Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-05-30, n. 202204365

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-05-30, n. 202204365
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204365
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 04365/2022REG.PROV.COLL.

N. 07354/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7354 del 2021, proposto da
S.E.T.I. s.n.c. in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Consorzio Nazionale Sicurezza s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;



contro

S.M.A. - Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente - Campania s.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;



nei confronti

A - The Italian Innovation Company s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati T D N e G R, con domicilio eletto presso lo studio T D N in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
Servizi di Informazione Territoriale s.r.l., New Technology Engineering Italia s.r.l., non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 04791/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.M.A. - Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente - Campania s.p.a. e di A - The Italian Innovation Company s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2022 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati E S, M R e T D N;;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con bando pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana l’8 aprile 2020 S.M.A. Campania s.p.a. indiceva una procedura di gara, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della “ progettazione di dettaglio, fornitura, posa e gestione di un sistema integrato di sorveglianza tecnologicamente avanzato per il rilevamento ed il riconoscimento di persone e veicoli in aree ristrette d’interesse all’interno della zona nota come “Terra dei Fuochi” – Azione 2.1. – Videosorveglianza ”, per un importo complessivo a base di asta di € 4.510.000,00.

1.1. Ai fini del presente giudizio rileva l’art. 7.3. ( Requisiti di capacità tecnica e professionale ) lett. b) del disciplinare che richiedeva quale requisito di capacità tecnico – professionale per la partecipazione alla gara, il “ possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e in corso di validità ”, da provare mediante “ certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA di attività “33 (Tecnologia dell’informazione) ”.

1.2. Al termine delle operazioni di gara, con provvedimento del 10 febbraio 2021 n. 25/2021 S.M.A. Campania s.p.a. aggiudicava la procedura di gara al r.t.i. – raggruppamento temporaneo di imprese con A s.p.a. come mandante e Servizi di informazione territoriale s.r.l. e N.T.E. - New Technology Engineering Italia s.r.l. come mandanti.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, integrato da motivi aggiunti, S.E.T.I. s.n.c., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con C.N.S. s.c. a r.l. come mandante impugnava il provvedimento di aggiudicazione sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente sosteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il r.t.i. A dalla procedura di gara per carenza in capo alla mandante New Technology Engineering Italia s.r.l. del requisito di capacità tecnico – professionale previsto dall’art. 7.3. lett. b) del disciplinare di gara (possesso di certificazione ISO 9001/EA 33).

Con il secondo motivo lamentava la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria sebbene questa avesse destinato in offerta ad oneri della sicurezza un importo manifestamente irrisorio (di € 4.800,00).

Con il terzo motivo aggiunto, assumeva illegittima l’aggiudicazione al r.t.i. A per mancata comprova, con le modalità richieste dal disciplinare di gara, dei requisiti di capacità – tecnico professionale previsti dall’art. 7.3. del disciplinare (avendo A trasmesso, a comprova del proprio “ requisito di punta ” semplici fatture della Guardia di Finanza del 2018 e non, invece, i certificati rilasciati dai committenti, e N.T.E., a comprova della qualificazione di progettista, ed anche numerosi accordi quadro con diversi committenti, ma non certificati di buona esecuzione rilasciati dagli enti indicati dal disciplinare).

2.1. Resistenti S.M.A. Campania s.p.a. e A s.p.a., il giudice di primo grado, con la sentenza della prima sezione, 12 luglio 2021, n. 4791 respingeva il ricorso:

- quanto al primo motivo, per aver il disciplinare di gara previsto quale requisito di capacità tecnico – professionale il possesso della certificazione (di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma) UNI ISO 9001/EA 33 solo per i componenti del raggruppamento incaricati dell’attività di “ fornitura e servizio di gestione integrata del sistema di video sorveglianza ” e non anche per quelli incaricati di svolgere l’altra attività di “ progettazione di dettaglio della gestione integrata del sistema di video sorveglianza ”, come era, nel caso di specie, la mandante N.E.T. s.r.l.;

- quanto al secondo motivo, perché, avendo ammesso un numero di offerte inferiore a tre, per quanto previsto dall’art. 96, comma 3, del codice dei contratti pubblici, la verifica di anomalia non era obbligatoria, né la scelta della commissione di non procedervi era manifestamente irragionevole o illogica perché la circostanza che gli oneri di sicurezza fossero “eccessivamente bassi” non è di per se sola indice di criticità alla luce del carattere prevalentemente intellettuale del servizio (che, dunque non richiedeva particolari oneri di sicurezza);

- quanto al motivo aggiunto, perché la stazione appaltante aveva giustamente ritenuto la documentazione trasmessa idonea a comprovare i requisiti dichiarati, dimostrando le fatture della Guardia di Finanza la regolare esecuzione del contratto con questa intervenuto e il file excel (con indicate in doppia colonna le singole fatture emesse) unitamente ai contratti con Open Fiber, Ericsson, Framework e TIM (non qualificabile come accordi – quadro) utili a ritenere regolarmente eseguito l’incarico.

3. Propone appello S.E.T.I. s.n.c. nella qualità indicata in epigrafe; si sono costituite S.M.A. Campania s.p.a. e A s.p.a..

Le parti hanno depositato memorie ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche di S.E.T.I. s.n.c. e di A s.p.a..

All’udienza del 31 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello S.E.T.I. censura la sentenza di primo grado per: “ Errores in iudicando in relazione al primo motivo di ricorso – difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione degli artt. 7.3 e 7.4 del disciplinare di gara – violazione degli artt. 41 e 97 Cost. – violazione dei principi eurounitari in materia di pubbliche gare – eccesso di potere per assenza dei presupposti ”; il giudice di primo grado avrebbe disatteso la chiara prescrizione dell’art. 7.4. del disciplinare di gara per cui “ il requisito di cui al punto 7.3. lett. b) (ISO 9001) deve essere

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