Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-06-13, n. 201803648
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Pubblicato il 13/06/2018
N. 03648/2018REG.PROV.COLL.
N. 01952/2015 REG.RIC.
N. 06500/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1952 del 2015, proposto da
M B, rappresentato e difeso dagli avvocati F A, P R, S F F, con domicilio eletto presso lo studio del dott. A P in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissione istituita con deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina in data 28 gennaio 2010, non costituita in giudizio;
nei confronti
Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio eletto presso lo studio del dott. A P in Roma, via Cosseria n. 2;
G L M, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Codacci Pisanelli, A R M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Codacci Pisanelli in Roma, via Claudio Monteverdi, n. 20;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 6500 del 2016, proposto da
M B, rappresentato e difeso dagli avvocati F A, S F F, con domicilio eletto presso lo studio del dott. A P in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Fondazione IRCCS “Policlinico San Matteo” di Pavia, rappresentato e difeso dall'avvocato V A, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
G M, rappresentato e difeso dagli avvocati A R M, Alfredo Codacci Pisanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Codacci Pisanelli in Roma, via Claudio Monteverdi, n. 20;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1952 del 2015:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Prima) n. 1853/2014, resa tra le parti, concernente la designazione dell’incarico di direzione della struttura complessa convenzionata di pediatria:
quanto al ricorso n. 6500 del 2016:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Terza) n. 1185/2016, resa tra le parti, concernente l’assegnazione dell’incarico di direzione della struttura complessa convenzionata di pediatria - clinica pediatrica - parziale difetto di giurisdizione
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia, della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" e di G L M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il Cons. S S e uditi per le parti gli avvocati S F F, V A per sé e su delega di A R M e l'avvocato dello Stato W F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso RG 864/2010 proposto dinanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, il prof. M B contestava gli atti del procedimento culminato con la proposta dell’Università di Pavia, volta all’assegnazione al prof. G M delle funzioni assistenziali di responsabile dell’Unità di Pediatria, operante in regime di convenzionamento presso il Policlinico San Matteo di Pavia, e con il conferimento, disposto con delibera n. 103 del 3 febbraio 2010, al medesimo prof. M di tali funzioni ad opera del Direttore Generale di tale Policlinico.
Le doglianze proposte in tale giudizio afferivano al solo procedimento, interno all’Università di Pavia, propedeutico alla formulazione della proposta: la declaratoria di illegittimità di tali atti avrebbe riverberato i propri effetti sul provvedimento conclusivo del procedimento, costituito dal conferimento delle funzioni assistenziali apicali al prof. M.
2. - Con successivi “motivi aggiunti”, notificati il 9 luglio 2010, il prof. B impugnava i provvedimenti assunti dall’Università di Pavia (nota del Rettore in data 1 febbraio 2010 prot. n. 3356) e dalla Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia (determinazione del Direttore Generale n. 2/DG/103 del 3 febbraio 2010) con i quali era stata disposta, rispettivamente, la designazione e l’assegnazione al prof. G M dell’incarico di direzione della struttura complessa convenzionata di “pediatria”.
3. - Con i secondi motivi aggiunti, notificati il 3 dicembre 2012, impugnava il decreto del Rettore dell’Università di Pavia del 14 luglio 2009 ed il verbale del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia della medesima Università: provvedimenti con i quali il prof. M era stato nominato professore di I^ fascia nel settore disciplina Pediatria.
Con tali “secondi motivi aggiunti” rilevava il ricorrente che:
la nomina a professore di I^ fascia di pediatria presso l’Università di Pavia trovava presupposto nella idoneità conseguita dal prof. M nel concorso a professore ordinario, bandito ed espletato dall’Università di Perugia, conclusosi, in un primo tempo, con decreto rettorale n. 2264 del 25 ottobre 2006;
il decreto rettorale dell’Università di Perugia che aveva riconosciuto l’idoneità al prof. M, era stato però annullato per vizi del procedimento dal TAR Perugia con sentenza n. 1036/2007: la stessa sentenza prescriveva la reiterazione della procedura concorsuale con diversa commissione;
a fronte dell’appello proposto dal prof. M, il Consiglio di Stato, in sede cautelare con ordinanza n. 1495 del 18 marzo 2008, aveva sospeso l’efficacia di detta sentenza nella parte in cui prescriveva che la procedura concorsuale dovesse essere reiterata con una diversa commissione;
- tenuto conto di tale circostanza, l’Università di Pavia, nell’esercizio del potere di autotutela, aveva rimosso la nomina del prof. M quale professore ordinario (DR n. 2347 del 13 novembre 2008);
- in esecuzione della sentenza del TAR Umbria, come rettificata in sede cautelare dal Consiglio di Stato, l’Università di Perugia aveva rinnovato la procedura concorsuale, confermando l’idoneità a professore ordinario del prof. M (decreto rettorale n. 875 del 27 aprile 2009);
a sua volta, l’Università di Pavia con DR n. 1503 del 21 agosto 2009, aveva nominato nuovamente il prof. M professore ordinario di Pediatria, affidandogli, d’intesa con il Policlinico San Matteo di Pavia, la direzione della struttura complessa di pediatria;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4858 del 13 settembre 2012, aveva definitivamente confermato la sentenza del TAR Umbria n. 1036/2007 sia nella parte in cui annullava l’idoneità riconosciuta al prof. M, sia nella parte in cui prescriveva la reiterazione del concorso con diversa commissione;
in esecuzione di tale pronuncia del Consiglio di Stato, l’Università di Perugia, con DR n. 1917 del 12 ottobre 2012, aveva avviato la procedura di nomina della nuova commissione che avrebbe dovuto rinnovare le operazioni concorsuali incorse nell’annullamento giurisdizionale.
4. - Movendo da tali premesse, il prof. B rinnovava avanti il TAR Lombardia la sua pretesa a vedere rimossi i provvedimenti che avevano assegnato al prof. M la direzione della struttura complessa convenzionata di pediatria della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, previo accertamento della “inefficacia, nullità o invalidità” della nomina dello stesso a professore ordinario di I^ fascia.
4.1 - Veniva quindi fissata l’udienza di discussione della causa.
4.2 - In prossimità di essa, la difesa dell’Università depositava in giudizio:
gli atti con i quali l’Università di Perugia aveva, ancora una volta, approvato la graduatoria degli idonei nel concorso a professore di I^ fascia di Pediatria, annoverando tra gli idonei il prof. M;
la comunicazione dell’8 aprile 2014, con la quale il Rettore dell’Università di Pavia (su conforme proposta del “Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche) aveva confermato la posizione di professore straordinario del prof. M (tale atto, non conteneva una nuova nomina di tale professore, ma confermava quella risalente al DR n. 1505 del 21 agosto 2009);
- a tale atto faceva quindi seguito la determinazione del 29 aprile 2014, del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche e Pediatriche, di proposta di conferma del prof. M nella qualifica di professore straordinario e di conferma delle determinazioni assunte nel 2009, sia ai fini della chiamata e nomina quale professore di prima fascia, sia di attribuzione dello stesso alla copertura della direzione della Clinica Pediatrica;
- tale determinazione era poi seguita dalla delibera del 22 maggio 2014 con la quale il Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia aveva accolto tale proposta.
5. - Con sentenza n. 1813/2014 il TAR Lombardia, disattesa l’istanza di rinvio della trattazione della controversia avanzata dalla difesa del ricorrente, dichiarava improcedibile il ricorso.
6. - Avverso tale decisione il prof. B ha proposto appello RG 1952/2015, chiedendone la riforma.
Si sono costituiti in giudizio la Fondazione IRCCS “Policlinico San Matteo “ di Pavia, l’Università degli Studi di Pavia e il prof. M.
7. - Con successivo ricorso RG 2276/2014, proposto anch’esso dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano, il prof. B impugnava tutti gli atti e provvedimenti assunti dall’Università degli studi di Pavia, ai fini della conferma della designazione ed assegnazione al controinteressato prof. M dell’incarico di direzione della struttura complessa convenzionata di Pediatria – Clinica pediatrica, previa conferma – anch’essa impugnata, quale atto presupposto – del controinteressato nella posizione di Professore straordinario di 1^ fascia di Pediatria e specialistica presso il Dipartimento di Scienze clinico chirurgiche diagnostiche e pediatriche dell’Università di Pavia, ed in specie:
- della deliberazione approvata dal Comitato direttivo della Facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 22 maggio 2014, recante conferma del parere favorevole espresso dal Consiglio di Facoltà di medicina e chirurgia nella seduta in data 29 gennaio 2010 relativamente all’attribuzione al controinteressato delle funzioni assistenziali apicali nella Struttura complessa di Pediatria, previa conferma delle determinazioni assunte dalla Facoltà di medicina e chirurgia del 14 luglio 2009 relativamente alla chiamata del controinteressato quale Professore straordinario di 1^ fascia di Pediatria;
- degli atti e provvedimenti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, ivi compresi:
a) la determinazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze clinico chirurgiche, diagnostiche e pediatriche del 29 aprile 2014, recante proposta al Comitato direttivo della Facoltà di medicina e chirurgia di conferma del parere favorevole espresso dal Consiglio di Facoltà seduta del 29 gennaio 2010 relativamente all’attribuzione al controinteressato delle funzioni assistenziali apicali nella Struttura complessa di Pediatria, previa conferma delle determinazioni assunte dalla Facoltà di medicina e chirurgia del 14 luglio 2009 relativamente alla chiamata del controinteressato quale Professore straordinario di 1^ fascia di Pediatria;
b) le note del Rettore dell’Università degli studi di Pavia prot. n. 13038 del giorno 8 aprile 2014 e prot. n. 4838 del 7 febbraio 2013, con cui è stata consentita al controinteressato – prima provvisoriamente e poi definitivamente – la conservazione della qualifica di professore di ruolo di 1^ fascia;
c) le note