Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-12-16, n. 202410132
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2024
N. 10132/2024REG.PROV.COLL.
N. 06514/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6514 del 2024, proposto dal Comune di Monopoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Pierluigi Nocera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Riva.Li s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicolò Maellaro e dall’Avvocato Vito Fabio Colonna, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Nicolò Maellaro in Bari, via Abate Gimma, n. 147.
per la riforma
della sentenza n. 619 del 18 maggio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la PU, sez. III, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. tra le parti, che, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado, ha annullato:
a) la delibera giuntale n. 284 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto “ Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo ”;
b) l’atto dirigenziale prot. n. 207/2024 del 2 gennaio 2024, avente ad oggetto “ Proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti. Adempimenti ”;
c) la concessione suppletiva del 3 aprile 2023 nella parte in cui ha ridotto la durata della concessione demaniale marittima n. 14/2008 dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2023, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Riva.Li s.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante, il Comune di Monopoli, l’Avvocato Pierluigi Nocera e per l’odierna appellata, Riva.Li s.r.l., l’Avvocato Nicolò Maellaro e l’Avvocato Vito Fabio Colonna;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la PU (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), Riva.Li s.r.l. ha chiesto l’annullamento:
a) della delibera della Giunta comunale del Comune di Monopoli n. 284 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto “ Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo ”;
b) dell’atto del Dirigente del Comune di Monopoli prot. n. 207/2024 del 2 gennaio 2024 in pari data notificata a mezzo PEC avente ad oggetto “ Proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti. Adempimenti ” (doc. 2);
c) della concessione suppletiva n. 1 del 12 aprile 2022 nella parte in cui ha ridotto la durata della concessione dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2023 (doc. 3);
d) del provvedimento emesso dal Dirigente dell’Area Organizzativa III Tecnica Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici in data 29 gennaio 2024, mediante apposizione del timbro sulla licenza suppletiva che ha ridotto la durata della concessione demaniale marittima n. 14/2008 dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2024 (cfr. pag. 6 doc. 3);
e) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto, ove ancora lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.
2. L’interessata è titolare della concessione demaniale marittima n.14/2008 rilasciata dal Comune di Monopoli in data 4 marzo 2008 al fine di occupare un’area demaniale marittima di mq 1.294,00, allo scopo di posizionare ombrelloni e sdraio, adiacente la proprietà privata situata nel Comune di Monopoli, località Pantanelli, Fg.113 P.lla 8.
2.1. La durata della concessione è stata prorogata dal Comune di Monopoli sino al 31 dicembre 2013 e, successivamente, al 31 dicembre 2020.
2.2. In previsione della scadenza della concessione originaria al 31 dicembre 2020, l’interessata ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 cod. nav. e dell’articolo 18 reg. es. cod. nav., una istanza finalizzata all’estensione della durata della predetta concessione al 31 dicembre 2033, avvalendosi delle previsioni di cui all’art.1, commi 682 e seguenti, della l. n. 145 del 2018.
3. L’amministrazione comunale ha disposto la pubblicazione della predetta istanza all’Albo pretorio dal giorno 24 febbraio 2020 al 14 marzo 2020 come specificato nella tabella A) della gravata delibera della Giunta comunale n. 284/2023.
3.1. Per l’intero periodo di pubblicazione dell’istanza di cui al punto che precede non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni da parte di terzi, come ha dato atto lo stesso ente locale nel provvedimento impugnato.
4. All’esito dell’istruttoria condotta, il Comune di Monopoli, con la nota n. 30772 del 27 maggio 2020, ha esteso la durata della concessione determinandone la scadenza al 31 dicembre 2033.
4.1. A seguito di istanza di variazione dell’oggetto della concessione demaniale marittima presentata dalla ricorrente in data 10 novembre 2022, finalizzata ad ottenere la « modifica dell’estensione della zona demaniale, al fine di adeguarla alla nuova conformazione della linea di normale battente del mare avanzata per fenomeni di ripascimento naturale e, pertanto, di occupare un’area demaniale marittima di mq. 1870,75- fronte mare m. 49,81 da adibire alla posa di ombrelloni, sedie sdraio e lettini per la balneazione, di cui mq. 32,55 occupati da camminamento in pvc per facilitare l’accessibilità alla battigia » l’ente concedente ha rilasciato la licenza suppletiva n. 1 del 3 aprile 2023.
4.2. Il Comune di Monopoli, con la citata licenza suppletiva n.1/2023, ha ridotto la durata della concessione dal 31 dicembre 2033 al 31 dicembre 2023, in asserita applicazione dei principi medio tempore affermati dalla sopravvenuta pronuncia n. 18 del 9 novembre 2021 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato.
5. In data 28 dicembre 2023 il Comune di Monopoli, con la deliberazione della Giunta comunale n. 284, avente ad oggetto: “ Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo ”, pubblicata in data 28 dicembre 2023 e notificata a mezzo posta certificata il 2 gennaio 2024 alla ricorrente, ha deliberato:
- di prendere atto delle sopravvenienze giurisprudenziali e normative di cui alla premessa, che qui si intende integralmente richiamata e condivisa nel contenuto;
- di prendere atto che per l’effetto legale già prodottosi in base all’art. 3, comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le concessioni demaniali marittime meglio indicate in premessa (TABELLA A), continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2024;
- di prendere atto che le concessioni suppletive di quelle indicate in premessa (TABELLA B), rilasciate con il medesimo regime di pubblicità (c.d. rende noto), continuano ad avere efficacia a mente del citato art. 3, comma 2, della l. n. 118 del 2022 sino al 31 dicembre 2024;
- di dare indirizzo che fuori dalle ipotesi contemplate dall’art. 3, comma 2, della l, n. 118 del 2022, il legislatore ha comunque fissato con il d.l. n. 198 del 2002 convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2023, la scadenza dei titoli concessori al 31 dicembre 2024 (TABELLA C);
- di dichiarare, con apposita votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267 del 2000, stante l’urgenza di provvedere entro il 29 dicembre 2023.
5.1. La ricorrente in prime cure, facendo affidamento sull’estensione della durata della concessione demaniale marittima sino al 31 dicembre 2033, ha dedotto di avere effettuato investimenti volti a valorizzare i beni demaniali e di avere contratto mutui di consistente importo.
5.2. Essa ha proposto in prime cure sei motivi di censura, con cui ha dedotto l’illegittimità degli atti gravati in prime cure, motivi che saranno tutti esaminati successivamente.
5.3. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Comune di Monopoli per resistere al gravame, deducendone l’infondatezza.
6. Il Tribunale, con la sentenza n. 619 del 18 maggio 2024 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso proposto da Riva.Li s.r.l. sulla base delle assorbenti ragioni che qui di seguito si espongono e riportano.
6.1. Il primo giudice ha rilevato che la ricorrente, già titolare di concessione demaniale marittima in scadenza al 31 dicembre 2020, aveva dedotto di averne conseguito l’estensione fino al 31 dicembre 2033, al termine di una procedura disciplinata dagli articoli 36 e 37 cod. nav., in combinato disposto con l’articolo 18 del regolamento di attuazione dello stesso codice.
6.2. La stessa interessata pone, pertanto, alla base del ricorso l’interesse al mantenimento delle concessioni demaniali di cui è titolare fino al 31 dicembre 2033, che costituisce esattamente il termine previsto dal relativo titolo, conformemente alla previsione normativa di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 118 del 2022, illegittimamente disattesa dall’amministrazione comunale.
6.3. Il Tribunale ha rilevato, d’altra parte, che la procedura selettiva impiegata dal Comune per la proroga delle concessioni della ricorrente, disciplinata in particolare dall’art. 18 del reg. es. cod. nav., garantiva adeguatamente la competizione tra più operatori del settore turistico balneare, in ragione della possibilità loro offerta di presentare domande concorrenti nel periodo di pubblicazione dell’istanza di rinnovo, oppure osservazioni, in modo tale da raggiungere l’obiettivo di tutelare la competizione nel settore, secondo quanto previsto dalla Dir. n. 2006/123/CE.
6.4. L’obbligo di pubblicazione per venti giorni consecutivi all’albo comunale –