Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-02-12, n. 201300829

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-02-12, n. 201300829
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300829
Data del deposito : 12 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01282/2012 REG.RIC.

N. 00829/2013REG.PROV.COLL.

N. 01282/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2012, proposto da:
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Società Nuovedilizia a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. E F, con domicilio eletto presso E F in Roma, viale Mazzini, 6;
Regione Puglia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01704/2011, resa tra le parti, concernente in parte qua della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. III, n. 1704 del 11 novembre 2011, resa tra le parti e concernente annullamento di piano particolareggiato e risarcimento del danno.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Nuovedilizia A R.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati N M e E F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente gravame il Comune di S. Marco in Lamis impugna “in parte qua” la sentenza di cui in epigrafe con cui:

-- è stata respinta la domanda di annullamento delle deliberazioni C.C. n. 22 del 12 marzo 2009 e n.31/2010, concernenti l’annullamento d’ufficio del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (P.I.R.U.) ai sensi dell’art 6 della L. R. Puglia n.21/2008;

-- è stata rigettata la domanda di condanna a sottoscrivere la convenzione urbanistica, ai sensi dell’art. 30,1° co. e 34, 1° co. della lett. c) del c.p.a.;

-- è stata accolta la domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale con la condanna del predetto Comune al pagamento, in favore della parte ricorrente della somma di € 894.24,00, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla predetta somma.

L’appello del Comune è affidato alla denuncia dell’erroneità della sentenza sotto cinque rubriche di gravame relative all’inconfigurabilità nel caso di una responsabilità precontrattuale;
all’insussistenza di un affidamento meritevole;
e, nel merito, all’inesistenza ed alla sopravvalutazione del danno liquidato.

Con la memoria di costituzione e con un successivo separato appello incidentale, la società appellata ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata respinta la domanda di annullamento e di adempimento, ed ha richiesto la correzione dell’errore materiale della condanna alla somma di € “894.24,00” in luogo di “€ 894.240,00”.

Con tre scritti difensivi il Comune ha, in linea preliminare, eccepito la tardività dell’appello incidentale e, nel merito, puntualizzato le argomentazioni a sostegno dell’annullamento per quanto di ragione della decisione impugnata.

A sua volta la Società Nuovedilizia, appellante incidentale, con due ulteriori memorie ha replicato all’eccezione preliminare, sottolineando che la priorità delle argomentazioni impugnatorie farebbe superare la tardività dell’incidentale;
nel merito ha riproposto le proprie tesi.

Con ordinanza cautelare n. 912 del 06/03/2012 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione in parte qua della decisione impugnata sul rilievo della mancata assunzione da parte del giudice di primo grado di una consulenza tecnica d’ufficio idonea fondare la congruità della pretesa azionata dalla parte ivi ricorrente;
e comunque del principio di ordine generale per cui non può discendere un risarcimento del danno da un provvedimento emanato secundum ius.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

___1.§. In primo luogo deve essere dichiarato irricevibile l’appello incidentale della Nuova Edilizia.

Infatti, come esattamente eccepito dalla Difesa del Comune, nel caso di notificazione della sentenza effettuata da chi è risultato solo parzialmente vincitore in primo grado, il termine di decadenza assegnato al medesimo soggetto per proporre l’appello incidentale avverso i restanti capi della sentenza sui quali è restato soccombente, decorre dalla data della propria precedente notifica.

Nel caso, la Società NuovaEdilizia srl. aveva notificato all’Amministrazione Comunale, la sentenza de quo il 29 novembre 2011, per cui l’appello incidentale -- notificato solo in data 13.3.2012 -- appare irrimediabilmente tardivo essendo stato notificato ben oltre il termine decadenziale dei 60 giorni di cui all’art. 96 ,V° co. del c.p.a. .

___2.§. Con l’appello principale il Comune lamenta l’inconfigurabilità di un danno risarcibile connesso al legittimo auto-annullamento di un piano particolareggiato, che: -- era carente dei requisiti previsti dall’articolo 7 della L.R. Puglia 21/2008;
-- non era stato portato all’approvazione della Regione Puglia;
-- costituiva una illegittima variante agli indici ed ai parametri edilizi previsti nel piano di fabbricazione.

Per ragioni di economia espositiva possono essere riepilogati unitariamente sia i primi tre motivi di gravame, relativi all’ “an debeatur”;
e sia il quarto e quinto motivo relativi al “quantum debeatur”.

___2.§.

1. Con il primo motivo di gravame si sottolinea che in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, erroneamente il Tar Puglia avrebbe configurato la sussistenza di una responsabilità di natura precontrattuale a carico del Comune, in quanto la società ricorrente in primo grado non aveva mai invocato tale istituto.

Non vi sarebbe stato alcuno spazio per una richiesta risarcitoria avendo il Comune esercitato poteri autoritativi. Non vi sarebbe stata alcuna attività di tipo negoziale perché la legge non prevede affatto la stipula di convenzioni di sorta per l’attuazione del piano particolareggiato. La convenzione di cui all’articolo 8 della legge n. 10/1977 concerne esclusivamente il prezzo di alienazione o di fitto degli alloggi di edilizia convenzionata.

Ai sensi dell’articolo 30 del c.p.a. il risarcimento davanti al Tar poteva essere richiesto solo per il “danno ingiusto” derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, mentre il ristoro della responsabilità extracontrattuale può essere previsto solo fuori dai procedimenti amministrativi per i quali è prevista la giurisdizione del giudice amministrativo.

___2.§.

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