Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-01, n. 202101730

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-01, n. 202101730
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101730
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 01730/2021REG.PROV.COLL.

N. 00293/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2020, proposto da
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ex lege ;

contro

Fallimento VIP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G G R, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
VIP- Volpetti Immobili di Prestigio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00312/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fallimento Vip S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Udita la relazione del Cons. A M all'udienza telematica del giorno 25/2/2021, svoltasi in videoconferenza, ai sensi degli artt. 4, comma 1, D.L. 30/4/2020 n. 28 e 25, comma 2, del D.L. 28/10/2020, n. 137, mediante l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, come da circolare 13/3/2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza 5/6/2019, n. 312 il T.A.R. Umbria ha accolto il ricorso con cui la VIP Immobili di Prestigio s.r.l. ha impugnato il decreto col quale il Direttore Regionale della Direzione Regionale per Beni culturali e Paesaggistici dell’Umbria ha dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42, il Castello di Carnano, nel Comune di Montecchio di proprietà della suddetta società.

Il Tribunale ha ritenuto l’impugnato decreto viziato da difetto di motivazione e carenza di istruttoria in quanto nella relazione storica, allegata alla proposta di vincolo, non si rinverrebbero riferimenti alla possibilità, nota all’Amministrazione, di portare avanti il progetto della ricorrente volto al recupero e alla valorizzazione del sito, mediante la ricostruzione della cubatura preesistente conformemente alla disciplina urbanistica del P.R.G. del Comune di Montecchio.

Così facendo la Soprintendenza avrebbe “ illegittimamente omesso di

considerare e valutare il sacrificio derivante alla società ricorrente per effetto del vincolo impugnato, ponendosi altresì in contraddizione con il proprio precedente parere del 30 novembre 2006, con il quale si era pronunciata positivamente al recupero ed alla salvaguardia del sito secondo le proposte progettuali del Piano di Recupero, anche al fine di una migliore fruibilità culturale e turistica del territorio ”.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Fallimento della VIP s.r.l..

Con successiva memoria la parte appellata ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.

All’udienza telematica del 25/2/2021 la causa è passata in decisione.

Con unico motivo l’appellante, rilevato che gli atti di imposizione del

vincolo sarebbero espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà logica o per falsità del presupposto, deduce che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, la relazione allegata al provvedimento gravato descriverebbe in modo dettagliato le ragioni di interesse storico archeologico del sito e del fabbricato.

Inoltre, il decreto di vincolo non contrasterebbe con il precedente parere adottato dalla Soprintendenza nel 2006 in relazione al medesimo sito.

La doglianza è fondata.

Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14 del d. lgs. n. 42/2004, è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie degli ambiti disciplinari interessati (della storia, dell'arte e dell'architettura ecc.) caratterizzati da ampi margini di opinabilità:

Ne consegue che l'accertamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione e della falsità di presupposti ( ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 4/9/2020, n. 5357;
14/10/2015, n. 4747).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la relazione storica allegata al decreto di vincolo risulta sufficientemente motivata.

E invero, dopo aver minuziosamente descritto le vicende storico-artistiche legate al Castello di Carnano e la conformazione del complesso architettonico, conclude, con giudizio che non presenta vizi logici o errori di fatto, che “ …il Castello di Carnano è da ritenersi di particolare interesse architettonico e monumentale e pertanto da sottoporre a dichiarazione di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, comma 3, lett. a) e successive modificazioni e integrazioni ”.

Non sussiste nemmeno la rilevata contraddizione col parere reso dalla Soprintendenza in data 30 novembre 2006.

Quest’ultima, infatti, nel detto parere si è espressa positivamente sul piano di recupero sottoposto al suo esame dalla VIP solo in linea “ di massima ”, precisando che la valutazione doveva intendersi “ di carattere solo informale e consultivo in quanto sul sito non sono stati, ancora emessi provvedimenti di tutela… ” e rilevando, inoltre, che, con specifico riguardo al castello, “ sarà opportuna una riflessione dopo i futuri saggi che meglio definiranno il sito ”.

L’appello va, pertanto, accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

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