Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-07-11, n. 201303746

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-07-11, n. 201303746
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303746
Data del deposito : 11 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00621/2007 REG.RIC.

N. 03746/2013REG.PROV.COLL.

N. 00621/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 621 del 2007, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

T P, rappresentato e difeso dall'avv. S N, con domicilio eletto presso Sara Parisi in Roma, via delle Tre Madonne n. 8;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, n. 8695 del 19 ottobre 2006, resa tra le parti, concernente l’attribuzione di punteggio aggiuntivo nella valutazione per gli anni 2002-2003.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di T P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Gabriele Pafundi, su delega dell’avv. S N, e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il dr. T P, Vice questore aggiunto della Polizia di Stato, aveva proposto davanti al T.A.R. per la Campania un primo ricorso volto all’annullamento del rapporto informativo per l’anno 2002, nel quale aveva ottenuto il giudizio di “ottimo” con il punteggio di 72/74.

Con successivo ricorso il dr. T impugnava anche il rapporto informativo per l’anno 2003, nel quale aveva nuovamente ottenuto il giudizio di “ottimo” con il punteggio di 72/74.

2.- Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, con sentenza n. 4167 del 2005 accoglieva il primo ricorso ed annullava l’impugnato rapporto informativo per il 2002 per la ravvisata «contraddittorietà interna della valutazione operata».

3.- Il Ministero dell’Interno decideva quindi di modificare, con provvedimento in data 10 maggio 2006, i rapporti informativi per gli anni 2002 e 2003 ed assegnava al dr. T, per tali anni, il punteggio di 74/74.

4.- Il dr. T si rivolgeva, peraltro, nuovamente al T.A.R. (con due distinti ricorsi) lamentando la mancata attribuzione, nonostante il conseguimento del massimo punteggio per ciascuna delle voci di cui si compone il rapporto informativo, dei due punti aggiuntivi previsti dall’art. 63 del D.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982.

5.- Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, con sentenza n. 8695 del 19 ottobre 2006, ha riunito i due ricorsi proposti avverso l’atto di autotutela dell’Amministrazione, nonché il ricorso che era stato proposto avverso il rapporto informativo per l’anno 2003, e, dopo aver rilevato che la materia del contendere «stante la emanazione di atti sopravenuti all’originaria impugnativa, ed oggetto di ricorsi per motivi aggiunti», risultava limitata «agli atti che, sia per il 2002 che per il 2003, pur attribuendo al T il massimo punteggio per ciascuna delle voci costituenti il rapporto informativo, non gli hanno attribuito i due punti aggiuntivi previsti dall’art. 63, 2° comma, D.P.R. 24 aprile 1982, n.335», ha accolto in parte due ricorsi (8372/2005 e 3559/2006) ritenendo illegittimo l’atto con il quale non era stato attribuito all’interessato il punteggio aggiuntivo per gli anni 2002 e 2003, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione «di rinnovare la valutazione relativa nei modi e sensi precisati in motivazione».

In particolare, il T.A.R. ha ritenuto che la potestà discrezionale assegnata all’Amministrazione dall’art. 63, comma 2, del D.P.R. n. 335 del 1982, deve considerarsi sottoposta alle ordinarie regole dell'adeguata motivazione, a garanzia del corretto esercizio della funzione. Il T.A.R. ha ritenuto quindi illegittimo il provvedimento impugnato, con il quale era stata deliberata la mancata assegnazione del punteggio aggiuntivo (per l’insussistenza agli atti d’ufficio «dei requisiti necessari per la sua assegnazione»), a causa dell’insufficienza della motivazione che si era limitata ad affermare la mancanza di requisiti «senza contestualmente … enunciare o richiamare detti requisiti».

6.- Sostiene tuttavia l’Amministrazione, con il motivo centrale dell’appello, l’erroneità della decisione tenuto conto che il punteggio aggiuntivo in questione è l’oggetto di un eccezionale riconoscimento che costituisce un quid pluris che si pone a latere del giudizio complessivo annuale. Con la conseguenza che, trattandosi di potere eccezionale, non sussiste nemmeno l’obbligo per l’amministrazione di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non esercitare tale facoltà.

7.- La Sezione ritiene il motivo fondato.

In proposito, si deve ricordare che l'art. 63 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 stabilisce, al comma 1, che "l'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio» e, al comma 2, aggiunge che lo stesso organo «ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo previsto per ciascun elemento».

In particolare la disposizione contenuta nel suddetto comma 2 attribuisce all’Amministrazione una facoltà, che deve ritenersi eccezionale, di assegnare, a funzionari già valutati di elevatissimo profilo, per aver già raggiunto il massimo punteggio per ciascuna delle voci del rapporto informativo, un punteggio aggiuntivo di due punti. Tenuto conto di tale presupposto, si deve ritenere che tale facoltà possa essere esercitata solo in favore di funzionari che hanno dimostrato, nel periodo di riferimento, capacità straordinarie e doti eccezionali di carattere professionale e morale.

Tale facoltà, come sostenuto dall’Amministrazione appellante, è quindi largamente discrezionale, con la conseguenza che, come è stato già affermato da questo Consiglio di Stato, una «stringente motivazione semmai dovrebbe imporsi unicamente in ipotesi di attribuzione del predetto punteggio e non già nella ordinaria fattispecie, in cui non viene accordato» (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1301 del 2 marzo 2011).

E tale principio deve ritenersi applicabile anche quando il punteggio aggiuntivo in questione non viene assegnato a funzionari che, come il dr. T, hanno dimostrato eccellenti qualità nel lavoro e sono per questo risultati assegnatari del punteggio massimo in tutte le voci del rapporto informativo.

8.- Per le esposte ragioni, l’appello deve essere accolto e la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, n. 8695 del 19 ottobre 2006, deve essere riformata, per la parte appellata, con il conseguente rigetto dei ricorsi di primo grado.

Le spese del grado di appello, considerata l’oggetto della controversia, possono essere compensate integralmente fra le parti.

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