Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-02-11, n. 201300779

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-02-11, n. 201300779
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300779
Data del deposito : 11 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00830/2013 REG.RIC.

N. 00779/2013REG.PROV.COLL.

N. 00830/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 830 del 2013, proposto dal signor G L D, rappresentato e difeso dagli avv.ti S D P e G D P, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Campobasso, Ufficio Centrale Elettorale Regionale presso la Corte d'Appello di Campobasso, Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso presso il Tribunale di Campobasso, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. del Molise, Sezione I, n. 79 del 5 febbraio 2013.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Campobasso, Ufficio Centrale Elettorale Regionale presso la Corte d'Appello di Campobasso, Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso presso il Tribunale di Campobasso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica elettorale del giorno 11 febbraio 2013 il consigliere V P e uditi per le parti gli avvocati Di Pardo per l’appellante, e Soldani (Avvocatura generale dello Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Visto l’art. 129, co. 6 e 9, c.p.a. in base al quale il giudizio, anche in sede di appello, avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni regionali <<…è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie>>;

Preso atto che:

a) l’oggetto del presente giudizio è costituito dai provvedimenti - relativi all’elezione del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Molise del 24 e 25 febbraio 2013 - :

I) di esclusione della candidatura del ricorrente dalla lista << Noi per il Molise – Frattura Presidente>> (verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso in data 27 gennaio 2013);

II) di rigetto delle osservazioni presentate al medesimo Ufficio (verbale in data 28 gennaio 2013);

III) di rigetto del reclamo proposto dal delegato di lista (verbale dell’Ufficio centrale regionale in data 31 gennaio 2013);

b) l’impugnata sentenza del T.a.r. per il Molise:

I) ha respinto compiutamente tutte le censure avverso i contestati provvedimenti;

II) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Campobasso;

III) ha compensato le spese di lite;

Considerato che le amministrazioni interessate prima, ed il T.a.r. poi, hanno fatto buon governo delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504;
sez. V, 1 marzo 2011, n. 1272;
sez. V, 23 luglio 2010, n. 4846;
sez. V, 6 luglio 2010, n. 4322;
sez. V, 17 luglio 2000, n. 3923), in materia di autenticazione delle sottoscrizioni dei soggetti che accettano di candidarsi, atteso che:

a) le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde - della presentazione della liste o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature;

b) le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall’art. 21 t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione;

c) fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione si annoverano l’apposizione del timbro nonché l’indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente;

d) sotto tale angolazione è del tutto irrilevante, ai fini del perfezionamento e della validità della procedura di autenticazione, che il modulo utilizzato in concreto, predisposto dal Ministero dell’interno, faccia riferimento al d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (t.u. in materia di incandidabilità, pubblicato nella G.U. del 4 gennaio 2013 n. 3 ed entrato in vigore il successivo 5 gennaio 2013), e dunque dimostri che la sottoscrizione e l’autenticazione non sono antecedenti al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature;

e) il presupposto interpretativo da cui muovono gli appellanti in ordine all’art. 14, comma 3, l. n. 53 del 1990, secondo cui tale disposizione prevederebbe come unica causa di nullità l’anteriorità dell’accettazione della candidatura e della relativa autenticazione al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, è erroneo, in quanto quella in esame è, con tutta evidenza, una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della forma dell’atto e non già sostitutiva; dunque, ogni argomento circa la prova della non anteriorità di sottoscrizioni e autenticazioni al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature è inconferente;

f) nel caso di specie è pacifico che l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del ricorrente è priva della indicazione della data e del luogo;

Richiamate e condivise, in conclusione, tutte le argomentazioni svolte dalle autorità emananti nonché dall’impugnata sentenza che conducono alla reiezione dei mezzi posti a sostegno del gravame;

Rilevato che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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