Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-12-19, n. 202310992

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-12-19, n. 202310992
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310992
Data del deposito : 19 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2023

N. 10992/2023REG.PROV.COLL.

N. 07015/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7015 del 2020, proposto dalla Società Consortile di Gestione denominata GERSIA GESTIONI RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;



contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 8 di Cagliari - ora ATS SARDEGNA, REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00202/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Nel giudizio di primo grado definito dal TAR Sardegna con la sentenza n. 202 del 26 marzo 2020, qui impugnata, la Società consortile Gersia - convenzionata con la ASL n. 8 di Cagliari (poi confluita nell’ATS Sardegna) per la realizzazione e la gestione di tre Residenze Sanitarie Assistite (RSA) - ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell’ammontare dell’Iva esposta nelle fatture emesse in esecuzione dei servizi convenzionati, contestando l’opposto avviso espresso dall’ASL 8 di Cagliari (con la determinazione prot. n. PG/2014/0049682 datata 30 aprile 2014) sull’assunto per cui le tariffe stabilite con la G.R. n. 25/6 del 13 giugno 2006 sarebbero onnicomprensive anche dell'IVA.

2. Va premesso che la concessione di cui si discute – avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di tre Residenze Sanitarie Assistite (RSA), per un periodo di 12 anni – è stata messa a gara dall’ASL 8 di Cagliari nel 2002 e aggiudicata nel 2004 ad un'Associazione temporanea di imprese formata da società di diversa tipologia (s.r.l., s.a.s., s.p.a. e s.c.a.r.l.).

3. La convenzione è stata regolata con un primo contratto “ condizionato ” del 19 giugno 2003, un successivo contratto del 9 dicembre 2004 e un disciplinare (datato 29 maggio 2008) applicativo del contratto e delle clausole contrattuali sottoscritte il 9 dicembre 2004, nel quale le parti hanno definitivamente convenuto: i) che la gestione delle RSA sarebbe stata affidata alla società consortile GERSIA, composta dalle cooperative sociali POLIS e Insieme Si Può e dalla Casa di Cura S. Antonio s.p.a.; ii) che la parte aggiudicataria accettava “ la remunerazione secondo le tariffe giornaliere omnicomprensive definite nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 25/6 del 13.6.2006 ” (pag. 4 e art. 8 del disciplinare applicativo).

4. La pronuncia del TAR Sardegna muove dalla ricostruzione del regime fiscale applicabile alle cooperative sociali come modificato nel 2016, osservando:

i) che la legge n. 208 del 2015, al comma 962 dell’art. 1, ha disposto la soppressione dell'articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, che attribuiva alle cooperative sociali la facoltà di optare tra il regime dell’esenzione e quello della assoggettabilità delle prestazioni al regime IVA; sicché dall’1 gennaio 2016 le cooperative sociali hanno l’obbligo di applicare l’IVA sulle prestazioni sanitarie in questione (§ 8.1);

ii) che la società consortile Gersia a partire dal 2016, per effetto della modifica della sua composizione, risulta partecipata esclusivamente da due cooperative sociali (Cooperativa Polis coop sociale e Insieme Si Può, Soc. coop a r. l.), sicché dalla medesima data essa rientra nel regime fiscale come modificato dalla legge n. 208 del 2015 (§ 8.2);

iii) che, tuttavia, alla pretesa patrimoniale della ricorrente osta l’art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, il quale prevede che, con decreto del Ministero della Sanità, siano stabilite « le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate » e i « criteri generali […] in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario »; dette tariffe massime « sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali » (§ 10);

iv) che alla stregua di tale indicazione normativa, il “ livello delle tariffe (sia esso determinato a livello nazionale, attraverso il decreto del Ministero della Salute, ovvero a livello regionale) costituisce sempre la misura massima della remunerazione riconoscibile per l’acquisto dai privati accreditati delle prestazioni sanitarie o socio-sanitarie ” (§ 10);

v) che a sfavore dell’istanza della struttura ricorrente gioca anche il meccanismo di detrazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, il quale consente all’operatore di compensare l’IVA dovuta all’erario con quella eventualmente pagata ai suoi fornitori di beni e di servizi, così determinando un effetto di “neutralità” dell’imposta nel rapporto con l’azienda sanitaria (§ 8.5);

vi) che dunque “ .. nel caso di specie non sorge alcun dovere di revisione delle tariffe, ove si consideri - in primo luogo - che la modifica della disciplina dell’IVA deriva esclusivamente da una scelta del legislatore statale

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