Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-11-02, n. 201604581

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-11-02, n. 201604581
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604581
Data del deposito : 2 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2016

N. 04581/2016REG.PROV.COLL.

N. 02116/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 2116 del 2016, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G S, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,



contro

il MINISTERO DELLA DIFESA e il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati,





per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, n. 1181/2015, resa tra le parti, concernente perdita del grado per rimozione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016, il Consigliere F T;

Uditi nella fase preliminare, l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto per l’Amministrazione appellata e in sede di discussione l’avvocato G S per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 1181/2015 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso, proposto dalla odierna parte appellante signor-OMISSIS- teso ad ottenere l’annullamento della determinazione n. 223061/D-4-21 del 5 giugno 2013, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri gli aveva inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

1.1. L’odierno appellante aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo che:

a ) nell’ an la sanzione impugnata era basata su di una presunzione erronea ed infondata, non potendo dirsi provato l’utilizzo di sostanze stupefacenti, né in maniera continuativa (gli accertamenti tossicologici successivi erano risultati negativi) né in via solo occasionale o isolata, ritenendosi che l’unico episodio di positività registrato in data 21 agosto 2012 “ può essere ben riferito ad alcuni medicinali che lo stesso assumeva all’epoca ”;

b ) sotto il profilo del quantum, l’applicazione della massima sanzione in relazione ad un episodio ritenuto di lieve entità ed occasionale, era illegittima in quanto manifestamente ingiusta e violativa del principio di equità e proporzionalità.

1.2. Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro, ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, si erano costituiti chiedendo la reiezione del ricorso.

2. Il T.a.r., dopo avere disposto incombenti istruttori (ottemperati dall’Amministrazione), ha esaminato le dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere prospettate dall’odierno appellante, e ne ha escluso la fondatezza, in quanto:

a ) era emerso che l’odierno appellante in base ad elementi assunti nel corso di un’indagine penale condotta nei confronti di un noto pregiudicato (in particolare dalle intercettazioni telefoniche), aveva acquistato da questi sostanze stupefacenti;

b ) detta circostanza, aveva indotto il sospetto nell’Amministrazione che il predetto facesse abuso di sostanze stupefacenti;

c ) l’originario ricorrente era stato più volte invano invitato a sottoporsi ad analisi tossicologiche, (i reiterati rifiuti erano stati addotti tuttavia senza particolari giustificazioni);

d ) l’appellante era stato più volte sottoposto a visita medica e giudicato temporaneamente “ non idoneo ” perché affetto da stato ansioso reattivo con sospetto abuso di sostanze stupefacenti, senza che tale ultima circostanza potesse essere smentita, in ragione dell’impossibilità di svolgere per mesi ulteriori verifiche a causa dell’atteggiamento non collaborativo di questi;

d ) soltanto in data 21 agosto 2012, finalmente sottopostosi a seguito dell’ordine del Comandante dell’11° Battaglione Carabinieri Puglia ad esame tossicologico presso il Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Università degli Studi di Bari, l’appellante era risultato positivo alla cocaina;

e ) quanto all’esito di tale esame, i rilievi addotti dall’appellante nel corso del procedimento disciplinare per sconfessare tale accertamento tecnico erano stati giudicati inconferenti dall’Amministrazione (pag. 4 della relazione finale del 17 dicembre 2012, ove era stato precisato che “ l’eventuale applicazione della pomata oftalmica prescritta al militare non interferisce con le analisi di cui trattasi ”), con valutazione non oggetto di contestazione;

f ) neppure in sede giurisdizionale era stata fornita alcuna prova contraria sulla attendibilità dell’esito della verifica (in quanto l’esame del capello prodotto dalla difesa del ricorrente era stato effettuato circa tre mesi dopo - in data 28 dicembre 2012 - e vieppiù su un campione inattendibile in quanto di lunghezza inferiore a 3 cm).

2.1. Sulla scorta di tali elementi fattuali, il T.a.r., nella sentenza impugnata, ha rilevato che:

a ) la circostanza che l’appellante fosse stato assuntore di sostanze stupefacenti era stata correttamente ricavata sulla scorta del criterio del “più probabile che non”;

b ) tale condotta era grave atteso che l’uso, anche se episodico, di sostanze stupefacenti determinava la violazione di una pluralità di interessi, quali il prestigio del Corpo di appartenenza, l’affidamento nelle qualità

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