Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-25, n. 201907275

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-25, n. 201907275
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907275
Data del deposito : 25 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2019

N. 07275/2019REG.PROV.COLL.

N. 08841/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8841 del 2017, proposto dalla signora Germania E F, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, n. 18;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - sezione staccata di Parma (Sezione Seconda) n. 281 del 2017, resa tra le parti, concernente procedure concorsuali e giurisdizione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati Antonio Mirra, su delega dell’avvocato C M, e l'Avvocato dello Stato Isabella Corsini.


FATTO e DIRITTO

1. La signora Germania E F ha partecipato a due concorsi per i posti di dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle Finanze: il primo bandito con il d.m. del 19 gennaio 1993 per 990 posti;
il secondo bandito con il d.d. del 2 luglio 1997 per 163 posti;
in entrambi è risultata idonea non vincitrice, collocandosi al 2494° posto nel primo concorso e al 502° posto nel secondo.

2. Nel 2010, ha proposto ricorso al Tribunale ordinario di Reggio Emilia per “ accertare e dichiarare ” il proprio diritto all’inserimento “ nella sezione 1/F dell’elenco accluso al D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390, nella quale sono contemplati, ai sensi dell’art. 5, co. 1, i vincitori di concorso speciale a 999 posti di dirigente [ndr il concorso del 1993] … in attesa del conferimento di un incarico dirigenziale” o, in subordine, per “accertare e dichiarare” il proprio diritto “all’inquadramento nella qualifica dirigenziale … in conseguenza dello scorrimento della graduatoria del concorso per titoli integrato da colloquio per n. 163 posti di Dirigente del ministero delle Finanze… ”[ndr il concorso del 1997);
ha chiesto, altresì, di “ accertare e dichiarare, quindi, l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e/o dell’Agenzia delle Entrate … di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro nella qualifica dirigenziale ” e di pronunciare “ sentenza costitutiva del rapporto di lavoro dirigenziale ” condannando il Ministero e/o l’Agenzia a procedere alla stipula del relativo contratto.

2.1. Il Tribunale adito, con sentenza n. 324 del 2011 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sul ritenuto presupposto che la ricorrente, nonostante il tenore delle domande formalmente proposte, avesse in realtà censurato “ la non corretta procedura… [delle Amministrazioni]... che, invece di attingere alla graduatoria, [avevano] deciso di coprire i posti mediante indizione di nuovi concorsi ”.

2.2. La ricorrente ha impugnato la suddetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bologna, per veder affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia, deducendo l’erroneità del convincimento del Tribunale poiché “ oggetto del giudizio di primo grado non era alcuna censura del potere amministrativo di procedere alla copertura delle numerose posizioni dirigenziali vacanti attraverso l’indizione di nuovi concorsi pubblici, bensì, il riconoscimento …all’inquadramento nella qualifica dirigenziale in virtù dell’istituto dello scorrimento delle graduatorie … attesa la sussistenza di numerose posizioni dirigenziali vacanti nell’organico delle amministrazioni appellate ”.

2.2.1. La Corte di Appello, con sentenza n. 1215 del 2013, ha rigettato l’appello ed ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che la ricorrente, come già rilevato dal giudice di primo grado, avesse contestato in giudizio l’attività della Pubblica Amministrazione, laddove manifestava la propria intenzione di procedere alla copertura di posizioni dirigenziali vacanti mediante indizione di nuovi concorsi o mediante copertura organica dei posti vacanti conferendo gli incarichi dirigenziali in questione ad altri funzionari non in possesso dei prescritti requisiti.

3. Riassunto ritualmente il giudizio dinanzi al T.a.r per l’Emilia Romagna, ex art. 11 comma 2 c.p.a., il ricorso è stato dichiarato inammissibile << nei sensi di cui in motivazione >>.

4. Avverso la suddetta sentenza, l’originaria ricorrente ha proposto appello affidato a due motivi.

4.1. L’amministrazione si è costituita.

5. Il primo giudice ha così essenzialmente argomentato la ritenuta inammissibilità:

A) ai sensi dell’art. 40 c.p.a., sussiste una oggettiva indeterminatezza della domanda, atteso che il ricorso sembra riproporre le stesse domande avanzate innanzi al Tribunale ordinario, mentre in udienza si è fatto riferimento ad una pretesa diversa, con inammissibile mutamento della domanda;
comunque la domanda giudiziale è contraddittoria visto che si chiede l’accertamento della lesione di un interesse legittimo, mediante la generica critica alle modalità di assunzione dei dirigenti adottate dal Ministero e dall’altro si chiede il riconoscimento dell’errore scusabile;

B) anche considerando la domanda come qualificata in udienza e come ritenuta dal giudice ordinario, che ha declinato la giurisdizione, e, quindi, come inerente alla contestazione dell’esercizio del potere amministrativo in riferimento alle modalità di copertura dei posti di dirigente, la stessa è inammissibile perché: - rispetto ai due concorsi richiamati, nei quali la ricorrente non è risultata vincitrice e i cui esiti non sono stati mai impugnati, il ricorso contiene la prospettazione di una critica generica alle modalità di assunzione;
- richiama altri bandi di concorso, già annullati dal giudice amministrativo in autonomi giudizi;
- assume la lesione di un interesse legittimo e chiede la rimessione in termini per l’impugnativa, ma non indica gli atti che vorrebbe impugnare, né indica le ragioni della tardiva impugnazione;

5.1. Poi, così prosegue il primo giudice “ In ogni caso, anche individuando l’oggetto della domanda in quello specificato in sede di ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro e riprodotto (mediante “taglia e incolla”) nel presente ricorso (domanda, come più volte evidenziato, riqualificata in termini affatto differenti dal giudice ordinario in due gradi di giudizio con la conseguenza che non ricorre una identità fra le domande proposte nelle due differenti sedi) il ricorso è in ogni caso inammissibile per difetto di giurisdizione ”, posto che, essendo stato chiesto lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione, secondo l’interpretazione consolidata del riparto di giurisdizione, ex art.63 del d.lgs. n. 165 del 2011, sarebbe spettata al giudice ordinario.

6. Giuridicamente e logicamente preliminare è lo scrutinio del secondo motivo di appello.

L’appellante - premesso che dopo due pronunce del giudice ordinario di diniego della propria giurisdizione il processo era stato ritualmente riassunto dinanzi al giudice amministrativo - fa rilevare che in difetto di pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il T.a.r. non avrebbe potuto dichiarare a suo volta l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, ma avrebbe potuto solo sollevare conflitto di giurisdizione.

6.1. La censura è inammissibile per difetto di interesse.

Infatti, le affermazioni del primo giudice (riprodotte nel §.5.1., che precede) sono ultronee e ininfluenti rispetto alla pronuncia di inammissibilità del ricorso, che il primo giudice ha basato sulle autonome argomentazioni (riassunte nei §.

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