Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-12, n. 202402355
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2024
N. 02355/2024REG.PROV.COLL.
N. 09910/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9910 del 2019, proposto da
Società Consortile a r.l. Strada Laverdina, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati S N ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato R C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Banca Intesa San Paolo s.p.a., P R, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, n. 00404/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 marzo 2024 il Cons. Carmelina Addesso e udito per il Comune di Asti l’avv. Roberto Perin Cavallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione la società Consortile a r.l. Strada Laverdina chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, sezione seconda, n. 404 del 5 aprile 2019 che ha respinto il ricorso per l’annullamento della delibera di giunta municipale del Comune di Asti n. 334 del 9 luglio 2013, avente ad oggetto l’approvazione della perizia di valutazione delle opere di urbanizzazione a scomputo non eseguite, nonché della nota prot. n. 58326 del 11 luglio 2013 che, in esecuzione della suddetta delibera, ha disposto l’escussione della garanzia prestata dalla ricorrente.
1.1 Con il ricorso di primo grado la ricorrente esponeva di aver sottoscritto con il comune di Asti una convenzione edilizia avente ad oggetto un programma integrato di riqualificazione urbanistica (P.I.R.U.) e di avere realizzato opere di urbanizzazione a scomputo per un importo superiore rispetto a quello previsto in convenzione (euro 768.952.38) e pari ad euro 848.691,12, come da perizia redatta dallo stesso comune.
1.2 Avendo adempiuto agli obblighi convenzionali in misura superiore rispetto all’importo pattuito, la ricorrente lamentava l’illegittimità degli atti impugnati in quanto viziati da incompetenza, violazione dell’art. 16 d.p.r. n. 380/01 e dell’art. 20 l. n. 1150/1942, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, insufficienza di istruttoria e motivazione.
1.3 Il TAR adito respingeva il ricorso, rilevando che: i) non sussiste l’eccepito vizio di incompetenza perché la nota con cui è stato richiesto alla banca garante il versamento dell’importo oggetto di fideiussione è sottoscritta dal competente dirigente comunale;ii) quanto all’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione a scomputo, risulta dagli atti che esso è stato concordemente aumentato rispetto all’originaria previsione della convenzione;iii) la parte apoditticamente invoca l’istituto dell’accessione invertita che, oltre ad essere ormai pacificamente ritenuto contra legem , non è comunque privo di conseguenze economiche per la parte pubblica;iv) quanto alla lamentata violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione è stata oggetto di ampio confronto tra le parti e di reiterati solleciti da parte dell’amministrazione, come si evince dagli atti;v) infine, quanto alla contestazione relativa alla legittimazione del tecnico incaricato a periziare i lavori eseguiti, nulla osta a che nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza il comune si avvalga dell’ausilio di un tecnico a fini di mero accertamento dello stato di fatto.
2. L’appello è affidato ai seguenti motivi: vizio di incompetenza degli atti impugnati;violazione di legge in relazione all’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 ed all’art. 20 della legge 17 agosto 1942 n. 1150;eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti;carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione;violazione di legge in relazione agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990;eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti;carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione;illogicità, contraddittorietà, sviamento. Illegittimità derivata.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Asti che con successiva memoria ha resistito alle avverse difese, chiedendone la reiezione.
4. All’udienza di smaltimento del 6 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. Con il primo motivo di appello la ricorrente impugna il capo della sentenza che ha respinto il motivo di ricorso relativo al vizio di incompetenza dell’atto di escussione della fideiussione, in quanto meramente esecutivo della delibera di giunta n. 334/2013, illegittimamente adottata con riferimento a profili di natura tecnica e non politica. L’atto con cui nel contesto della realizzazione di opere di urbanizzazione di un piano di lottizzazione viene stabilito quante opere devono essere ancora poste in essere e l’entità della somma che occorre per realizzarle sarebbe devoluto non già alla competenza della giunta ma del dirigente;di qui il difetto di incompetenza della delibera in questione che vizia in via derivata anche l’atto del dirigente di escussione della garanzia.
6.1 La censura è infondata.
6.2 La delibera impugnata si è limitata a prendere atto dell’accertamento tecnico compiuto dal professionista incaricato dal Comune, approvando la perizia redatta. A sua volta, la nota del dirigente del 11 luglio 2013 ha indicato l’importo dei lavori ancora da realizzare - in relazione ai quali ha chiesto l’escussione della garanzia - così come determinati nella perizia tecnica approvata dalla delibera di Giunta.
6.3 Con l’atto sopra indicato il dirigente ha quindi recepito e fatto proprio quanto deliberato dall’organo politico che, a sua volta, ha recepito i calcoli effettuati dal professionista, sicché nessun vizio di incompetenza è configurabile, come correttamente osservato dal giudice di primo grado.
6.4 Sul punto si osserva, inoltre, che la ricorrente non contesta la competenza del dirigente all’adozione dell’atto di escussione, limitandosi alla mera riproposizione del motivo di ricorso di primo grado già esaminato e respinto dal TAR.
6.5 La doglianza deve, quindi, essere disattesa.
7. Con il secondo motivo di appello la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado per le seguenti ragioni: a) l’importo delle opere a scomputo fissato nella convenzione poteva essere modificato solo in forza di un successivo accordo che non è mai intervenuto, mentre nessun rilievo può assumere la deliberazione di Giunta n. 260/2007, in quanto atto unilaterale di provenienza comunale, non seguito da alcun atto di modifica della convenzione. Non è inoltre corretta l’affermazione secondo cui la società ricorrente avrebbe espressamente accettato di aumentare l’importo della fideiussione a euro 1.377.351,95 poiché, da un lato, il suddetto importo è quello indicato nell’originaria convenzione stipulata, aumentato del 30% su espressa richiesta dell’amministrazione, e, dall’altro lato, la volontà di modifica non può ricavarsi dal documento n. 6 che è una semplice richiesta di riduzione della fideiussione, peraltro neppure riscontrata dall’amministrazione comunale;b) al momento dell’adozione degli atti impugnati, il comune era a conoscenza del fatto che l’importo totale delle opere di urbanizzazione era maggiore della quota a scomputo a carico della ricorrente, pari ad euro 768.952,28;c) la nomina di un tecnico esterno per il controllo delle opere a scomputo realizzate è in contrasto con l’art. 6 della convenzione che demanda ai soli uffici tecnici comunali il controllo sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione;d) nel computo delle opere pattuite non avrebbero dovuto essere conteggiati oneri per un importo pari ad euro 42.878,19 da corrispondere a proprietari che non possono più essere considerati tali in ragione del verificarsi della cosiddetta “accessione invertita”. Inoltre, quand’anche l’inadempimento si fosse verificato - e per la sola ipotesi in cui non si fosse verificata l’accessione invertita sulle aree oggetto di espropriazione - la procedura seguita dall’amministrazione non sarebbe legittima perché la garanzia è stata escussa senza la previa attivazione della procedura espropriativa, come previsto dall’art. 20 l. 1150/1942 in tema di piani particolareggiati, disposizione suscettibile di applicazione analogica anche ai piani di lottizzazione.
7.1 Le censure non possono essere accolte.
7.2 L’esame della documentazione agli atti del fascicolo di primo grado conferma che l’importo degli oneri di urbanizzazione a scomputo determinato nella convenzione, pari ad euro 768.952,28, è stato successivamente aumentato per concorde volontà dei contraenti ad euro 1.059.501,50 e che l’appellante ha dato esecuzione alla convenzione così come modificata sulla base dell’accordo posteriore.
7.3 Al riguardo, si osserva che:
- il progetto esecutivo presentato dal progettista incaricato dall’appellante dà atto dell’aumento degli oneri di urbanizzazione rispetto all’originaria convenzione datata 24.01.2006, come da quadro economico allegato all’elaborato tecnico, per un valore attualizzato complessivo pari a euro 1.059.501,50 (doc.