TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-06-22, n. 202107418

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-06-22, n. 202107418
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107418
Data del deposito : 22 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2021

N. 07418/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07704/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7704 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S D, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della delibera -OMISSIS- recante ordinanza-ingiunzione per violazione dei paragrafi 1 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori (procedimento -OMISSIS-)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 aprile 2021, tenutasi ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020 e dell’art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data -OMISSIS- andava in onda, sulla emittente televisiva -OMISSIS-, in prima serata il programma “-OMISSIS-?”, nel corso del quale veniva trasmesso un filmato riguardante la presa in consegna, da parte delle forze dell’ordine, di un -OMISSIS-mediante il suo allontanamento dal proprio nucleo familiare. Nel suddetto filmato si mostrava come le forze dell’ordine prelevassero il -OMISSIS-contro la sua volontà, sollevandolo per le mani e le gambe, e trascinandolo via dell’edificio scolastico ove si trovava, tra le contestazioni dei presenti e della zia che filmava la scena con il telefono cellulare.

In data -OMISSIS- il filmato veniva riproposto, in brevissimi stralci, dal -OMISSIS- nella edizione delle 19, nel corso di un servizio giornalistico durato dalle -OMISSIS-.

L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), rilevando che la messa in onda dei suddetti filmati integrasse la violazione dei paragrafi 1 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione TV e minori, in combinato disposto con l’art. 34 commi 2 e 6 del D.Lgs 177/2005, con delibera n. -OMISSIS-, sanzionava la -OMISSIS- e le ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di euro 100.000,00.

La -OMISSIS- ha impugnato la suddetta ingiunzione deducendo, quale primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 29 della legge n. 214/90 e dell’art. 7 comma 3 della legge n. 69/2009, la violazione del principio di durata ragionevole di procedimenti amministrativi e del principio di ragionevolezza in quanto, a fronte della conclusione degli accertamenti istruttori avvenuta in data -OMISSIS-e della adozione dell’atto di contestazione, il provvedimento finale sarebbe stato adottato, nella specie, soltanto in data -OMISSIS-. La ricorrente ha, poi, contestato l’atto impugnato per violazione e falsa applicazione dei paragrafi 1 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, dell’art. 34 commi 2 e 6 del D.Lgs n. 1775/2005, dell’art. 9 del D.Lgs n. 44/2010 e della Direttiva 2007/65/CE, del Codice Deontologico relativo al Trattamento dei dati personali nell’esercizio della attività giornalistica, della Carta di Treviso e della Carta dei Doveri del Giornalista, della Convenzione di New York del 1989, ratificata con legge n. 176/91 e dell’art. 10 CEDU, nonché per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e diritto in quanto le modalità di trasmissione dei filmati in contestazione avrebbero rispettato tutte le prescrizioni vigenti in materia di tutela dei minori. Da ultimo, l’azione amministrativa sarebbe stata viziata da contraddittorietà ed eccesso di potere per disparità di trattamento con casi del tutto analoghi.

Si è costituita in giudizio la AGCOM insistendo per il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza di smaltimento del 23 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene, in primo luogo, il Collegio di poter prescindere dall’esame del motivo di ricorso concernente il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento essendo il ricorso meritevole di accoglimento. Nel merito, si osserva quanto segue.

Nel caso che ci occupa, la AGCOM ha rilevato come il filmato mandato in onda dalla ricorrente, di per sé particolarmente drammatico, inquadrava in primo piano il minore, “ che -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-)” . Stralci del drammatico filmato venivano, poi, riproposti più volte nel corso del -OMISSIS- mandato in onda in data -OMISSIS- dalle ore -OMISSIS-. Riteneva, quindi, la AGCOM che il giornalista avrebbe dovuto tenere conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali scene altamente drammatiche, coinvolgenti un minore, potevano avere sul -OMISSIS-stesso e sugli utenti anch’essi minori.

Assume, invece, la ricorrente come, durante la trasmissione “-OMISSIS-?”, fossero oscurati e resi irriconoscibili, con appositi accorgimenti tecnici di schermatura, i volti di tutte le persone riprese e come, analogamente, fossero state resi inudibili i loro nomi, attraverso un beep sonoro, ove pronunciati nel corso del filmato. Le modalità con cui il filmato era stato girato, poi, e l’assenza di qualsivoglia elemento di identificazione, rendevano i luoghi irriconoscibili mentre la conduttrice del programma aveva cura di non pronunciare mai il nome né del -OMISSIS-né dei soggetti e dei luoghi coinvolti. Inoltre, la stessa conduttrice aveva preventivamente avvisato tutti telespettatori, dell’inizio del filmato e del suo contenuto e delle ragioni per le quali si era deciso di mandarlo in onda, stante il grande valore sociale della tematica ad esso connessa. Da ultimo, quanto alle riprese mandate in onda dal -OMISSIS-, il filmato era divenuto, ormai, di pubblico dominio ed oggetto di un acceso dibattito in sede politica;
si trattava, anche in questo caso, poi, di brevissimi stralci, mandati in onda nel corso di un servizio di soli 2 minuti. Anche nel corso del -OMISSIS-, infine, erano stati oscurati i volti delle persone riprese e resi non udibili i nomi, con l’unica precisazione, quanto alle informazioni date al pubblico, che il fatto si era verificato a -OMISSIS- e che il -OMISSIS-coinvolto aveva un ottimo rendimento scolastico.

Ciò premesso, giova rilevare come il Codice di Autoregolamentazione TV e Minori stabilisce, al paragrafo 1, che “ Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari” ed al paragrafo 2.3 che “Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie”.

Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:

a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;

b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.

Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori Nel caso in cui l’informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all’attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai “Minori e soggetti deboli” .

Orbene, il Collegio ritiene che le doglianze di parte ricorrente meritino accoglimento in quanto non risultano violate, nel caso in esame, le disposizioni del Codice di Autoregolamentazione TV e minori paragrafi 1.2 e 2.3, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del D.lgs. 2005, n. 177 come ritenuto dalla AGCOM.

Ed invero, dai rilievi formulati in sede di gravame e dalla documentazione acquisita in giudizio, è emerso che l’emittente televisiva si è premurata di trasmettere le immagini garantendo l’assoluto

anonimato del -OMISSIS-interessato, sia sul piano visivo, oscurando e criptando i volti per renderli irriconoscibili, sia, sul piano acustico, coprendo ogni riferimento ai nomi con un beep.

Peraltro, anche le modalità particolari con cui il filmato è stato girato, trattandosi di un video amatoriale registrato con un cellulare, hanno reso irriconoscibile il luogo e le persone coinvolte.

La conduttrice di “-OMISSIS-?”, poi, ha avuto cura di non pronunciare mai il nome né del -OMISSIS-né degli altri soggetti coinvolti e si è limitata ad indicare la Provincia (-OMISSIS-) ove il fatto era accaduto;
per di più, la stessa conduttrice è immediatamente intervenuta per ammonire uno spettatore, intervenuto telefonicamente in diretta, della necessità di non fare in alcun modo il nome del minore, a fronte dell’inavvertita pronuncia del nome “-OMISSIS-” da parte del medesimo spettatore. La conduttrice, ancora, nel corso della trasmissione, ha avvisato preventivamente ed esplicitamente tutti i telespettatori che si sarebbe mandato in onda un drammatico filmato “che ci deve far riflettere”, che si sarebbe trattato di un filmato scioccante poiché riguardante “-OMISSIS-” il quale a causa dell’evento pare “aver subito un trauma” specificando, altresì, che la decisione del programma di mandare in onda tale filmato era stata presa alla luce della grande rilevanza sociale e di interesse pubblico che riveste il tema in oggetto.

Quanto al -OMISSIS- del -OMISSIS-, il filmato risulta mandato in onda per un tempo brevissimo e, anche qui, con modalità tali da rendere non riconoscibili le persone coinvolte, allorquando l’episodio era già noto alla opinione pubblica.

Con riferimento all’orario serale in cui il filmato è stato messo in onda, infine, è noto che la trasmissione “-OMISSIS-?” tratta temi non idonei alla visione di un pubblico -OMISSIS-di età, quanto meno senza l’accompagnamento di un adulto;
analogamente è a dirsi per il Telegiornale costituente programma specificatamente destinato all’informazione del pubblico adulto sui fatti di cronaca, anche impressionanti e drammatici. (T.a.r Lazio sent. n. 3391/18).

L’intento perseguito dalla ricorrente, infine, nel mandare in onda il filmato, non appare essere quello della strumentalizzazione del -OMISSIS-in esso coinvolto ma, al contrario, della denuncia dell’episodio all’intera opinione pubblica allo scopo di suscitare la riprovazione del pubblico contro la sua gravità.

In conclusione, per quanto sin qui rilevato, ed assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la sanzione impugnata in epigrafe.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

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