Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-02-19, n. 201901151
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Pubblicato il 19/02/2019
N. 01151/2019REG.PROV.COLL.
N. 04477/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4477 del 2016, proposto dalla Edilvil s.a.s. di F.Villanova &C, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato B S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Cicerone n. 44;
contro
il Comune di Carugate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;
la Regione Lombardia e la Citta' Metropolitana di Milano, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2481/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carugate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato G C, su delega dell’avvocato B S, e l’avvocato G F F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La EdilVil s.a.s. di F. Villanova &c. è proprietaria di aree site nel territorio del Comune di Carugate, catastalmente individuate al foglio 2, mapp. 65, 66, 68 e 70, acquistate in data 1° marzo 2000 nell’ambito di un’asta fallimentare indetta dal Tribunale di Monza, ove in passato erano stati edificati da altra società taluni edifici abusivi, soltanto in parte condonati ex l. n. 47/1985.
1.1. Con riferimento agli edifici presenti nell’area, la EdilVil s.a.s. ha ottenuto dal Comune di Carugate:
a) i permessi di costruire in sanatoria nn. 53/S, 54/S e 29/S del 30 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le parti degli edifici non oggetto di precedente sanatoria, e precisamente riguardanti:
a.1) un " ampliamento capannone per lavorazione carpenteria edile ", con destinazione ad attività produttiva;
a.2) la realizzazione di un corpo pertinenziale, qualificato come " autorimessa macchine operatrici di cantiere ", con destinazione ad autorimessa;
a.3) la realizzazione di un corpo pertinenziale, qualificato come " autorimessa mezzi di cantiere ", con destinazione ad autorimessa;
b) il permesso di costruire n. 36/06 del 2 marzo 2006, avente ad oggetto la " demolizione della struttura esistente e ricostruzione di edificio industriale con struttura prefabbricata in cls ", la denuncia di inizio attività n. 78/06 del 5 aprile 2006, avente ad oggetto le opere descritte quali " demolizione e ricostruzione completa dei corpi di fabbrica e contemporaneamente di rimozione e smaltimento delle parti in amianto, mantenendo l'ingombro in pianta della preesistenza, nonché la destinazione d'uso " e la denuncia di inizio attività n. 213/06 del 19 aprile 2006, avente ad oggetto la " esecuzione di opere in variante al permesso di costruire n. 36/2006 del 02.03.2006 ed alla DIA del 05.04.2006, consistenti nella riduzione dell'ingombro in pianta del fabbricato;modifica delle aperture ed inserimento di nuove;spostamento dei servizi igienici;realizzazione di sporti di gronda sul fronte Sud ".
1.2. In seguito ad accertamento da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Carugate in data 21 febbraio 2007, l’Ente comunale ha disposto l’annullamento in autotutela dei permessi di costruire in sanatoria nn. 53/S, 54/S e 29/S del 30 novembre 2005, al quale conseguiva l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione della demolizione n. 14064/31/07 del 18 luglio 2007, nonché l’annullamento in autotutela delle denunce di inizio attività n. 78/06 del 5 aprile 2006 e n. 213/06 del 19 aprile 2006, con la conseguente adozione dell’ordinanza di ingiunzione della demolizione n. 14028/30/07 del 17 luglio 2007.
1.3. Invero, l’area oggetto degli interventi in questione è collocata nei pressi del Parco Est delle Cave, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.), riconosciuto con deliberazione di G.P. della Provincia di Milano n. 501 del 25 maggio 2009, e presenta la seguente regolamentazione urbanistica:
i) al momento dell’acquisto da parte della EdilVil s.a.s., come stabilito dalla variante generale al P.R.G., approvata con deliberazione di C.C. n. 44 del 14 luglio 1999, l’area era collocata per una parte in zona agricola e per la restante porzione in zona destinata a parco territoriale, destinazioni che escludevano l’attività edilizia;
ii) con l’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, scaturito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Carugate n. 58 del 29 settembre 2009 e n. 21 del 26 marzo 2010, l’area è stata ricompresa in zona E2 – PLIS delle Cave con destinazione a verde e parco.
2. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lombardia, la EdilVil s.a.s. di F. Villanova &c. impugnava dette deliberazioni, chiedendo altresì il risarcimento dei danni derivanti dalla classificazione urbanistica a verde e parco degli edifici artigianali e produttivi di sua proprietà e delle aree su cui questi insistono.
3. Il T.a.r. Lombardia, Sezione II, con la sentenza n. 2481 del 25 novembre 2015, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare:
a) al pari di quanto previsto nel passato, anche l’attuale destinazione urbanistica di riferimento definisce l’intera area in parte area agricola ed in parte area a parco e a verde (