Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-21, n. 202103968

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-21, n. 202103968
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103968
Data del deposito : 21 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2021

N. 03968/2021REG.PROV.COLL.

N. 06432/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6432 del 2016, proposto da E A, M B, S B, A B, S D, P D, E G, M M, E P, M P, A R, F T, M V, rappresentati e difesi dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci, 21;



contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Umbria, non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 929/2016.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021, svolta in modalità da remoto, il Cons. U M e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, a seguito di corsi biennali istituiti su base regionale negli anni accademici 1996/1997 e 1997 /1998, hanno conseguito il diploma di Massofisioterapisti.

1.1. La suddetta attività è stata interessata dalla incisiva riforma delle professioni sanitarie avviata nel 1992 e portata a compimento, sul piano legislativo, con l'adozione della L. n. 42/1999 che, però, ha fatto salvi, prevedendo un regime di equipollenza, i diplomi conseguiti con la normativa previgente.

1.2. Nel solco della relativa procedura, governata, sul piano generale, dal D.P.C.M. del 26.07.2011, nonché dalle specifiche procedure attivate dalle Regioni, gli odierni appellanti hanno, dunque, presentato istanza di riconoscimento della detta equipollenza che, però, dopo una prima fase in cui era stata riconosciuta l’ammissibilità delle istanze, è stata negata in ragione del fatto che l'avvio del corso formativo non si era perfezionato entro il 31.12.1995.

Da qui l’impugnazione, in prime cure, dei provvedimenti individuali di diniego.

2. Con sentenza n. 929 del 25.01.2016, il TAR per il Lazio, sezione III quater, ha dichiarato il ricorso inammissibile ed infondato.

2.1. Segnatamente, il TAR ha, anzitutto, affermato che la previsione di cui all'art. 2 degli avvisi pubblicati dalle Regioni interessate, in attuazione del D.P.C.M. del 26.07.2011, implementando il duplice requisito temporale del conseguimento del titolo entro il 17.03.1999 e dell'iscrizione al relativo corso formativo entro il 31.12.1995, risulta chiaro nella sua portata immediatamente escludente per i ricorrenti.

2.1. In ogni caso, le previsioni regolatorie oggetto di contestazione sarebbero coerenti con la disciplina di settore.

3. Avverso il suindicato decisum , con il mezzo qui in rilievo, l’appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:

a) sarebbe erronea la statuizione di inammissibilità perché gli odierni appellanti non avrebbero contestato profili di illegittimità riconducibili a clausole di portata escludente ma vizi propri degli atti di diniego, vale a dire l'incompetenza della conferenza di servizi in ordine alla valutazione dell'ammissibilità delle istanze presentate dagli odierni ricorrenti e l'erroneità dell'interpretazione del quadro normativo di riferimento operata dalla stessa in tale sede. Solo in via subordinata sarebbe stata dedotta l’illegittimità degli atti presupposti e, segnatamente, dell'art. 5 dell'accordo del 10.02.2011, recepito nel D.P.C.M. del 26.07.2011, il quale avrebbe per la prima volta introdotto il duplice requisito temporale esaminato in precedenza. Di contro, gli avvisi regionali assolverebbero a una mera funzione di trasposizione delle disposizioni di fonte governativa, al fine di dare concretamente avvio al procedimento diretto al riconoscimento dell'equivalenza;

b) parimenti il TAR non avrebbe adeguatamente considerato l’equivocità della normativa di riferimento, che, peraltro, non prevedrebbe, a livello di legislazione primaria, i requisiti di natura temporale posti a fondamento dell’atto di diniego. Oltretutto, il Ministro della Sanità, con circolare del 22.10.1997, avrebbe disposto la soppressione dei corsi per massofisioterapisti, facendo tuttavia salvi i corsi avviati nel 1996, ai quali hanno partecipato gli odierni ricorrenti, legittimamente portati a conclusione nel biennio successivo; e lo stesso d.p.c.m., quanto ai massofisioterapisti, porrebbe come unico parametro temporale rilevante quello del conseguimento dei titoli entro il 17.03.1999;

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