Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-24, n. 202204100
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2022
N. 04100/2022REG.PROV.COLL.
N. 01438/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2016, proposto da
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Fedora Squillaci, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, Sezione sesta, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00668/2015, resa tra le parti:
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2022 il Cons. Marco Poppi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 26 ottobre 2012, si riuniva il tavolo tecnico convocato dal Comune di Reggio Calabria per esprimersi in ordine ad un intervento di “ Riqualificazione urbana dell’area del Lido Comunale ” da realizzarsi beneficiando dei finanziamenti europei erogati nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Asse VIII – POR Calabria 2007/2013.
Esaminato il progetto, veniva deciso che “ le eventuali demolizioni [dovessero, ndr] essere limitate alle superfetazioni o ad elementi dequalificanti del complesso balneare, assicurando il mantenimento della continuità paesaggistica e architettonica con la struttura esistente, con la Rotonda Nervi, quale elemento qualificante dell’intera area, e con il Teatro Arena Lido ”.
Il Comune, con determinazione n. 2768 del 30 ottobre 2013, procedeva all’indizione della gara per l’affidamento dei relativi lavori che si concludeva con l’aggiudicazione in favore dell’impresa AGP Costruzioni Generali Consorzio Stabile, disposta con determinazione del 6 giugno 2913.
I lavori della conferenza dei servizi successivamente indetta per la cura del procedimento di acquisizione dei pareri necessari venivano interrotti, una prima volta, per la verifica dell’esistenza di un interesse culturale dell’area interessata all’intervento e, in un secondo tempo, per consentire l’esame dell’istanza dell’Ing. PP La AC, coautore di una parte del Lido comunale, presentata ai sensi dell’art. 20 della L. 633/1941 recante “ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ”, che riconosce al legittimato “ il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione ”.
Il segmento procedimentale da ultimo richiamato, si concludeva riconoscendo il diritto vantato all’istante con D.M. 1° aprile 2014.
A conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, la direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, con parere del 3 dicembre 2014, riconosceva il diritto d’autore nei confronti dell’Ing. La AC e si esprimeva favorevolmente in ordine al progetto prescrivendo che fossero conservati i corpi di fabbrica di cui al citato decreto del 1° aprile.
Il Comune impugnava il parere favorevole con prescrizioni innanzi al Tar Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con ricorso iscritto al n. 116/2015, deducendone l’illegittimità per carenza e contraddittorietà della motivazione; violazione degli artt. 20 e 23 della L. n. 633/1941 ed eccesso di potere per mancanza di rilievo pubblicistico del procedimento