Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-07-08, n. 201904771
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Pubblicato il 08/07/2019
N. 04771/2019REG.PROV.COLL.
N. 04069/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 4069 del 2018, proposto dal Comune di Cenate Sopra, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F D e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S S in Roma, via Asiago, n. 8;
contro
La Provincia di Bergamo e il fallimento della s.r.l. San Leone in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. 318/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il pres. L M e uditi per le parti l’avvocato S S e l’avvocato Ermanno Gatto, su delega dell’avvocato Umberto Grella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 224 del 2016 (proposto al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia, ed integrato con motivi aggiunti), il fallimento della s.r.l. San Leone in liquidazione ha impugnato alcuni atti riguardanti una variante al piano urbanistico del Comune di Cenate Sopra ed ha chiesto il risarcimento del danno.
2. Il TAR, con la sentenza n. 318 del 2018, ha annullato gli atti impugnati ed ha respinto la domanda risarcitoria.
3. Con l’appello indicato in epigrafe, il Comune ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che in sua riforma il ricorso di primo grado sia integralmente respinto.
Con un atto d’appello incidentale, la sentenza è stata impugnata anche dal fallimento della società in liquidazione, che ha chiesto l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata in primo grado.
4. Nel corso del giudizio, il Comune di Cenate Sopra ha dichiarato di rinunciare all’appello principale (con dichiarazione di data 5 marzo 2019) e il fallimento della società in liquidazione ha dichiarato di rinunciare all’appello incidentale (con una dichiarazione di data 6 maggio 2019).
5. La Sezione prende atto delle dichiarazioni di rinuncia all’appello principale e all’appello incidentale e dichiara l’estinzione del giudizio, con compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio.