Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-17, n. 201205344

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-17, n. 201205344
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205344
Data del deposito : 17 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03182/2012 REG.RIC.

N. 05344/2012REG.PROV.COLL.

N. 03182/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2012, proposto da:
S P M, rappresentato e difeso dagli avv. A G, G U, con domicilio eletto presso A G in Roma, via Lucrezio Caro, 63;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE – Campobasso -Sezione I, n. 00077/2012, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio per motivi disciplinari.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2012 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati G U e Fabrizio Fedeli (avvocato dello Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’appellante è un appuntato dei Carabinieri, attinto nel luglio del 2011 da sanzione disciplinare che ne ha determinato la perdita del grado. Ciò in seguito ad una vicenda penale che lo ha visto imputato di truffa, falso ideologico e materiale, simulazione di reato (in sostanza al medesimo è stato contestato di aver redatto una falsa denuncia di rapina al fine di ottenere, con tale artifizio, la liquidazione del danno assicurato, relativo alla sottrazione di due orologi di valore).

Il T.A.R., respingendo le censure di mancata e inadeguata istruttoria del procedimento disciplinare, asseritamente fondato sugli esiti del processo penale conclusosi con sentenza di ndp per prescrizione, ha ritenuto che i fatti accertati in sede penale possano essere assunti a fondamento del procedimento disciplinare senza necessità di ulteriori accertamenti, quand’anche il processo si concluda con una sentenza che dichiari la prescrizione del reato, salva l’autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare.

In sede di gravame l’appellante ricostruisce la vicenda giudiziaria precisando che: 1) con sentenza n. 761/08 il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la responsabilità penale dell’imputato per tutti i reati ascrittigli;
2) la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 12/2010 ha dichiarato nulla la sentenza per un rilevato difetto del contraddittorio, rinviando al primo giudice;
3) Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 376/2010 dichiarava ndp per intervenuta prescrizione dei reati di uso abusivo di sigilli, falsità materiale e simulazione di reato (capi di imputazione a), b) ed e), disponeva procedersi oltre per il reato di truffa ed altri reati residui (capi di imputazione c) e d) per i quali poi interveniva condanna (sent. 405/2010);
4) la Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 239/2011 ha infine assolto l’imputato dal reati di cui al capo d) e dichiarato la prescrizione per i reati di cui al capo c). Avverso tale ultima sentenza pende ricorso per Cassazione.

Così ricostruita la vicenda penale, l’appellante deduce in diritto che nessun accertamento può considerarsi passato in giudicato, salvo quello contenuto nel giudizio assolutorio da ultimo formulato dalla Corte di Appello di Campobasso, con la conseguenza che l’istruttoria acriticamente ripiegata sull’accertamento penale sarebbe stata del tutto inadeguata.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del gravame.

La causa, chiamata alla pubblica udienza del 2 ottobre 2012, in esito alla discussione è stata trattenuta in decisione.

L’appello non è fondato.

Esso ruota fondamentale su portata, valenza ed effetti dell’accertamento penale, dando per acclarato che l’istruttoria si sia sostanzialmente basata sui fatti così come ricostruiti in sede penale ed eccependo che in relazioni agli stessi non vi è ancora un giudicato di condanna.

L’assunto è errato poichè presuppone che, al fine di comminare una sanzione disciplinare per la quale penda procedimento penale, occorra il giudicato sulla commissione dei fatti rilevanti. E’ piuttosto vero il contrario e cioè che, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico.

Nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio per i quali non si giunga ad una condanna, per l’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio, e l’amministrazione ben può utilizzare ai fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere, salva la possibilità del dipendente di addurre elementi ed argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati (per un recente precedente cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV,16 aprile 2012, n. 2189).

Nel caso di specie l’unica assoluzione pronunciata in sede penale risulta essere quella relativa al capo d) dell’ imputazione (aver falsamente formato, essendone richiesto dal perito dell’assicurazione, un atto notarile fasullo che avrebbe dovuto attestare un diritto di proprietà su un immobile sito in Castelmauro), mentre per tutti gli altri reati (truffa, falso ideologico e materiale, simulazione di reato) è stata dichiarata, in primo grado o in secondo, l’intervenuta prescrizione.

L’amministrazione ha disposto formale inchiesta, ascoltando ed acquisendo le difese del militare, ma giudicandole ininfluenti poiché prive di riscontri oggettivi rispetto al materiale indiziario proveniente dagli accertamenti giudiziari, alla luce di una propria valutazione tecnico discrezionale, che il giudice di primo grado si è spinto ad esaminare nel merito, ma che invero esula dal sindacato del giudice amministrativo salvo che per le ipotesi di manifesta illogicità o irragionevolezza, nella specie sicuramente non ricorrenti.

L’appello è pertanto respinto.

La peculiarità della questione giustifica tuttavia la compensazione delle spese di giudizio.

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