/articles/itaartyzzetol164x85kh?version=9a832ee7-d3cf-58de-8888-0c7d79cb8483::LR78D8DE9FB6B744C3EA6D::2011-05-13">artt. 295 e 296 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver immesso sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti di legge (cfr. verbali nn. 14/2010 del 1° giugno 2010 e 23/2010 del 7 luglio 2010, redatti dalla Capitaneria di Porto di Pescara).

2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara - Sezione I, n. 650 del 1° dicembre 2011 -:

a) ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario controvertendosi in materia di sanzioni amministrative;

b) ha compensato le spese di lite.

3. Con atto ritualmente notificato e depositato la società ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, lamentando (pagine 8 – 12 del gravame):

a) l’impossibilità di interpretare l’art. 18, l. n. 869 del 1981 nel senso che ammetta l’opposizione davanti al giudice ordinario dei verbali di accertamento di infrazioni amministrative;

b) l’immediata lesività ed impugnabilità dei verbali di accertamento di infrazioni amministrative, sotto il duplice profilo che contengono l’invito a pagare la sanzione pecuniaria (sia pure in misura ridotta), e generano incertezze sulla liceità della commercializzazione, de futuro, dei medesimi prodotti petroliferi;

c) la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla verifica della correttezza dell’esercizio del potere sotteso alla redazione dei verbali di accertamento e contestazione.

4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto di Pescara deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 19 giugno 2012.

6. L’appello è infondato e deve essere respinto.

7. E’pacifico il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnativa del procedimento sanzionatorio disciplinato dalla l. n. 689 del 1981.

Il collegio osserva sul punto (conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e di questo Consiglio, cfr., ex plurimis , Cass. civ., sez. un., 26 novembre 2008, n. 2816;
sez. un., 2 luglio 2008, n. 18040;
sez. un., 16 febbraio 2006, n. 63;
Cons. St., sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6474;
sez. IV, 4 febbraio 1999, n. 112, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli art. 74, co. 1, 88, co. 1, lett. d), e 99, co. 3, c.p.a.), che dall’esame della causa petendi della domanda proposta davanti al giudice amministrativa emerge che la situazione soggettiva di cui si chiede tutela ha la consistenza del diritto soggettivo sotto i seguenti profili:

a) è dedotta la lesione della libertà di impresa e di iniziativa economica (in particolare per la situazione di incertezza che si viene a creare per la futura attività di commercializzazione di prodotti uguali a quelli oggetto di contestazione);

b) ogni qualvolta si verifichi in concreto la fattispecie astrattamente prevista, l’applicazione della sanzione costituisce un obbligo per l’amministrazione;
quindi non v’è discrezionalità in ordine all’ an e al quando : l’individuazione degli estremi che integrano la fattispecie illecita non è operazione che possa tollerare alcun margine di discrezionalità amministrativa;
l’attività svolta è interamente assimilabile a quella dell’autorità giudiziaria, intesa come attività di applicazione obbiettiva e imparziale della legge al caso concreto;
l’amministrazione, al pari del giudice penale, ha l’obbligo di esercitare l’azione e di concludere il procedimento: il principio di officialità deriva dalla vigenza, in materia di sanzioni punitive, del principio di legalità sostanziale ricavato dagli artt. 23 e 97 Cost., in virtù del quale il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto a non subire imposizioni patrimoniali al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
pertanto l’applicazione della sanzione in difetto della fattispecie contravvenzionale integra gli estremi della lesione sine titulo della sfera soggettiva del soggetto inciso, e non costituisce un’ipotesi di scorretto esercizio del potere discrezionale;

c) al fine del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è necessario distinguere tra sanzioni punitive e misure ripristinatorie, riconoscendo solo nel secondo caso la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, nel caso di sanzioni punitive queste hanno carattere meramente afflittivo (come nella vicenda per cui è causa), e sono ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quanto alla misura, con la conseguenza che la contestazione dell’intimato si risolve nel dedurre il proprio diritto soggettivo a non subire l’imposizione di prestazioni patrimoniali fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
mentre al contrario, nel caso di misure ripristinatorie, queste ultime tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico di settore leso dall’atto illecito, e all’amministrazione è data, di regola, la scelta della misura repressiva più idonea a soddisfare quell’interesse, con la conseguenza che, in tal caso, sussistono in capo al privato soltanto posizioni soggettive di interesse legittimo;

d) i provvedimenti sanzionatori sono di norma estranei all’ambito della giurisdizione esclusiva, sulla base della loro disomogeneità funzionale rispetto agli altri atti dell’amministrazione e dell’assenza di un intreccio inestricabile fra diritti soggettivi ed interessi legittimi.

7.1. Le norme sancite dagli artt. 22, co. 1, e 22 bis, l. n. 689 del 1981 (quest’ultima disposizione ora abrogata e sostituita dall’art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, inapplicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto), affidano al giudice ordinario la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative e, nel ripartire la competenza tra giudice di pace e tribunale per le opposizioni alle inflitte sanzioni, confermano l’attribuzione dell’intera «materia» delle sanzioni amministrative alla giurisdizione <<piena>>
del giudice ordinario (potendo annullare o riformare l’atto sanzionatorio), salvo diversa e specifica previsione di legge e, in particolare, quanto previsto dall’art. 133 c.p.a. che non include, nel suo tassativo catalogo, le controversie come quella oggetto del presente giudizio;
in quest’ottica è sufficiente rilevare, per completezza, che l’art. 296 d.lgs. n. 152 del 2006 cit. – Controlli e sanzioni – nel richiamare espressamente la l. n. 689 del 1981, si colloca nell’alveo della su esposta impostazione sistematica.

7.2. Ciò non toglie che il privato sia fornito (già sul piano astratto) di adeguata tutela davanti al giudice ordinario: invero, pur non potendo avvalersi (nel confronti dei verbali di accertamento) del rimedio oppositorio, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, potrà esperire l’ordinaria azione di accertamento della inesistenza degli elementi essenziali dell’illecito amministrativo, cui affiancare l’eventuale richiesta di erogazione di tutela cautelare secondo le forme e i modi previsti dal c.p.c.

8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello.

9. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

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