Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-10, n. 202000260

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-10, n. 202000260
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000260
Data del deposito : 10 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2020

N. 00260/2020REG.PROV.COLL.

N. 06925/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6925 del 2018, proposto da
P C in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s l'Oasi di P C &
C, rappresentato e difeso dall'avvocato E N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monsummano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Mattioli in Roma, Piazzale Clodio, n. 61;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pistoia, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ministero dell'Interno, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 655/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati Anna Mattioli, in sostituzione dell'avv. Ghelli, e Alessandro Jacoangeli dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 - Il comune di Monsummano Terme è proprietario di un’area verde, che costituisce il Parco Comunale ex Villa Martini, sottoposto a vincolo ex l.

1.6.1939 n. 1089 con il decreto 15.7.1985, n. 8354.

2 - Il Comune aveva bandito una procedura di selezione pubblica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e per la concessione della successiva gestione del complesso ricreativo che intendeva realizzare sull’area.

I lavori del primo lotto erano affidati alla ditta Oasi di Cecconi Alessandro &
C. S.a.s. e comprendevano la ristrutturazione del complesso ricreativo cd. “Chalet”, con contestuale concessione della gestione dell’area.

2.1 - Nell’anno 1998, C P e L C subentravano nella titolarità delle quote della predetta società concessionaria.

3 - In data 10 dicembre 2004, C P (socio accomandatario della società) presentava domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L.R. Toscana 20.10.2004 n. 53, avente ad oggetto opere di ampliamento, ristrutturazione e modifiche interne ed estetiche.

Essendo l’area sottoposta a vincolo ex l.

1.6.1939 n. 1089, la domanda era inoltrata anche alla Soprintendenza competente.

4 - Il 29 marzo 2010, la società stipulava con il comune un contratto di locazione commerciale di durata sessennale, rinnovabile ex art. 28 legge n. 392/1978, al corrispettivo annuo di € 30.540.

La società otteneva anche la licenza temporanea per l’attività di spettacolo ed intrattenimento da svolgersi all’esterno, poi rinnovata, sempre temporaneamente, in data 19 luglio 2013.

5 - A seguito del decreto notificato il 10 aprile 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, nell’ambito di un procedimento penale aperto

contro

C P, veniva effettuato un sopralluogo nell’area. Come risulta dal relativo verbale della Polizia Municipale del 30 aprile 2014, si riscontrava: a) che l’ampliamento realizzato risultava costituito da una complessa struttura in vetro ed alluminio, perfettamente aderente allo stabile in muratura, per una superficie in eccesso di mc 1585,33, pari a mq 540,09, in assenza di titoli edilizi;
b) che era stata presentata domanda di condono ex L.R. Toscana n. 53/2004 solamente con riferimento a una superficie coperta complessiva sul lotto di riferimento di mq 442,55, corrispondente a un volume totale di mc 1409,44, onde emergeva un ampliamento ulteriore rispetto a quello oggetto di domanda di condono per mq 97,54, corrispondenti a una volumetria di mc 175,89.

5.1 - Con l’ordinanza n. 192 del 26 giugno 2014, il Comune ingiungeva la demolizione delle opere non conformi, e precisamente: “ il ripristino dell'originaria consistenza del fabbricato così come previsto dai progetti approvati dalla Soprintendenza in data 28 agosto 1986 e deliberazioni comunali C.C. n. 121/1988, G.C. n. 340/1988 e G.C. n. 804/1989, con conseguente demolizione delle porzioni in eccesso, pari a mq 540,09, corrispondenti ad una volumetria di mc 1.585,33, aventi destinazione culturale e ricreativa ”.

6 - Il 23 luglio 2014, P C presentava al Comando Provinciale VVF, per tramite del SUAP, la domanda ex art. 3 d.P.R. n. 151/2011 per lavori di modifica di attività esistente relativi ai predetti locali.

Con l’atto del 30 luglio 2014, il S.U.A.P. comunicava l'improcedibilità della domanda di valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco.

7 - Il 6 agosto 2014, il SUAP comunicava alla società che il contratto di locazione era risolto, sia perché non si sarebbe verificata la condizione di cui all'art. 9, riguardo alla definizione della pratica di condono edilizio n. 27096/2004, sia perché la società avrebbe compiuto opere abusive sull'area concessa in locazione, in violazione dell'art. 14 del contratto del 29 marzo 2010.

8 - Con il ricorso notificato il 17 ottobre 2014, la società ha impugnato avanti al T.A.R. per la Toscana sia l'ordine di demolizione n. 192/2014, sia la declaratoria di improcedibilità del 30 luglio 2014, domandando al contempo la sospensione dei medesimi atti.

8.1 - Con i motivi aggiunti notificati l’11 dicembre 2014, è stata impugnata l’ordinanza n. 288 del 7 novembre 2014, che aveva sospeso l'esecutività dell'ordinanza n. 192 del 26 giugno 2014.

8.2 - Con ulteriori motivi aggiunti, sono stati impugnati: la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Firenze, Pistoia e Prato n. 4078 del 10 marzo 2015;
la nota del comune di Monsummano Terme n. 8468 del 25 maggio 2015, avente ad oggetto la “ comunicazione dei motivi che non consentono in base alla vigente normativa il rilascio dell'atto finale favorevole - provvedimento di diniego in caso di mancata presentazione di scritti e memorie - art. 10-bis legge n. 241/1990 s.m.i. (domanda di condono edilizio n. 143/C2004, presentata il 10 dicembre 2004, n. 27096) ”.

8.3 – Con i terzi motivi aggiunti, sono stati inoltre impugnati: la nota dell’U.O.C. Territorio e Sviluppo del comune di Monsummano Terme, n. 19328 del 2 novembre 2015, avente ad oggetto “ domanda di condono edilizio n. 143/C2004 presentata il 10/12/2004 n. 27096, ai sensi della L.R. 53/2004: Diniego Definitivo ”;
la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici n. 14216 dell’8 ottobre 2015.

8.4 – Infine, sono stati impugnati: la nota del comune di Monsummano Terme n. 672 del 13 gennaio 2016, avente ad oggetto “ domanda di condono edilizio n. 143/C2004 presentata il 10/12/2004 n. 27096, ai sensi della L.R. 53/2004: Diffida ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 6/06/2001, n. 380 ”;
la nota del comune di Monsummano Terme n. 3173 del 17 febbraio 2016, avente ad oggetto “ opere di cui al verbale della P.M. n. 22 del 30/04/2014, non contenute nella domanda di condono edilizio n. 143/C2004, Diffida ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 6/06/2001, n. 380 ”;
la nota della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del 26 ottobre 2015 e la nota del comune di Monsummano Terme n. 21131 del 25 novembre 2015.

9 – Con la sentenza n. 655 del 2018, il T.A.R. per la Toscana ha respinto il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti.

Parte ricorrente ha impugnato tale sentenza per i motivi di seguito esaminati.

Si sono costituite in giudizio le controparti.

All’esito dell’udienza del 12 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – Prima di esaminare il merito dell’appello, deve trovare accoglimento l’eccezione preliminare riproposta dal Comune appellato, in quanto non esaminata dal T.A.R., dovendosi affermare il difetto di legittimazione a ricorrere di P C quale persona fisica, dal momento che nessuno dei provvedimenti impugnati è diretto nei suoi confronti, né lo stesso è mai stato personalmente titolare della concessione dell’area ricreativa del Parco Comunale Villa Martini, né ha rivestito la qualità di conduttore nel successivo contratto di locazione del 29 marzo 2010.

1.1 - Può invece soprassedersi dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari, in ragione della manifesta infondatezza dell’appello, dovendosi infatti integralmente confermare la sentenza di primo grado.

2 - In fatto, giova ricordare che dal decreto notificato il 10 aprile 2014, che ha disposto il sequestro preventivo del locale nell’ambito del procedimento penale aperto

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