Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-27, n. 202404684
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2024
N. 04684/2024REG.PROV.COLL.
N. 06241/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6241 del 2020, proposto da
Ecowatt Vidardo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P F e E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E R in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4;
contro
Comune di Castiraga Vidardo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Coni Zugna 5/A;
nei confronti
Provincia di Lodi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 02339/2019, resa tra le parti, per l'accertamento
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castiraga Vidardo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. O M C e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è comparso per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di reiezione del ricorso (r.g. n. 199/205) della Ecowatt Vidardo S.r.l. per l’accertamento:
- dell’inadempimento del Comune di Castiraga Vidardo agli obblighi nascenti dalla Convenzione Ambientale stipulata tra il Comune e la ricorrente in data 18 febbraio 2013, per la gestione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse e da rifiuti di proprietà della Ecowatt Vidardo srl;
- dell’illegittimità del parere negativo del Comune di Castiraga Vidardo del 16 luglio 2014, reso nel contesto del procedimento autorizzativo di variante non sostanziale all’impianto avviato dalla ricorrente innanzi la Provincia di Lodi in data 9 maggio 2014;
nonché per la condanna,
- dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno causato alla ricorrente a titolo di inadempimento contrattuale alla citata convenzione;
- dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno causato alla ricorrente per aver adottato un atto amministrativo illegittimo, quale deve qualificarsi il parere negativo all’adeguamento dell’impianto reso dal Comune in data 16 luglio 2014, nel contesto del procedimento di variante autorizzativa non sostanziale, avviato dalla ricorrente innanzi alla Provincia di Lodi in data 9 maggio 2014.
2. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso può essere riassunta nel modo che segue.
2.1. La società ricorrente gestisce, nel Comune di Castiraga Vidardo (LO) una centrale termoelettrica della potenza di 3,5 MW per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
La Ecowatt avviava l’attività, apportando anche diverse migliorie all’impianto e diversificando le fonti di approvvigionamento, con l’aumento delle tipologie di rifiuti da utilizzarsi, sempre nei limiti del DM 5 febbraio 1998, con ricorso alle procedure semplificate di volta in volta necessarie ex artt. 31 e 33 del dlgs 22/1997.
Da ultimo, in vigore il DM 5 aprile 206, n. 186, la ECOWATT chiedeva di essere autorizzata a fare ricorso al CDR (combustibile da rifiuti) che la Provincia non respingeva, nulla opponendo alla relativa comunicazione (effettuata ai sensi degli artt. 214 e 216 del Dlgs 152/2006).
Ma il Comune intimato si opponeva a tale ampliamento, impugnando con ricorso straordinario l’autorizzazione provinciale e ponendo in essere una serie di iniziative culminate nell’approvazione dello strumento urbanistico PGT che attribuiva all’area della ricorrente la destinazione di “area strategica INC”, così da rendere incompatibili le attività di produzione di energia elettrica e finanche la manutenzione dei fabbricati, salve le sole operazioni di trasformazione dell’intero comparto (art. 11 NTA). La ricorrente impugnava la deliberazione con ricorso nr. 785/2010.
Nel frattempo, la Provincia di Lodi accoglieva l’istanza ex art. 12 dlgs 387/2003 ed art. 208 dlgs 152/2006, per la produzione di energia elettrica rinnovabile mediante biomasse (non rifiuti) e rifiuti, istanza (giusta DD del 7 ottobre 2011, n. 1399/2011, titolo successivamente adeguato con DD del 7 dicembre 2012, n. 1087/2012).
Nel descritto contesto, la ricorrente ed il Comune pervenivano determinazione di regolare i loro rapporti, mediante una convenzione che veniva stipulata in data 18 febbraio 2013. La ECOWATT si impegnava a localizzare l’impianto in altro luogo al termine del periodo di incentivazione della centrale elettrica, con contestuale avvio, in