Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-12-02, n. 201605064

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-12-02, n. 201605064
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201605064
Data del deposito : 2 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2016

N. 05064/2016REG.PROV.COLL.

N. 03241/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3241 del 2015, proposto da:
Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

M A M, rappresentata e difesa dall'avvocato G A C.F. NDRGPP52T06E441M, domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00792/2014, resa tra le parti, concernente recupero somme corrisposte per riconoscimento altri servizi di collaboratore e funzionario tecnico.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M A M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il Cons. F M e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Verbena Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza n. 792/2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha accolto il ricorso proposto da Madeddu Maria Antonietta, inteso ad ottenere l’annullamento della nota dell’Università degli Studi di Cagliari, Direzione per il Personale, Settore Ricercatori del 30 novembre 2010 avente ad oggetto “comunicazione recupero somme”, con la quale è stato comunicato alla parte ricorrente , ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Cagliari, la decisione dell’Amministrazione di procedere al recupero delle “somme corrisposte a seguito del riconoscimento degli altri servizi di collaboratore tecnico e funzionario tecnico, nonché la condanna dell’Università a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati, a seguito del riconoscimento nella misura di due terzi del servizio prestato prima dell’inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, con decorrenza dalla data dell’inquadramento, anziché da quella riconosciuta dell’11 giugno 2008, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008, con la rivalutazione e gli interessi di legge.

Il Tribunale, in particolare, ha così disposto: - annulla il provvedimento impugnato, di cui alla nota del 30 novembre 2010 dell’Università di Cagliari;
-dichiara il diritto a percepire le differenze retributive richieste, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti temporali e secondo le modalità precisate in motivazione.

La predetta sentenza esponeva in fatto quanto segue.

La ricorrente è ricercatrice confermata dell’Università degli Studi di Cagliari dal 1° febbraio 2001, a seguito di concorso riservato, ai sensi dell’articolo 1 comma 10 della legge 14 gennaio 1999 n.

4. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 6 giugno 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca, l’Amministrazione Universitaria riconosceva “ai soli fini giuridici” l’anzianità utile ex art. 103 dpr 382/80, per il servizio prestato in qualità di funzionario tecnico dal 10 novembre 1989 al 14 febbraio 2001, nella misura dei due terzi…Disponeva, inoltre, l’attribuzione – agli effetti giuridici ed economici della retribuzione annua lorda pari alla VII classe stipendiale…a decorrere dall’11 giugno 2008 (data della pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale).Dal 15 febbraio 2009…veniva invece assegnata la retribuzione annua lorda corrispondente alla VII classe stipendiale. Successivamente , con nota del 30 novembre 2010,…l’Università comunicava la volontà di procedere al recupero delle somme corrisposte a seguito del riconoscimento dei servizi in questione. Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento della predetta nota;
nonché la condanna dell’Università resistente al pagamento delle somme arretrate derivanti dal riconoscimento dell’anzianità anche sotto il profilo economico, con decorrenza dalla data di inquadramento in ruolo dei ricercatori confermati…

Avverso la prefata sentenza l’Università degli Studi di Cagliari ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, deducendo error in iudicando e violazione di legge, in particolare evidenziando l’erroneità della reiezione dell’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione.

Risultando il primo atto interruttivo della prescrizione il ricorso introduttivo, notificato all’Avvocatura il 28 gennaio 2011, sarebbero prescritte tutte le somme vantate fino al gennaio 2006.

Si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo la reiezione dell’appello.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 3 novembre 2016.

DIRITTO

Con unico motivo di appello l’Università degli Studi di Cagliari deduce l’erroneità della sentenza gravata con esclusivo riferimento al profilo della prescrizione.

Evidenzia che il vizio di illegittimità non ancora dichiarato dalla Consulta non comporta un impedimento legale all’esercizio del diritto disconosciuto da atti aventi forza di legge contrastanti con una norma della Costituzione.

Assume che l’interessato si trova in una mera difficoltà di fatto, cui può reagire attivando gli ordinari mezzi di tutela e sollevando in tale sede questione di costituzionalità.

La retroattività della pronuncia che dichiari l’incostituzionalità della norma di legge o che la interpreti in senso conforme al dettato costituzionale non può incidere su situazione giuridiche ormai esaurite, cui gli interessati non hanno ritenuto di porre rimedio con gli strumenti offerti dall’ordinamento, tra i quali è inclusa la proposizione di un ricorso attraverso il quale sottoporre al vaglio del giudice delle leggi la norma viziata.

Il che porta ad escludere la possibilità di estendere a parte ricorrente gli effetti della richiamata pronuncia della Corte costituzionale in punto di riconoscibilità dei servizi pregressi quale tecnico laureato, in quanto l’inutile decorso del termine per richiedere tale riconoscimento (dovuto alla mancata presentazione della domanda entro il termine di legge) ha reso esaurito il rapporto sottostante.

Evidenzia, di conseguenza, che una diversa interpretazione porterebbe a disconoscere qualsiasi significato al riferimento temporale chiaramente espresso nell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 382/1980 e ad ignorare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la posizione del soggetto rimasto inerte sino alla pronuncia della Corte non è preminente quale affidamento incolpevole nella legittimità della legge, ma è invece recessiva rispetto al principio di certezza delle situazioni giuridiche.

Afferma che, come evidenziato dal TAR Sardegna, nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato il 28 gennaio 2011 e pertanto sono prescritte tutte le somme vantate fino al gennaio 2006.

Conclude, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata con declaratoria di parziale prescrizione del diritto di parte appellata.

La gravata sentenza così motiva sul punto.

Deve rilevarsi, infatti, che con il ricorso in esame la ricorrente contesta il provvedimento del 18 novembre 2008 n. 1613, solo sotto il profilo della decorrenza degli effetti economici derivanti dal riconoscimento (ai fini della progressione nella carriera di ricercatore) del pregresso servizio svolto come funzionario tecnico;
e quindi per un aspetto che attiene al trattamento economico…, pacificamente riconducibile a una situazione di diritto soggettivo, tutelabile entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 del codice civile (da ultimo, in tal senso, si veda Cons. Stato, V, 7 luglio 2014, n. 3340) il che integra la ragione per la quale deve essere rigettata l’eccezione di prescrizione, evidentemente infondata posto che il punto di riferimento per l’esercizio dei diritti vantati…è costituito dal provvedimento di ricostruzione della carriera del 18 novembre 2008 e il ricorso in esame è stato notificato il 28 gennaio 2011 (all’Avvocatura) e il 2 febbraio 2011 (all’Università di Cagliari)…..E’ fondata, inoltre, anche la domanda di accertamento e condanna al pagamento degli emolumenti arretrati dovuti per effetto del riconoscimento ai fini economici dei servizi prestati in qualità di funzionario tecnico, con decorrenza dal 15 febbraio 2001 (data di inquadramento nel ruolo di ricercatore confermato) e non – come previsto nel provvedimento del 18 novembre 2008 n. 1605 – dall’11 giugno 2008. Come esattamente dedotto da parte ricorrente ciò discende pacificamente dagli effetti retroattivi della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 103 cit;
retroattività che opera pienamente in quanto, nel caso di specie, la tempestiva proposizione del ricorso in esame consente di affermare che non si è di fronte a un rapporto esaurito per la compiuta prescrizione o l’intervenuta decadenza, o per effetto della inoppugnabilità di provvedimenti o della formazione del giudicato. Spettano quindi… le differenze retributive, con decorrenza dal 15 febbraio 2001….
”.

Il motivo di appello è fondato nei limiti di seguito specificati.

L’Università degli Studi di Cagliari afferma in primo luogo che non è possibile estendere a parte ricorrente gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale citata in punto di riconoscibilità dei servizi pregressi quale tecnico laureato in quanto l’inutile decorso del termine per richiedere tale riconoscimento ha reso esaurito il rapporto sottostante, non potendosi disconoscere significato al riferimento annuale espresso dall’articolo 103, comma 4, del d.lgs. n. 382 del 1980.

L’appello non è per tale parte meritevole di favorevole considerazione.

L’articolo 103, comma 4, del del d.p.r. n. 382/1980 dispone che “ Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo ”.

La giurisprudenza di questo Consiglio ( cfr. Cons. Stato, VI, 27-7-2011, n. 4494;
VI, 4-2-2014, n.522) ha affermato, in ragione del dato letterale ivi contenuto, che non può essere ravvisata la natura perentoria del suddetto termine annuale previsto per la presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi pre ruolo, essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza”, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità.

Ha, altresì, ritenuto che, esclusa la natura perentoria del suddetto termine, in carenza di contraria previsione normativa derogatoria, opera in materia la disposizione generale di cui all’articolo 2946 del codice civile, secondo la quale “ Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni ”.

Orbene, tale termine decennale non risulta decorso, considerandosi che parte appellante è stata inquadrata nel ruolo di ricercatore confermato in data 15 febbraio 2001 e che la stessa ha richiesto il riconoscimento del servizio pre ruolo di funzionario tecnico dapprima in data 7-3-2001 e successivamente, con atto di diffida del 19-6-2008, proponendo poi ricorso al Tribunale Amministrativo con atto notificato il 28 gennaio 2011 e il 2 febbraio 2011.

Sussistono, pertanto, atti interruttivi della prescrizione che, in relazione alla loro collocazione temporale, escludono l’avvenuto verificarsi del termine di prescrizione decennale per il riconoscimento del servizio pre ruolo.

Di conseguenza, sotto il profilo testè esaminato, non può certamente parlarsi di rapporto esaurito, con la conseguenza che trova applicazione la portata retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n.191/2008.

L’Università degli Studi di Cagliari contesta, inoltre, sempre sotto il profilo della erronea determinazione in punto di prescrizione, la sentenza appellata, nella parte in cui ha accolto la domanda di accertamento e condanna al pagamento degli emolumenti arretrati dovuti per effetto del riconoscimento ai fini economici dei servizi prestati in qualità di funzionario tecnico, con decorrenza dal 15 febbraio 2001 (data di inquadramento nel ruolo di ricercatore confermato).

Evidenzia che nella specie il primo atto interruttivo della prescrizione (rappresentato dal ricorso giurisdizionale) risale al gennaio 2011 e, pertanto, sarebbero prescritte tutte le somme vantate fino al gennaio 2006.

Osserva la Sezione, come sopra riportato, che il giudice di primo grado ha ricondotto la debenza delle somme agli effetti retroattivi della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 103 citato e che nella specie la retroattività opera pienamente in quanto la tempestiva proposizione del ricorso in esame consente di affermare che non si è di fronte ad un rapporto esaurito per la compiuta prescrizione o intervenuta decadenza o per effetto della inoppugnabilità di provvedimenti o della formazione di giudicato.

La questione da dirimere, ai fini della decisione, consiste, pertanto, nello stabilire se nella specie, in relazione agli emolumenti arretrati dei quali si è chiesto il pagamento, trovi operatività la pronuncia della Corte Costituzionale.

E’ necessario, dunque, stabilire se il rapporto del quale si discute risulti o meno esaurito.

In proposito, osserva il Collegio che, ai fini del mancato esaurimento del rapporto, non può operarsi riferimento, come affermato dal Tribunale, “ alla tempestiva proposizione del ricorso in esame ”.

Il non esaurimento del rapporto in quanto ancora “ sub iudice ” è fattispecie che può configurarsi solo nel caso in cui la pendenza giurisdizionale sussista al momento della pronuncia della Corte costituzionale e non anche nell’ipotesi in cui la controversia sorga in data successiva.

Invero, opinandosi diversamente, la suddetta ipotesi di esaurimento del rapporto (per assenza di pendenza giurisdizionale) potrebbe sempre essere aggirata attraverso la successiva ( alla decisione della Consulta) proposizione di un ricorso giurisdizionale che ne invochi il decisum .

Non è, pertanto, condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado, laddove ricollega l’applicazione retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale alla esistenza del giudizio in corso, che escluderebbe la fattispecie di inapplicabilità per esaurimento del rapporto.

Ciò posto, deve, peraltro, verificarsi se l’esaurimento del rapporto possa, invece, derivare, come sostenuto dall’Amministrazione, da una avvenuta prescrizione dei diritti azionati, con particolare riferimento al pagamento degli emolumenti arretrati.

Osserva il Collegio che le azioni dirette al pagamento di emolumenti arretrati si prescrivono nel termine di cinque anni, in base al disposto dell’articolo 2948 del codice civile.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si evince dagli atti di causa (v. fascicolo di primo grado) che l’atto interruttivo della suddetta prescrizione non è ravvisabile unicamente nella proposizione dinanzi al Tribunale Amministrativo del giudizio di primo grado (notificato il 28 gennaio 2011).

Vi è, invero, nel suddetto fascicolo di primo grado la nota del 30 giugno del 2008, a firma di parte appellata, nella quale si richiede la liquidazione delle somme maturate a partire dalla data di immissione in ruolo come ricercatore confermato.

Deve, di conseguenza ritenersi che tale atto interruttivo, in uno alla proposizione del ricorso giurisdizionale da cui è scaturito l’appello oggi in trattazione, copra gli emolumenti maturati fino al 30 giugno del 2003.

Non essendosi per essi verificata prescrizione, opera l’efficacia retroattiva della pronuncia della Corte Costituzionale.

Ad analoghe conclusioni non può giungersi, invece, per le somme pretese dal 15 febbraio 2001, atteso che i relativi crediti risultano prescritti, per essi non è invocabile la pronuncia del giudice delle leggi e, pertanto, gli importi richiesti non sono dovuti.

Questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che, in assenza di domanda di riconoscimento dei servizi pregressi ex articolo 103 citato (soggetta a prescrizione decennale), si produce per il dipendente la conseguenza sfavorevole che comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione per i singoli ratei mensili ( sez. VI, n. 1884 del 5-4-2013;
sez. VI, 6-5-2013, n. 2412: 27-7-2011, n. 4494).

Ugualmente è stato disposto che la decorrenza del termine di prescrizione queinquennale, relativo al pagamento delle competenze retributive non va fatto decorrere dalla data in cui è stato emanato il provvedimento di ricostruzione della carriera, dovendosi, invece, avere riguardo, ai sensi dell’art. 2935 c.c., al momento in cui il diritto che investe i ratei retributivi – la cui espansione è rimessa ad atto di impulso dell’interessato – può essere fatto valere, e cioè dalla data di comunicazione di conferma in ruolo, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del dpr n. 103 del 1981 ( cfr. sez. VI, 2-5-2011, n. 2583).

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, il motivo di appello è meritevole di parziale accoglimento, dovendosi ritenere, in parziale riforma della gravata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, dovuti gli emolumenti arretrati per effetto del riconoscimento ai fini economici dei servizi prestati in qualità di funzionario tecnico, con decorrenza dal 30 giugno del 2003 e non anche dall’15 febbraio del 2001.

Osserva, da ultimo, il Collegio che alcuna censura viene proposta in ordine alla determinazione del giudice di primo grado relativa alla debenza ed al computo degli interessi e della rivalutazione, onde per tale parte rimane ferma la statuizione del TAR, non oggetto di appello.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese del presente grado di giudizio, in relazione alla peculiarità delle questioni trattate ed all’esito della lite, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

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