Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-21, n. 202200387

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-21, n. 202200387
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200387
Data del deposito : 21 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00387/2022REG.PROV.COLL.

N. 02090/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2016, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interreg. dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza- Comando Prov. G.F. di Perugia, Comando Regionale Umbria Guardia di Finanza, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Perugia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, Sezione Prima, n.-OMISSIS-/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e per le parti nessuno presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Le Amministrazioni appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-/2015, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato, già maresciallo della Guardia di Finanza, avverso il provvedimento di perdita del grado per rimozione del -OMISSIS-, nella sola parte in cui ha disposto la retrodatazione degli effetti giuridici al -OMISSIS-, data di applicazione della sospensione precauzionale dall’impiego, ai sensi dell’art. 867, comma 5, del codice dell’ordinamento militare.

La sentenza gravata ha motivato l’accoglimento in base alle seguenti riportate motivazioni: "Non può effettivamente essere invocata la disposizione dell'art. 867, comma 5, del codice dell'ordinamento militare (secondo cui la perdita del grado decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale), per la semplice ma essenziale ragione che tale norma non rientra tra quelle che il successivo art. 2136 ritiene applicabili al personale della Guardia di Finanza…Deve dunque ritenersi che la perdita del grado per rimozione, connotandosi come pena accessoria dell'Autorità giudiziaria, sì che il relativo provvedimento ha carattere meramente dichiarativo e vincolato, decorre, agli effetti giuridici, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale (-OMISSIS-)".

Le appellanti hanno affidato il gravame al seguente motivo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 861, 865, 866, 867, 2136 c.o.m., artt. 29 e 33 c.p.m.p.”, volto ad affermare l’applicabilità del suddetto art. 867, comma 5, del codice dell’ordinamento militare al personale della Guardia di Finanza.

La parte appellata non si è costituita in giudizio.

L’appello è passato in decisione all’udienza pubblica dell’11.1.2022.

DIRITTO

L’appello si rivela fondato.

Se è ben vero che l’art. art. 2136 del codice dell’ordinamento militare, nel menzionare le disposizioni del medesimo codice applicabili al personale della Guardia di Finanza, non richiama l’art. 867, comma 5, che prevede la disposta retrodatazione, corretta risulta tuttavia la deduzione delle amministrazioni appellante secondo cui l’interpretazione giurisprudenziale del dettato dell'art. 2136 del Codice dell’ordinamento militare, da cui il Collegio non intende deflettere, è nel senso che sono applicabili alla Guardia di Finanza le norme nello stesso elencate se e in quanto compatibili;
mentre sono applicabili tout court quelle non menzionate, il cui giudizio di compatibilità è già stato esperito dal legislatore.

Più nello specifico, infatti, si può affermare che il Codice dell'ordinamento militare, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, nulla ha innovato per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della Guardia di Finanza e con l'art. 2136 non ha inteso elencare le norme del codice applicabili alla Guardia di Finanza per cui, tutte le altre disposizioni del codice non sarebbero ad essa applicabili, ma ha inteso chiarire che le norme ivi richiamate si applicano solo in quanto compatibili, con ciò evidentemente e per esclusione confermando che tutte le altre disposizioni si applicano tout court (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 27 gennaio 2020, n. 61;
TAR Parma, 22 maggio 2013 n. 204).

Infatti, qualora si volesse opinare il contrario, applicando il percorso logico-giuridico della motivazione della sentenza gravata, si giungerebbe alla paradossale conclusione di considerate inapplicabili nei confronti degli appartenenti alla Guardia di Finanza anche gli altri articoli della Sez. III, Capo I, del Titolo V del Codice dell’ordinamento militare sullo "Stato giuridico e impiego” anch'.essi non contemplati nell'elencò di cui all'art. 2136 del Codice - e principalmente quelli che prevedono le cause di ''perdita del grado" (art. 861 C.O.M.), l'irrogazione della sanzione della "rimozione per motivi disciplinari" (art. 865 C.O.M.) ovvero "senza giudizio disciplinare" a seguito di condanna penale per delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione (art. 866 C.O.M.). Ciò porterebbe a uno status di esenzione dei finanzieri tutte le sanzioni ivi contemplate, fra cui quella di perdita del grado ai sensi degli artt. 865 e 866 C.O.M., che invece sono per giurisprudenza costate applicabili degli appartenenti alla Guardia di Finanza.

Legittimamente pertanto l'amministrazione ha fatto decorrere la sanzione della perdita del grado, ai sensi dell'art. 867 comma 5 del codice dell'ordinamento militare, dalla data di adozione del provvedimento di sospensione dall'impiego.

Tale norma recepisce un principio di carattere generale secondo cui è ammissibile che la perdita del grado abbia una decorrenza diversa dalla sua data di emanazione, potendo questa ben coincidere con la collocazione in sospensione cautelare, verificandosi in tal caso l'estinzione del rapporto di impiego a tutti gli effetti, compreso quello del trattamento di quiescenza, a decorrere dall'avvenuta sospensione, che viene solo definitivamente confermata dalla destituzione in concreto irrogata solo dopo l'attivazione del procedimento disciplinare, paralizzato in pendenza di quello penale (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 251).

Per le suesposte ragioni l’appello va accolto e, per l’effetto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha annullato parzialmente l’atto gravato per quanto riguarda la retrodatazione degli effetti giuridici della perdita per grado per rimozioni al -OMISSIS-, data di applicazione della sospensione precauzionale dall’impiego.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

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