Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-13, n. 202308298
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Pubblicato il 13/09/2023
N. 08298/2023REG.PROV.COLL.
N. 01951/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2020, proposto da
V G, rappresentato e difeso dall'avvocato A M D L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 156;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
F D, non costituito in giudizio;
M E, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, P V e L O, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Patricelli in Roma, via Archimede, 143;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. VIII, 21 ottobre 2019, n. 4995, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento e del sig. M E;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Di Leva, Sorrentino, Venanzio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. V G ha interposto appello nei confronti della sentenza 21 ottobre 2019, n. 4995 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. VIII, che ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti rispettivamente avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Sorrento n. 44 in data 18 gennaio 2019 che lo ha dichiarato decaduto dall’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente n. 79 del 2018 e dalla graduatoria della relativa selezione pubblica, (avverso) l’art. 4 del bando di concorso, prescrivente a pena di esclusione l’obbligo di dichiarazione, nella domanda di partecipazione, del possesso dei titoli di studio posseduti e del punteggio conseguito, chiedendo anche di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché avverso l’autorizzazione n. 146 in data 4 febbraio 2019 in favore del sig. Marigliano.
La controversia origina dal bando di selezione per l’assegnazione di 40 (poi aumentate ad 80) autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente, indetto in data 26 marzo 2015 dal Comune di Sorrento. All’esito della selezione l’appellante è risultato collocato alla posizione cinquantreesima, con punti 37,75 (di cui punti 29,25 alla prova e punti 8,50 per i titoli), conseguendo il rilascio dell’autorizzazione n. 79 del 18 maggio 2018.
L’impugnato provvedimento di decadenza dall’autorizzazione risulta motivato nella considerazione che in sede di controllo è emersa la dichiarazione mendace sul voto riportato al termine del ciclo di studi di scuola media inferiore, con conseguente attribuzione errata del punteggio;in particolare, il sig. V ha dichiarato di avere conseguito il giudizio di “distinto”, anziché di “buono”, alla licenza di scuola media inferiore.
2. - Con il ricorso in primo grado l’odierno appellante ha impugnato la determina dirigenziale n. 44 del 2019, nonché l’art. 4 del bando di concorso, prevedente, a pena di esclusione, la dichiarazione, nella domanda di partecipazione, del possesso dei titoli di studio e del punteggio conseguito, deducendo la propria buona fede nell’indicazione del giudizio, in ragione del lungo tempo trascorso e del fatto che l’errore fosse stato indotto dal certificato rilasciato dall’istituto scolastico, poi corretto in autotutela con il successivo certificato del 21 settembre 2018;in subordine ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000. Con successivi motivi aggiunti, per i quali ha dichiarato peraltro di non avere interesse alla coltivazione dell’appello, ha poi impugnato l’autorizzazione al noleggio con conducente n. 146 del 2019 rilasciata al sig. M E.
3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti nella considerazione che l’obbligo di dichiarare il vero sussisteva per tutti dati oggetto di dichiarazione, indipendentemente dalla loro riconducibilità tra i requisiti di partecipazione, e che appare ragionevole la scelta legislativa (di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000) di fare decadere in via automatica dal beneficio colui che abbia reso una dichiarazione non rispondente al vero. Ha inoltre dichiarato inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti avverso l’autorizzazione rilasciata al sig. Marigliano.
4. - Con il ricorso in appello il sig. V ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure, reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado (ad esclusione dei motivi aggiunti).
5. - Si sono costituiti in resistenza la Città di Sorrento e il sig. M E eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso in appello.
6. - All’udienza pubblica del 22 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo, complesso, motivo di appello viene criticata la statuizione di primo grado nell’assunto che non si verta al cospetto di una dichiarazione mendace, bensì di un mero errore nell’indicazione del punteggio del titolo di studio di scuola media inferiore, risalente all’anno scolastico 1978/79, come confermato anche dal decreto archiviazione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata in data 30 settembre 2020 (per la ravvisata particolare tenuità dell’offesa); inoltre la decadenza è intervenuta per una ragione attinente al giudizio sul titolo di studio, rilevante ai soli fini dell’attribuzione del punteggio, e non già ai fini dell’ammissione alla selezione. Deduce ancora che l’art. 75 vada inteso nel senso che la decadenza dal beneficio conseguito debba limitarsi al solo maggiore punteggio e non alla partecipazione al concorso, che non trova il presupposto nel possesso del titolo di studio;peraltro è la stessa iscrizione all’albo dei conducenti ad implicare il possesso del diploma di scuola dell’obbligo, per cui sarebbe ultroneo considerare il titolo di studio anche quale titolo di ammissione.
Il motivo è fondato.
L’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che « qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ».
Ora, anche a ritenere che l’appellante abbia reso una dichiarazione mendace sulla votazione riportata al termine degli studi di scuola media inferiore (indicando il punteggio “distinto”, in luogo di quello di “buono”), si tratta di bene enucleare quale sia la portata del beneficio conseguente al provvedimento adottato in base alla dichiarazione non veritiera.
Il provvedimento impugnato ha ritenuto che sussistessero gli estremi per dichiarare la decadenza dall’autorizzazione e la consequenziale decadenza dalla graduatoria.
A bene considerare, e dunque anche a prescindere dal riesame in autotutela del voto di licenza media da parte del dirigente dell’Istituto scolastico, non può trascurarsi che l’art. 2 del bando di selezione pubblica per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente non configura tra i requisiti di ammissione il titolo di studio e il punteggio conseguito;quest’ultimo, previsto come contenuto della domanda, a pena di esclusione, dal successivo art. 4 del bando, rileva come titolo valutabile. Più chiaramente, l’art. 8 del bando, con riguardo alla valutazione dei titoli, e specificamente al diploma di scuola media, attribuisce al giudizio di “distinto” cinque punti ed a quello di “buono” quattro punti.
Ne consegue che la decadenza non poteva riguardare l’ammissione alla selezione e dunque la autorizzazione all’esito conseguita, quanto piuttosto la decadenza dal beneficio del superiore punteggio di cinque;detto in altri termini la decadenza doveva riguardare l’attribuzione di un punto.
Ciò anche a valutare la non veridicità della dichiarazione in maniera rigorosamente oggettiva, indipendentemente cioè da ogni accertamento sullo stato soggettivo del dichiarante al momento del rilascio della dichiarazione, senza tenere conto del più recente orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabili alla fattispecie della decadenza dai benefici per dichiarazione non veritiera, di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, i principi di collaborazione e buona fede (Cons. Stato, VII, 23 agosto 2022, n. 7374).
Ne consegue che la decadenza doveva limitarsi all’attribuzione di un punto, indebita, in quanto correlata al giudizio di “distinto”;la decurtazione del punteggio non priva in ogni caso l’appellante dalla collocazione in posizione utile nella graduatoria.
Giova rilevare, ancora, che l’appellante non era onerato ad impugnare la sopravvenuta graduatoria di merito del 5 novembre 2019, che ne ha comportato l’esclusione, essendo la stessa stata adottata in esecuzione della sentenza di prime cure e destinata dunque ad essere travolta dalla riforma della sentenza medesima. Invero nella presente controversia non è impugnata l’esclusione dalla procedura, presupponente un procedimento ancora in corso, ma la decadenza dalla graduatoria.
2. - L’accoglimento del primo motivo rende improcedibile per carenza di interesse il secondo mezzo con il quale viene reiterata, censurandosi la genericità della sentenza, l’impugnazione dell’art. 4 del bando di concorso per contrasto con il precedente art. 2, non prevedente tra i requisiti di ammissione il titolo di studio e il relativo punteggio.
3. - Analogamente, deve ritenersi quanto meno non rilevante, ai fini del decidere, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, svolta nella prospettiva della irragionevolezza e non proporzionalità dell’automatismo legislativo tra la non veridicità della dichiarazione resa dall’interessato e la perdita dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento.
4. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va accolto;per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti di decadenza impugnati.
La peculiarità della questione giuridica trattata integra le ragioni prescritte dalla legge per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.