TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-10-21, n. 201904995

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-10-21, n. 201904995
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904995
Data del deposito : 21 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2019

N. 04995/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00935/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G V, rappresentato e difeso dall'avvocato A M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

E M, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, P V, L O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dario Fornario non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

(con il ricorso introduttivo)

della determinazione n. 44 del 18.01.2019, a firma del Dirigente del IV Dipartimento ad interim del Comune di Sorrento, avente ad oggetto “selezione pubblica per titoli ed esami n. 80 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente. Decadenza del concorrente V G”, notificata alla parte ricorrente in data 23/01/2019;

b) della determinazione n. 103 del 31/01/2019, a firma del Dirigente del IV Dipartimento ad interim del Comune di Sorrento, pubblicata in Albo Pretorio in pari data, che approva la modifica della graduatoria in precedenza approvata con la Determinazione n. 526 del 05.04.2018, nella parte in cui determina l’esclusione della parte ricorrente per effetto del provvedimento impugnato sub a);

c) per quanto di ragione, dell’art. 4 del bando di concorso come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 26/03/2015, nella parte in cui ha previsto, a pena di esclusione, doversi dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella domanda di partecipazione, il possesso dei “ … titoli di studio posseduti ed il punteggio conseguito …”;

d) della comunicazione di avvio del procedimento del 05/10/18, prot. n. 44999 del 08/10/18, notificata alla parte ricorrente in data 23/10/2018;

e) di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso con quelli che precedono, tra cui, per quanto di ragione, delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, eventualmente rilasciate in favore dei componenti la graduatoria e dei controinteressati come sopra

individuati;

nonché in via subordinata

per la valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con ogni conseguenza di legge ai fini della sospensione del giudizio e relativa trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

(con il ricorso per motivi aggiunti presentati del 31/5/19):

dell'autorizzazione n. 146/2019 prot. n. 5523/2019 all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rilasciata in data 04/02/2019 in favore di M E;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento e di M E;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, V G ha impugnato la determina n. 44/2019 in epigrafe indicata, a mezzo della quale il Dirigente del Dipartimento Commercio del Comune di Sorrento lo ha dichiarato decaduto dall’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente conseguita in data 18/5/18 e, contestualmente, dalla graduatoria finale della relativa selezione. Il V ha impugnato, altresì, l’art. 4 del bando di concorso, “nella parte in cui ha previsto – a pena di esclusione – doversi dichiarare ai sensi del d.P.R. 445/00 nella domanda di partecipazione, il possesso dei titoli di studio posseduti ed il punteggio conseguito”.

1.1 - Ai fini del decidere necessita rilevare che:

- il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dal Comune di Sorrento per l’assegnazione di 80 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (giusta determina dirigenziale n. 116/2017, che ha raddoppiato il numero delle autorizzazioni rispetto a quello in origine stabilito con la determina n. 368/15);

- il ricorrente si è collocato tra i vincitori al posto n. 53 con punti 37,75 (di cui 8,5 per titoli), giusta graduatoria approvata con determina n. 526 del 5/4/18 (all. 1 deposito del Comune dell’1/3/19);

- in data 18/5/18 gli è stata, pertanto, rilasciata l’autorizzazione n. 79;

- all’esito dei controlli espletati dal Comune, è emerso che in luogo del giudizio “distinto” dichiarato in sede di compilazione della domanda, il ricorrente aveva conseguito la licenza media con il giudizio “buono” (ciò che gli avrebbe dato diritto a 4, invece che a 5 punti).

2 - Il ricorrente affida il gravame a tre motivi di seguito sintetizzati:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione;
violazione degli artt. 2,8 e 11 del bando: l’erronea (e non falsa) dichiarazione del ricorrente è stata resa in perfetta buona fede e, per giunta, a distanza di circa quarant’anni dal conseguimento del titolo di studio. Il medesimo erroneo giudizio “distinto” si riscontra, altresì, nel certificato rilasciato dall’istituto scolastico nel marzo 2018, poi rettificato in autotutela soltanto nel settembre 2018. Una corretta applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/00 avrebbe dovuto indurre il Comune a valutare l’elemento soggettivo della condotta del ricorrente e considerare che l’errore commesso attiene non ad un requisito di partecipazione, bensì ad un elemento che incide sulla sola attribuzione del punteggio per titoli;

- illegittimità dell’art. 4 del bando di concorso: la previsione ivi contenuta dell’indicazione a pena di esclusione anche del titolo di studio e del punteggio contrasta con l’elenco dei requisiti di partecipazione contenuto nell’art. 2 e, comunque, crea un aggravio ingiustificato in capo ai concorrenti. Il Comune avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 l. 241/90;

- in subordine, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/00, per contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza siccome tale norma introduce un automatismo tra non veridicità della dichiarazione e perdita del beneficio conseguitone senza consentire alcuna valutazione in ordine all’elemento soggettivo della dichiarazione (secondo quanto argomentato nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1544/18).

3 - Ha resistito al gravame il Comune di Sorrento, insistendo per il suo rigetto.

4 - Dello stesso tenore anche le richieste del controinteressato M E. Questi, titolare della licenza n. 146 del 4/2/19 (collocatosi dal 92° all’80° - ed ultimo - posto in graduatoria per effetto di scorrimenti medio tempore intervenuti), ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell’impugnazione della clausola escludente contenuta nell’art. 4 del bando.

5 – In accoglimento dell’istanza cautelare, il Collegio ha onerato il Comune di Sorrento di rideterminare il punteggio spettante al V per effetto del giudizio “buono” relativo alla licenza di scuola media inferiore, con conseguente riposizionamento del concorrente in graduatoria. L’ente ha dato seguito al dictum cautelare, rideterminando in 36,75 il punteggio del V e collocandolo al posto n. 61 della graduatoria.

6 – Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il V ha poi chiesto annullarsi l’autorizzazione n. 146 rilasciata in data 04.02.2019 in favore del M, siccome emessa in violazione dell’art. 1 co. 6 D.L. 29.12.2018 n. 143, che ha imposto il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente, fino alla piena operatività dell’archivio informatico previsto dal precedente comma 3. L’autorizzazione in parola sarebbe, altresì, affetta – in via derivata – dai medesimi vizi che affliggono il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo.

7 - Alla pubblica udienza del 26/9/19 il ricorso è transitato in decisione.

8 – Il ricorso introduttivo è infondato.

8.1 – Si impongono – in limine litis – alcune precisazioni:

a) non appare dirimente ai fini del decidere stabilire se il Comune di Sorrento abbia dichiarato la decadenza del ricorrente dalla licenza già conseguita a causa di una dichiarazione falsa (come farebbe pensare il riferimento al “mendacio” contenuto nel provvedimento di decadenza) o soltanto erronea (come pure potrebbe ritenersi, valorizzando il richiamo all’onere di diligenza pure effettuato);
come appresso si vedrà – infatti – né la normativa statale applicata né la lex specialis fanno discendere conseguenze diverse da dichiarazioni “false” o soltanto “erronee”;

b) anche ove si volesse diversamente ritenere, non gioverebbe al V invocare a riprova della sua buona fede il richiamo al giudizio “distinto” erroneamente riportato nel certificato rilasciato in data 21/3/18 dal D.S. dell’Istituto Comprensivo 2 – Panzini di Castellammare di Stabia (poi rettificato dall’Istituto stesso solo nel settembre 2018), per la semplice ragione che la dichiarazione de qua è contenuta nella domanda di partecipazione risalente all’aprile 2015;

c) oltre a non essere oggetto di specifica doglianza in ricorso, esulano dal sindacato di legittimità sui provvedimenti impugnati che questo Tribunale è chiamato a compiere considerazioni relative all’ “opportunità” di un controllo amministrativo effettuato dopo l’approvazione della graduatoria, procrastinato addirittura ad un momento successivo al rilascio dell’autorizzazione.

8.2 – Tanto premesso, si osserva che l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 sancisce che “… qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

L’applicazione di tale disposizione, in base al “diritto vivente”:

- “ ha carattere essenzialmente vincolato e privo di margini di apprezzamento discrezionale (cfr. Cons. St., sez. V, 15/3/2017, n. 1172);

- deriva unicamente dalla mera rilevazione della non veridicità della dichiarazione resa, non rilevando le condizioni soggettive di buona o mala fede del dichiarante (cfr. T.A.R. Venezia, sez. I, 18/9/2017, n. 832);

- si basa sul principio di autoresponsabilità, imponendo all’interessato l’onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione (cfr. Cons. St., sez. VI, 20/12/2013, n. 6145), laddove l’affidabilità delle autocertificazioni rappresenta un presupposto essenziale per la diffusione degli strumenti di semplificazione nell’attività amministrativa ”, (TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 1/4/19 n. 1782).

8.2.1 - Nella fattispecie, non è fondatamente revocabile in dubbio che il ricorrente abbia sottoscritto la domanda di concorso sotto la propria responsabilità, dichiarando di essere consapevole delle conseguenze anche penali della propria dichiarazione. Il modello di domanda versato in atti reca espressa indicazione in tal senso, sia nella prima pagina che nell’ultima, in cui si precisa: “la presente è resa anche ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 quale autocertificazione dei dati in essa contenuti”. In altri termini, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, l’autore risponde come se avesse prodotto un titolo di studio falsificato nella parte del voto/giudizio.

Appare, inoltre, coerente con il dato letterale ricavabile dal modulo di domanda che l’obbligo di dichiarare il vero sussista per tutti i dati oggetto di dichiarazione, indipendentemente dalla riconducibilità o meno degli stessi ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando.

8.3 - Parte ricorrente, muovendo dal presupposto che di tale norma il Comune abbia fatto applicazione nella fattispecie (nonostante il provvedimento di decadenza non la menzioni in modo esplicito), ha chiesto a questo Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 cit., sulla scorta delle ragioni contenute nell’ordinanza n. 1544/2018 del T.A.R. Puglia – Lecce, sez. III, in ricorso pedissequamente riportate.

8.3.1 - Sul punto va osservato, preliminarmente, che con sentenza n. 199/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal TAR Puglia – Lecce in relazione all’art. 3 della Costituzione con quattro distinte ordinanze (tra cui quella citata dal ricorrente), stante l’omessa dimostrazione della rilevanza della questione sollevata nei giudizi “ a quibus ”.

8.3.2 - Considerati i termini nei quali (sia pure per relationem rispetto alla succitata ordinanza del TAR salentino) parte ricorrente ha formulato il dubbio di compatibilità della norma in esame con il dettato costituzionale (e segnatamente con il principio di ragionevolezza discendente dagli artt. 3 e 97 Cost.), opina il Tribunale che il paventato contrasto non sussista in modo manifesto, tanto da poter indurre questo Giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

8.3.2.1 - In particolare, il Collegio ritiene che la scelta legislativa di far decadere – in via automatica - dal beneficio eventualmente già conseguito in ambito amministrativo colui che abbia reso una dichiarazione non rispondente al vero non sia affetta da irragionevolezza.

L’invocato principio di ragionevolezza, in subiecta materia , non può non essere bilanciato con principi di derivazione (parimenti) costituzionale quali quello del buon andamento e dell’efficienza dell’azione amministrativa, che sono tra i fondamenti del T.U. adottato con il d.P.R. n. 445/00.

E che la semplificazione amministrativa (attuata con tale corpus normativo) sia strumentale al raggiungimento dei predetti obiettivi non pare seriamente revocabile in dubbio.

È il principio di semplificazione che sta alla base – tra l’altro – della possibilità di “comprovare con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ….stati, qualità personali e fatti” specificamente elencati nell’art. 46 d.P.R. n. 445/00;
con il che si è attuata una significativa riduzione degli adempimenti richiesti ai cittadini in relazione ad una determinata attività, con innegabili vantaggi sì, per la P.A., ma anche (in prima battuta) per i cittadini stessi.

Il contrappeso di un beneficio quale quello rappresentato dall’autodichiarazione non può che, ragionevolmente, risiedere nel principio di autoresponsabilità, che impone al dichiarante (sgravato dagli oneri derivanti dal reperimento e dalla consegna alla P.A. della necessaria documentazione) di rendere dichiarazioni oggettivamente veritiere, pena la perdita del beneficio eventualmente conseguito.

8.3.2.2 – Appare del tutto coerente rispetto alle finalità della normativa escludere che l’Amministrazione debba – una volta riscontrata l’esistenza di una dichiarazione non veritiera – differire la conclusione del procedimento amministrativo per valutare la gravità del fatto e/o l’elemento psicologico della condotta.

Proprio in ragione dei superiori principi di uguaglianza e buon andamento invocati da parte ricorrente, il legislatore ha – quindi - fatto discendere una sola inevitabile conseguenza (la decadenza) dall’accertamento della non veridicità della dichiarazione.

8.3.2.2.1 - Diversamente opinando, sarebbe concreto il rischio di determinazioni amministrative latamente discrezionali (ove non addirittura arbitrarie), stante l’obiettiva difficoltà di ancorare a parametri certi, ad esempio, l’auspicata valutazione circa la gravità del fatto.

Non si vede, infatti, in base a quali parametri predefiniti andrebbe “graduata” la rilevanza del fatto ovvero degli effetti prodotti;
graduazione che – peraltro - difficilmente potrebbe essere operata a monte in sede legislativa, ove si ponga mente all’elevato numero di procedimenti finalizzati al rilascio di provvedimenti “ampliativi” della sfera giuridica del richiedente.

8.3.2.2.2 - Quanto all’elemento psicologico, poi, non può sottacersi che l’Amministrazione (deputata istituzionalmente alla “cura di interessi”) non disporrebbe – ad avviso del Collegio - di strumenti necessari per una siffatta indagine. Men che mai appare ragionevole prospettare che si determini all’esito della correlativa vicenda penale.

8.3.3 - Proprio in relazione ad una procedura selettiva (più e meglio che ad un procedimento amministrativo instaurato ad istanza di parte), si apprezzano i benefici apportati dai meccanismi di semplificazione, in termini di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa. Ed è sempre la fattispecie concorsuale a palesare le criticità che discenderebbero da una normativa che consentisse alla P.A. una valutazione non “meramente oggettiva” della dichiarazione non veritiera.

Una dichiarazione non veritiera, innanzi tutto, potrebbe generare conseguenze più o meno gravi a seconda che il numero dei partecipanti alla selezione sia pari/inferiore o superiore al numero dei posti messi a concorso. In quest’ultima evenienza, poi, la dichiarazione non veritiera potrebbe incidere:

- sull’inserimento o meno del dichiarante in graduatoria (in ragione di un requisito di partecipazione, ovvero di un punteggio sufficiente/insufficiente);

- sul posizionamento del dichiarante in graduatoria, con riverbero – quantomeno - sulla posizione del primo dei “non idonei”;

- sul posizionamento del dichiarante in graduatoria con riverbero sulla posizione degli altri vincitori che lo seguono in graduatoria, posizionamento vieppiù rilevante in quei casi in cui una potiore collocazione determini effetti significativi (ad esempio, ai fini della priorità nella scelta della sede di servizio, ovvero dell’assegnazione di una borsa di studio).

8.3.3.1 – Può, in definitiva, rimeditarsi quanto ritenuto nella precedente fase cautelare e convenirsi con quella giurisprudenza che ritiene che nelle procedure concorsuali il c.d. falso innocuo (di origine penalistica) è istituto insussistente, atteso che la completezza/correttezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione.

Di talché non giova al ricorrente argomentare circa la non influenza sulla graduatoria finale dell’errore commesso.

Come di recente statuito dal Consiglio di Stato in fattispecie analoga, “ ciò che rileva ai fini della verifica di legittimità dell’operato amministrativo non è l’effetto che in concreto la dichiarazione abbia prodotto (ex post) bensì la circostanza che il candidato abbia dichiarato (ex ante) un fatto non corrispondente al vero, alla realtà, in occasione della domanda di partecipazione al concorso dove è stata alterata la veridicità di un elemento determinante ai fini della valutazione del candidato, refluente negativamente sulla sua condotta e idoneo a determinare l’espulsione dal corpo, anche dopo l’avvenuto incorporamento.

La valutazione del falso innocuo – al quale è sostanzialmente riconducibile la dichiarazione del ricorrente - sconta un giudizio ex ante e non ex post, con la conseguenza che non può essere considerato innocuo né irrilevante il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, la dichiarazione era potenzialmente in grado (anche se poi così non si è rivelata a valle) di alterare l’ordine della graduatoria, fino a consentire al candidato di rientrare tra i vincitori del concorso.

Non è dubbio, pertanto, che la dichiarazione, nei sensi resa, era in astratto idonea ad incidere, influenzare, condizionare la valutazione dei requisiti soggettivi da parte dell’Amministrazione;
ovvero a causare un potenziale danno nei confronti degli altri candidati nella misura in cui, a cagione degli effetti causati dalla dichiarazione non veritiera, la posizione in graduatoria di costoro avrebbe potuto risentirne. La prova di resistenza che introduce il ricorrente non è, pertanto, in grado di revocare in dubbio la rilevanza del mendacio/falso innocuo nella particolarità della fattispecie in esame
”, (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 695 del 05/03/2019 ed, in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, sent. 1/10/19 n. 4679 definendo analoga questione relativa alla medesima procedura concorsuale).

Le esigenze di semplificazione sottese alla disciplina in esame, quindi, inducono a ritenere che la “decadenza dal beneficio” prevista dall’art. 75 cit. vada intesa come perdita del bene della vita oggetto del provvedimento “ampliativo” conseguito (l’autorizzazione, in questo caso, rispetto a cui la collocazione in graduatoria si pone quale “mero” passaggio procedimentale).

8.4 - Le pregevoli motivazioni dell’ordinanza di rimessione invocata da parte ricorrente non persuadono proprio nella misura in cui mutuano dal diritto penale “categorie” che mal si calano in ambito amministrativo.

Giova rammentare che il succitato art. 75 anticipa l’art. 76 che al comma 1 dispone: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Mentre, come visto, la condotta rilevante in sede amministrativa è la “semplice” dichiarazione non veritiera, quella rilevante in sede penale è il “mendacio” ovvero la dichiarazione non rispondente al vero resa con coscienza e volontà.

In altri termini, l’eventualità che il ricorrente possa essere caduto in errore potrebbe “ attenuare il grado di responsabilità soggettiva sul piano della rilevanza penale, giammai esonerare il suo autore dalle conseguenze del proprio atto ai fini amministrativi, vale a dire nel rapporto con la pubblica amministrazione, improntato a canoni di lealtà, specie quando la dichiarazione viene resa nell’ambito di procedure selettive rette dal principio della par condicio competitorum ”, (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 695 del 05/03/2019).

Le due norme esaminate, avendo uno scopo non coincidente, ragionevolmente ancorano le sanzioni in esse previste a presupposti del tutto differenti:

- la previsione di cui all’art. 75 si inserisce, come già anticipato, nell’ambito di una normativa destinata a semplificare procedimenti amministrativi finalizzati alla “cura di interessi” pubblici/privati e dà rilievo, pertanto, al solo dato oggettivo della sussistenza della dichiarazione non rispondente al vero. Trattasi, a parere del Collegio, di una scelta certamente praticabile da parte del legislatore e rimessa alla sua discrezionalità.

- alla sede penale, invece, è riservata l’indagine sulla gravità del fatto e sul grado di partecipazione dell’agente, in coerenza con lo scopo tipico della norma penale che – in estrema sintesi – è, invece, quello di sanzionare condotte penalmente rilevanti, previa tipizzazione delle stesse sotto il profilo oggettivo e soggettivo, prevedendo l’applicazione di una pena sulla cui entità sono destinati – normalmente – ad incidere molteplici fattori, quali appunto la gravità dell’offesa al bene giuridico oggetto della tutela, l’intensità del dolo e il grado della colpa (cfr. art. 133 c.p.).

8.4.1 – Per le suesposte ragioni, la questione di legittimità costituzionale, nei termini in cui risulta proposta nella presente vicenda giudiziaria, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

9 – Passando allo scrutinio della censura formulata in relazione all’art. 4 del bando, si osserva che non coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dal controinteressato M.

Com’è noto, ai fini dell’affermazione dell’esistenza di un onere di tempestiva impugnazione, rileva la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato, che determina, a sua volta, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione. La declinazione di siffatto principio generale non muta in relazione ai bandi di gara (o di concorso), essendo la legittimazione ad un’immediata impugnazione accordata esclusivamente in presenza di un’effettiva e chiara attitudine di una o più clausole contenute nel bando a provocare una lesione di tal genere. Il suddetto effetto, di immediata lesione dell’altrui sfera giuridica, ricorre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei soli casi in cui il bando introduca regole che, in modo certo ed obiettivamente apprezzabile, abbiano una portata preclusiva impedendo la partecipazione degli interessati alla procedura selettiva. Tale avviso è stato, di recente, ribadito dall’Adunanza Plenaria, che, con la sentenza 26 aprile 2018, n. 4, confermando l’orientamento tradizionale (sviluppatosi sulla scia di altre fondamentali pronunce rese della medesima Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2003 n. 1;
e del 7 aprile 2011, n. 4 e del 25 febbraio 2014 n. 9), ha rilevato che "le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura”
, (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 23/4/19 n. 2616).

Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, è del tutto tempestivo il gravame avverso l’art. 4 del bando, siccome il ricorrente non si duole della previsione di un requisito di cui non è possesso, ma della (a suo dire) gravosa imposizione di un onere dichiarativo che non incide – ex ante – sulla possibilità di partecipazione alla procedura selettiva.

9.1 - L’art. 4 del bando stabilisce che nella domanda di partecipazione, il candidato “dovrà dichiarare ai sensi del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione”, tra l’altro, “i titoli di studio posseduti ed il punteggio conseguito”, precisando, poi, che ai vincitori sarà richiesto in un secondo momento di comprovare a mezzo di idonea documentazione quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

E’ evidente che – in disparte l’ipotesi di totale omissione di tale dichiarazione – anche la dichiarazione non veritiera sia causa escludente, in base a quanto stabilito nella parte finale dell’art. 4 in tema di successivi controlli sul dichiarato.

Né può predicarsi – con il ricorrente – l’illegittimità di tale norma per contrasto con il precedente art. 2 del bando (che elenca i requisiti di ammissione) siccome – a rigore – nulla osta a che l’Amministrazione sanzioni con l’esclusione non soltanto la mancanza di un requisito di partecipazione, ma anche la non veritiera dichiarazione circa il possesso di un titolo.

9.2 - Rispetto, poi, alle esigenze organizzative che gli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 sottendono, non può ritenersi eccessivo l’onere incombente sui concorrenti di verificare l’esatta votazione dei titoli di studio per i quali reclamano il punteggio aggiuntivo, trattandosi di adempimenti che rientrano nell'ordinaria diligenza propria dell'uomo medio, nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso de quo ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 bis, sent. 24/2/15 n. 3171, nonché Consiglio di Stato, ad. sez. I, parere n. 654 del 04/03/2019).

10 - In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono i provvedimenti amministrativi impugnati resistono alle censure contenute nel ricorso introduttivo.

11 - Il ricorso per motivi aggiunti va, invece, dichiarato inammissibile.

Parte ricorrente non esplicita se il proprio interesse a gravare la licenza rilasciata al M è dettato dall’intento di “paralizzare” la sua partecipazione al presente giudizio (peraltro, non frutto di intervento spontaneo, essendo stato il M – correttamente – chiamato in causa dal ricorrente, siccome ultimo classificato in graduatoria). Ad ogni buon conto, è agevole osservare che mentre la situazione giuridica del M è – evidentemente – “dipendente” da quella del ricorrente, non è vero l’inverso. La situazione giuridica del V ( rectius : il suo posizionamento in graduatoria - al posto n. 61) non può in alcun modo risentire delle vicende che colpiscono un concorrente collocatosi circa 20 posizioni più in basso. Ne deriva la carenza di interesse ad impugnare il provvedimento emesso in favore del M.

12 – La peculiarità della fattispecie e l’obiettiva controvertibilità della questione affrontata inducono a compensare le spese di lite tra le parti costituite. Nulla per le spese nei confronti del controinteressato non costituito.

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