Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-07-22, n. 202206463
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 06463/2022REG.PROV.COLL.
N. 10471/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10471 del 2019, proposto da
G L M, R D M, P D G L, T S, P R, M R, G I, F B, G R, S C, D C, M G, F P, S R, L D B, Emanuel Comitti Bere’, P M, M P, G D S, M L, G B B, R L, G C, C C, C D F, F N, L M, T B, D C, M P, R S, C F, D D R, C W C, F P, C P, C C, S C, Alessio Sdringola, Alessandro Bagnato, Lorenzo Incardona, Giuseppe Longhitano, Giulio Di Serio, Claudio Concas, Marco Pazzelli, Ambrogio Bovino, Paolo Corsi, Emma Schiappa, Domenico Torre, Marco Pierucci, Alfonso Virone, Ezio Gianni Rossini, Stefano Boncompagni, Sergio Capuano, Gianluca Colonna, Baldassare Tomasino, Francesco Nebbiai, Antonio Fiore, Monica Minelli, Angelo Lombardi, Michel Foglia, Antonio Tomeo, Luca Boccia, Michele Iacovella, Marco Nicoletti, Daniele Sgattoni, Andrea Pierleoni, Alessandro Petrollini, Luigi Iapadre, Gianfranco Cecchi, Alberto Solza, Maria Paola Scaccetti, Alfio Centamore, Massimiliano Vecchietti, Aldo Cafasso, Addolorato Peccia, Maria Cristina Peccia, Gaetano Magrone, Antonio Martinelli, Paolo Francalancia, Michele Rinelli, Carmen Silvaroli, Clemente Di Mario, Silvia Benedetti, Claudio Cateno Lacagnina, Bernardo Recine, Gian Marco Rossetti, Vincenzo Moretti, Luca Stefano Pugnaghi Ambride, Alessandro Rossi, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Flamini e Paola Morlupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Andrea Scano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima quater ) n. 05716/2019, resa tra le parti, concernente il diniego di retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica nella qualifica di vice ispettore di Polizia di Stato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il Cons. Carmelina Addesso e udito per gli appellanti l’Avv. Antonio Flamini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti chiedono la riforma della sentenza n. 5716 del 7 maggio 2019 con cui il TAR Lazio, sezione prima quater , ha respinto il ricorso volto ad accertare il diritto alla retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica della qualifica di vice ispettore di Polizia di Stato.
1.1 Espongono in fatto di aver partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a complessivi 1400 posti (successivamente elevati a 1874) per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, bandito con decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12P.1.13 del 24.9.2013, e di essere stati ammessi a frequentare il IX corso di formazione, al termine del quale hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12.3.2018.
1.2 Con ricorso al TAR Lazio chiedevano la retrodatazione della nomina al 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze e carenze di organico per cui è stato indetto il concorso (relativo alle vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004), oltre al risarcimento dei danni.
1.3 Il giudice adito, con sentenza n. 5716/2019, respingeva il ricorso, rilevando, in sintesi, che l’articolo 25 ter del d.P.R. numero 337 del 1982, nella parte in cui riconosce ai vincitori del concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico la retrodatazione dell’anzianità giuridica al 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono resi vacanti i posti da essi ricoperti, non è applicabile al personale che, come i ricorrenti, espleta funzioni di polizia. Dichiarava, altresì, in parte inammissibile e in parte manifestatamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 27 d.p.r. 335/1982, nella parte in cui non prevede la retrodatazione della nomina, in relazione agli artt. 76, 3 e 97 Cost.
2. Con il ricorso in epigrafe gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata sulla scorta di tre motivi di appello con cui deducono:
1) Omesso esame e conseguente omessa pronuncia sul motivo di ricorso contrassegnato dal n. 1, relativo alla: a) violazione, falsa interpretazione ed errata applicazione dell’art. 13, d.lgs. 28.2.2001, n. 53 in relazione all’art. 27, d.P.R. 24.4.1982, n. 335; b) violazione e falsa applicazione della premessa e del bando di concorso; c) violazione ed errata applicazione delle regole interpretative generali di cui agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c.; d) violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. ex art. 97, Cost;
2) Omesso esame e conseguente omessa pronuncia sulla parte del motivo di ricorso contrassegnato dal n. 2, relativo alla violazione dell’art. 76 Cost. per mancata attuazione dell’art. 36, l. 1.4.1981, 121 in relazione