Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300554

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300554
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300554
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00554/2023REG.PROV.COLL.

N. 08800/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8800 del 2021, proposto da
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07418/2021, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Ruggero Di Martino e Saverio Sticchi Damiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’originario provvedimento di cui alla delibera 54/13/csp, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adottava nei confronti della società RAI – Radio Televisione Italiana s.p.a., odierna appellata, una ordinanza-ingiunzione per violazione dei paragrafi 1 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori (procedimento 2464/sm - Rai Tre).

Con la sentenza oggetto del presente gravame il T Lazio accoglieva il ricorso proposto dalla stessa società odierna appellata, annullando la sanzione irrogata;
in particolare venivano reputate fondate le censure in merito all’assenza di violazione, nel caso in esame, delle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione TV e minori paragrafi 1.2 e 2.3, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del D.lgs. 2005, n. 177 come invece ritenuto dall’Autorità;
infatti, dai rilievi formulati in sede di gravame e dalla documentazione acquisita in giudizio, è emerso che l’emittente televisiva si è premurata di trasmettere le immagini garantendo l’assoluto anonimato del minore interessato e la relativa irriconoscibilità.

Avverso tale sentenza l’Autorità propone l’appello in esame, deducendo i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 34, commi 2 e 6, del TUSMAR, in combinato disposto con il Codice di autoregolamentazione TV e Minori, omessa, o comunque insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia.

La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2023 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. L’esame dell’unico ordine di motivi di appello dedotto avverso la sentenza di accoglimento del ricorso di prime cure presuppone il riassunto della fattispecie sottesa, correttamente ricostruita, nelle linee generali, dal T.

1.1 La sanzione irrogata ha ad oggetto la trasmissione di scene ad alto contenuto drammatico, con il coinvolgimento di un bambino, durante la fascia oraria di c.d. “Televisione per tutti” (7.00 - 22.30) in assenza di idonei accorgimenti tecnici propedeutici ad escluderne la visione da parte dei minori

1.2 In dettaglio, risulta che in data 10 ottobre 2012 andava in onda in prima serata, sulla emittente televisiva Rai Tre, il programma “Chi l’ha visto?”, nel corso del quale veniva trasmesso un filmato riguardante la presa in consegna, da parte delle forze dell’ordine, di un minore mediante il suo allontanamento dal proprio nucleo familiare. Nel suddetto filmato si mostrava come le forze dell’ordine prelevassero il bambino contro la sua volontà, sollevandolo per le mani e le gambe, e trascinandolo via dell’edificio scolastico ove si trovava, tra le contestazioni dei presenti e della zia che filmava la scena con il telefono cellulare.

In data 13 ottobre 2012 il filmato veniva riproposto, in brevissimi stralci, dal TG3 nella edizione delle 19, nel corso di un servizio giornalistico durato dalle 19.25 alle 19.27.

1.3 L’Autorità odierna appellante, rilevando che la messa in onda dei suddetti filmati integrasse la violazione dei paragrafi nn. 1 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione TV e minori, in combinato disposto con l’art. 34, commi 2 e 6, d.lgs. n. 177/2005, con delibera n. 54/13/CSP, sanzionava la Rai e le ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di euro 100.000,00.

2. Così riassunta la fattispecie, va esaminato l’articolato motivo di appello che risulta fondato sotto il profilo della violazione di cui all’art. 34 cit.

2.1 In generale, il Codice di autoregolamentazione e, più in generale, l’impianto normativo recato dal D. Lgs. n. 177/2005 (avuto riguardo alle previsioni riferite alla tutela dei minori) intendono assicurare un equilibrato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero (suscettibile di declinarsi, altresì, nella libertà di espressione e di informazione) e la tutela dello sviluppo fisico, morale o psichico del minore, bene giuridico cui accordare comunque prevalente protezione;
ciò, a prescindere dalla circostanza per cui sia ipotizzabile un collegamento rispetto all’efficacia territoriale della legge italiana.

2.2 La giurisprudenza di questa Sezione, con plurime pronunce (ex multis, nn. 2300 del 2020 e 2299 del 2020), ha chiarito che l'art. 15, comma 10, l. n. 233/1990, secondo il quale: "è vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità", nel fare riferimento ai programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, prevede una fattispecie di illecito di pericolo concreto.

Ciò comporta che ai fini dell'integrazione della fattispecie sanzionata, occorre l'accertamento della effettiva esposizione a pericolo del bene tutelato dalla norma violata, desumibile da specifiche e rilevanti circostanze concretamente occorse. Orbene, tale valutazione va coordinata con altra verifica che, sulla scorta della disciplina europea e dei precetti costituzionali, si atteggia sotto forma di bilanciamento tra l'esigenza di tutela del minore e la garanzia della libertà di espressione, da effettuare secondo un parametro di proporzionalità che deve tenere conto delle concrete circostanze del caso.

2.3 Nel caso in esame la trasmissione ha avuto ad oggetto un episodio di rilevanza tale da dar luogo alla serie di interventi, anche di carattere istituzionale, richiamati da parte appellata. Peraltro, ciò che l’Autorità ha inteso perseguire è non tanto la tutela dei minori coinvolti dal filmato quanto piuttosto l’impatto per i minori potenziali telespettatori, in considerazione dell’orario di trasmissione.

2.4 Nella fattispecie, l’Autorità ha fatto applicazione dell’art.

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