Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-02, n. 202001486
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2020
N. 01486/2020REG.PROV.COLL.
N. 09884/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9884 del 2018, proposto dalla società Tg Energie Rinnovabili s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la IA -sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) - n. 1358/2018, resa tra le parti, concernente la sospensione del procedimento di VIA su progetto di centrale eolica off-shore
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
Viste le memorie e le memorie di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Andrea Sticchi Damiani e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Tg Energie Rinnovabili” s.r.l. (d’ora in avanti, per comodità, solo la Società) ha impugnato innanzi al T.A.R. per la IA la nota prot. n. 0029879 del 22 dicembre 2017 a firma del dirigente della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (d’ora in avanti MATTM) con la quale è stato sospeso il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto dalla stessa presentato per un parco eolico da realizzare nel tratto di mare antistante la costa dei Comuni di Brindisi, San ET IC (BR) e RO (BR). Ha impugnato altresì la nota a firma del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri posta a base della stessa, prot. n. 0023852 del 22 novembre 2017, con la quale si comunicava l’impossibilità di sottoporre il contrasto insorto nell’ambito del ridetto procedimento tra il MATTM e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (CT) al Presidente del Consiglio dei Ministri, siccome previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c bis ), della l. n. 400/1988, ritenendo che la mancata attuazione della pianificazione dello spazio marittimo prevista dal d.lgs. n. 201/2016 non lo consentisse.
2. Il T.A.R. per la IA, con sentenza n. 1358/2018, ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio, sull’assunto che la disposta sospensione del procedimento non inciderebbe in alcun modo negativamente nella sfera giuridica della Società, essendo comunque ostativi all’accoglimento della relativa istanza i pareri negativi resi dal CT, ormai inoppugnabili per mancata proposizione di autonomo gravame. Quanto alla procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c bis ) della l. 23 agosto 1988, n. 400, unico sbocco alternativo dell’istanza, essa sarebbe stata legittimamente “bloccata” dal competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto in potenziale contrasto con le esigenze di pianificazione dello spazio marittimo di cui al sopravvenuto assetto normativo.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Società, lamentando:
a) error in iudicando , avendo il giudice di prime cure ritenuto « in punto di interesse » precluso lo scrutinio dell’avversato provvedimento del MATTM, sulla base del rilievo che il procedimento di VIA avrebbe dovuto comunque concludersi in senso sfavorevole alla parte, stanti i pareri espressi sia dalla RE IA che, soprattutto, dal CT. La circostanza dell’omessa impugnativa dei pareri negativi endoprocedimentali - a prescindere, peraltro, dal pretermesso richiamo al ricorso al T.A.R. per la IA n.r. 2240/2014 avverso la deliberazione giuntale n. 1182 del 18 giugno 2014, dichiarato inammissibile giusta la natura non vincolante del parere regionale (T.A.R. per la IA, 22 maggio 2018, n. 858) - si paleserebbe del tutto inconferente, essendo proprio il contrasto con il contenuto di tali pareri il presupposto dell’attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c bis) della l. n. 400/1988, indebitamente preclusa dagli uffici;
b) error in iudicando laddove si è affermato che nessuna censura sarebbe stata mossa direttamente avverso la nota del DICA del 22 novembre 2017. Il contenuto soprassessorio della stessa, migrato nell’effetto soprassessorio del riscontro fornito alla Società dal MATTM, è censurabile e censurato nella parte in cui pretende di attribuire un indebito effetto paralizzante qualsivoglia progettualità nello spazio marino alla disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2016, nelle more della sua concreta attuazione;
c) error in iudicando stante che con le note de quibus si è di fatto disposta una sospensione ad libitum del procedimento in palese contrasto con i principi di cui alla l.n. 241/1990, in particolare l’art. 21 TE che non consente di differire l’efficacia di un provvedimento oltre “ il tempo strettamente necessario ”. In ciò si concretizzerebbe, infatti, il differimento all’avvenuta adozione dei piani di gestione previsti dal d.lgs. n. 201/2016 della riattivazione del procedimento, non potendo certo valere come dies ad quem finale il 31 dicembre 2020, ovvero il termine meramente ordinatorio fissato dal legislatore all’art. 5 del richiamato decreto per definire i ridetti atti attuativi;
d) sarebbe infine stata indebitamente esclusa la necessità di rispettare le garanzie partecipative al procedimento sull’errato assunto che l’esito dello stesso, vincolato ai pareri negativi del CT, non avrebbe potuto comunque essere inciso dall’apporto della parte privata. Con ciò pretermettendo che la decisa preclusione del procedimento di cui alla l. n. 400/1988 non era affatto scontata, e la parte avrebbe potuto fornire al riguardo proposte, anche interpretative, tali da scongiurarne gli intervenuti esiti.
4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per insistere nelle proprie prospettazioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare, esse difendono l’affermazione del T.A.R. circa gli effetti “ in punto di interesse ” della mancata impugnativa dei due pareri negativi del CT (nota n. 6362 del 4 marzo 2016 e 7934 del 29 luglio 2016), oltre che di quelli, di analogo contenuto, della RE IA (delibere di Giunta n. 1182 del 18 giugno 2014, in verità impugnata con il ricorso richiamato al § precedente, e n. 1754 del 30 ottobre 2017). La nota del DICA non sarebbe da intendere come sospensione ad libitum del procedimento, ma come declaratoria di improcedibilità dell’istanza, alla luce della normativa sopravvenuta, applicabile sulla base della corretta lettura del principio del tempus regit actum , che imporrebbe di tener conto del regime giuridico esistente sia alla data di presentazione dell’istanza che di eventuale rilascio del titolo. Infine, il dies ad quem per la conclusione del procedimento di VIA-VAS non sarebbe affatto mancante, coincidendo con quello di avvenuta definizione degli strumenti di pianificazione dello spazio marittimo previsti dal citato d.lgs. n. 201/2016 (31 dicembre 2020).
5. In vista dell’odierna udienza, le parti hanno presentato memorie e memorie di replica.
All’udienza pubblica del 7 novembre 2019, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Al fine di correttamente perimetrare i confini dell’odierna controversia il Collegio ritiene necessario ripercorrere le tappe salienti del procedimento, avuto riguardo alla disciplina vigente sia al momento di presentazione dell’istanza di VIA, che a quello di adozione delle note avversate.
7. Con istanza in data 28 giugno 2013 la Società presentava al competente Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un’istanza di valutazione di compatibilità ambientale di un progetto di parco eolico off-shore denominato “Centrale Eolica off-shore Brindisi”, da localizzare nel tratto di mare antistante la costa dei Comuni di Brindisi, San ET IC (BR) e RO (BR). Il procedimento sotteso al rilascio del provvedimento, da adottare “di concerto” con il CT, è regolamentato dalle disposizioni del Capo IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella versione applicabile ai procedimenti di VIA avviati prima del 16 maggio 2017, giusta la previsione in tal senso contenuta nell’art. 23 del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. La relativa istruttoria è stata dunque curata da un punto di vista tecnico-scientifico dall’apposita Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale prevista dall'art. 7 del d.l.23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 luglio 2008, n. 123. Tale Commissione, ricorda ancora il Collegio, che ha accorpato le funzioni di quella per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 5, della l.11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e di quella speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'art.184, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è composta da cinquanta commissari (originariamente erano 60), oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto del Ministro