Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-07-04, n. 201903393

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-07-04, n. 201903393
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903393
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2019

N. 04319/2019 REG.RIC.

N. 03393/2019 REG.PROV.CAU.

N. 04319/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4319 del 2019, proposto da


Comune Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L E D, A I, N O, Nicolo' Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicolo' Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;


contro

-OMISSIS-in persona del tutore Sig.ra -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 303/2019, resa tra le parti, concernente l’accesso alle prestazioni del Comune in favore delle persone disabili;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cristiano -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento, in parte, del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati L E D e M L T;


Considerato che, con il ricorso di primo grado, il sig. -OMISSIS- ha impugnato congiuntamente:

- il provvedimento del Comune di Venezia del 15 giugno 2018 PG 2018/292537 di chiusura del contributo economico comunale;

- il Regolamento del Comune di Venezia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 26 novembre 2015;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 1° marzo 2018;

Rilevato che, con la sentenza appellata, il TAR ha accolto, in parte, il ricorso di primo grado annullando non solo il provvedimento di chiusura del contributo economico comunale in favore del sig. -OMISSIS-, ma anche – nei soli limiti indicati nella motivazione – le determinazioni comunali anch’esse oggetto di impugnazione;

Ritenuto che la delicatezza della problematica richiede l’approfondimento proprio della sede di merito, ma che, nelle more della definizione della controversia, sussiste per l’appellante il pregiudizio grave ed irreparabile in relazione ai capi di sentenza che hanno ritenuto illegittimi, nei termini indicati in motivazione, gli atti regolamentari comunali (Reg. n. 133/2015 e deliberazione G.R. 58/2018), in quanto il Comune di Venezia ha rappresentato l’incidenza negativa della decisione della sentenza appellata sulle finanze comunali, tanto da non poter garantire altri interventi nei confronti di soggetti fragili;

Ritenuto, invece, che in relazione al provvedimento comunale del 15 giugno 2018 PG 2018/292537, nel bilanciamento degli opposti interessi risulta prevalente quello della persona disabile a continuare a percepire il contributo, tenuto conto che – da quanto risulta dagli atti di causa – non dispone dei mezzi per far fronte da solo all’impegno economico necessario per sostenere le spese della retta residenziale presso la struttura ove è attualmente collocato, ben potendo l’Amministrazione recuperare le somme in caso di esito favorevole dell’appello;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare deve essere accolta nei limiti in precedenza indicati, e che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relativa alla fase cautelare;

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