Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-31, n. 202305382

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-31, n. 202305382
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305382
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 05382/2023REG.PROV.COLL.

N. 03543/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3543 del 2019, proposto da AN SA in proprio e quale procuratore di IE AN, NT AN AN e PE AN, tutti quali eredi di AF AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica, Anna Maria Paladino e Giacomo Farrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale dello stesso Comune in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 434/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Fabrizio Di Rubbo, udito in sede di discussione l’avvocato Giacomo Farrelli, preso atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al competente T.a.r., il sig. SA AN, anche nella qualità indicata in epigrafe, ha impugnato la delibera n. 107 del 28/07/2017, con cui il Consiglio Comunale di Catanzaro, malgrado la proposta di approvazione formulata dal dirigente del Settore Urbanistica e Programmazione Territoriale dello stesso Comune sulla scorta dei pareri positivi resi da una pluralità di amministrazioni coinvolte nel procedimento (ASP Dipartimento di prevenzione U.O.I.S.P. di Catanzaro; Regione Calabria, Dipartimento 9; Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro; Regione Calabria Dipartimento n.8; Settore LL.PP. e Gestione del Territorio del Comune di Catanzaro), aveva deciso di non assentire al progetto relativo al Piano Attuativo per il nuovo insediamento da realizzare in Z.T.O. C1, località Case La Fortuna del Comune di Catanzaro, dal medesimo proposto.

Il gravame è stato affidato ai motivi appresso sintetizzati.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art.28 della l.n.1150/1942. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e mancata valutazione ed applicazione delle condizioni per l’approvazione. Contraddittorietà del provvedimento con i precedenti provvedimenti e/o provvedimenti dell’amministrazione comunale. Illogicità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n.241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Carenza dei presupposti. Violazione di ogni norma e principio in tema di trasparenza amministrativa. Ingiustizia ed iniquità manifesta e violazione del principio di imparzialità ”. Secondo il ricorrente l’impugnata deliberazione era illegittima perché del tutto priva di una motivazione esplicativa delle ragioni di interesse pubblico sottese al deliberato diniego, necessaria anche in considerazione dell’esito ampiamente positivo di tutti i pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n.241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.10 bis della legge n.241/90. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della Cost. Violazione del principio di legittimo affidamento ”. La delibera era, inoltre, illegittima in quanto non preceduta dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento ovvero dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con conseguente violazione delle garanzie partecipative e del legittimo affidamento del ricorrente.

Il Comune di Catanzaro, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del gravame, contestandone nel merito la fondatezza con articolate deduzioni difensive.

All’esito della pubblica udienza del 19.2.2019, in vista della quale le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica, il ricorso, previo rigetto delle eccezioni pregiudiziali, è stato respinto con la seguente motivazione:

<(…) 7. Passando al merito della vicenda contenziosa, il primo gruppo di censure, teso a contestare il deficit motivazionale in cui sarebbe incorso il Consiglio Comunale nel rigettare l’approvazione del piano di lottizzazione proposto dal ricorrente, non incontra il positivo apprezzamento del Collegio.

Ed invero, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi, l’approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto, ma costituisce sempre espressione di discrezionalità valutativa dell’autorità comunale, nell’ambito dei poteri di scelta di politica urbanistica alla stessa demandati (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n.1337/2017).

Ne consegue, quale diretto ed immediato corollario, che “"le scelte dell'Amministrazione nell'adozione dello strumento urbanistico […] non necessitano di specifica motivazione”, tranne in “casi specifici, tra i quali sono da annoverare la presenza di accordi con l'ente aventi ad oggetto convenzioni di lottizzazioni, implicante la lesione di un interesse qualificato del privato derivante da

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