Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-11-05, n. 201806257
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2018
N. 06257/2018REG.PROV.COLL.
N. 07230/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7230 del 2017, proposto dalla società Società Escavi Berica - S.E.B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zambelli, Mario Sanino, Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini n. 13;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, RE Manzi, con domicilio eletto presso lo studio RE Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;
PR di VI, Comune di NE, EN NN non costituitisi in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Italia Nostra Onlus - Assoc. Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale Nazionale, CI FR, VA AL, RE NA, IO FR, RO GI, EN GI, AL LL, AV RI, GI ZZ, VA SA, VI FO, RE NZ, VA OL, IO TO, ED ZZ, AN SA, AN ZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati VA SA, Dario Meneguzzo, Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria n. 5;
nei confronti
NN AR, rappresentato e difesa dagli avvocati VA SA, Dario Meneguzzo, Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria n. 5;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 735/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Italia Nostra Onlus - Assoc. Nazionale per la Tutela del patrimonio Storico, Artistico e Naturale Nazionale e dei Signori CI FR, VA AL, RE NA, IO FR. RO GI. EN GI. AL LL, AV RI, GI ZZ, VA SA, VI FO, RE NZ, VA OL, IO TO, ED ZZ, AN SA, AN ZZ e NN AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il consigliere Fabio Taormina, e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, Paolo Caruso su delega dichiarata di Luisa Londei, RE Manzi, Orlando Sivieri e l'Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n.735 del 24 luglio 2017 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – Sede di Venezia – ha esaminato – e parzialmente accolto- il ricorso, corredato da plurimi motivi aggiunti, proposto dalla Associazione Italia Nostra Onlus e dai privati Signori CI FR, RE NA, IO FR, NN AR, RO GI, EN GI, AL LO, AV RI, GI ZZ, VA AL, VA SA, VI FO, RE NZ, VA OL, IO TO, ED ZZ, AN SA, AN ZZ (odierne parti appellate) volto ad ottenere l’annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 17 gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R.V. n. 16 del 10 febbraio 2017, avente ad oggetto: “Ditta Società Escavi Berica S.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare per industria, calce, granulati, costruzioni, marmorino e basalto, denominata “SEB” in Comune di NE e RA NO (VI) L.R. 44/1982”, del Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 29 del 4 novembre 2016 , pubblicato sul B.U.R.V. n. 111 del 22 novembre 2016, avente ad oggetto “Società Escavi Berica S.r.l. Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata “S.E.B.” - Comune di localizzazione: NE (VI) – Comune interessato: RA NO (VI). Procedura di V.I.A. ed autorizzazione (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 575/2013), con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D. Lgs. n. 42/2004” del parere della Commissione regionale V.I.A. n. 604 del 27/7/2016 allegato al Decreto impugnato ed alla DGRV 22/2017 impugnata.
2. La controinteressata intimata (odierna appellante) società Escavi Berica s.r.l. si era costituita proponendo un ricorso incidentale nell’ambito del quale aveva chiesto l’ annullamento della D.G.R.V. n. 1647 del 21.10.2016 avente ad oggetto: “Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC). Adozione aggiornamento 2016. Art. 7, comma 3, L.R. 7 settembre 1982, n. 44, «Norme per la disciplina dell'attività di cava», comma 3 dell'articolo 6 D.Lgs. 152/06”, nella parte in cui aveva inteso assoggettare alle previsioni programmatiche del P.R.A.C. anche l'estrazione del “calcare per costruzioni”, classificato quale materiale del Gruppo “B” ai sensi dell'art. 3 della vigente L.R. 44/1982.
3. Con la sentenza in epigrafe impugnata il T.a.r., ha innanzitutto risolto alcune questioni preliminari, ed in particolare:
a) ha respinto le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione delle originarie parti ricorrenti, sul rilievo della circostanza che:
I) le persone fisiche, avevano provato (depositando in giudizio anche una perizia) i danni derivanti dai provvedimenti impugnati;
II) l’associazione Italia Nostra perseguiva per statuto compiti di tutela dell’ambiente;
b) ha esaminato il ricorso incidentale, dichiarandolo tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni stabilito dal quarto comma dell'art. 9 del d.p.r. n° 1199 del 1971;
c) sempre con riferimento al ricorso incidentale, ha fatto presente che lo stesso, se anche fosse stato tempestivo, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto:
I) il predetto ricorso incidentale era volto ad ottenere l’annullamento della D.G.R.V. n. 1647 del 21.10.2016 avente ad oggetto: “Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC). Adozione aggiornamento 2016. Art. 7, comma 3, L.R. 7 settembre 1982, n. 44, «Norme per la disciplina dell’attività di cava», comma 3 dell’articolo 6 D.Lgs. 152/06”, nella parte in cui ha inteso assoggettare alle previsioni programmatiche del P.R.A.C. anche l’estrazione del “calcare per costruzioni”;
II) ma la impugnazione di tale atto non spiegava rilevanza rispetto alla motivazione con cui la sentenza si accingeva a dichiarare fondato il ricorso principale, e, dunque, non aveva attitudine a paralizzare gli effetti del ricorso principale;
d) ha dichiarato infondata l’eccezione preliminare di mancata notifica del ricorso principale alla provincia di VI in relazione al carattere vincolante del parere della C.T.P.A.C. di VI prot. 46835 del 8/7/2016, in quanto tale ultimo atto aveva natura di atto consultivo endoprocedimentale che non spiegava propri effetti provvedimentali lesivi: infatti il provvedimento finale era stato adottato dalla sola regione Veneto cui era stato correttamente notificato il ricorso.
3.1. Nel merito, il T.a.r. con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso, deducendo che:
a) con la sentenza del Consiglio di Stato n° 1182 del 2016 era stata annullata la delibera della giunta regionale del Veneto n° 60 del 2014 con cui era stato approvato ed autorizzato il progetto della società Escavi Berica s.r.l., di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava denominata "SEB": la motivazione di tale sentenza aveva fatto riferimento alla violazione della legge regionale Veneto n. 10/99, secondo la quale il Presidente della Commissione VIA regionale deve essere di diritto il massimo dirigente regionale in materia ambientale (l’art. 6, comma 2, l.r. Veneto, n. 10/1999 vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato stabiliva infatti, che: “La commissione provinciale VIA è presieduta dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale” , ma tale circostanza non si era realizzata);
b) con la delibera della giunta regionale n° 22 del 17 Gennaio 2017, impugnata con il ricorso principale, era stato autorizzato il medesimo progetto già autorizzato con delibera della giunta regionale del Veneto n° 60 del 2014: la commissione regionale Via aveva espresso parere favorevole n° 604 nella seduta del 27 Luglio 2016 all'approvazione del progetto, e tale parere della commissione VIA aveva fatto riferimento all'inchiesta pubblica svoltasi in data 9 ottobre 2013;
c) tale modo di procedere appariva illegittimo, in quanto:
I) ai sensi dell'art. 18 comma 6 della legge regionale n° 10 del 1999, l'inchiesta pubblica consisteva almeno nell'audizione, in contraddittorio con il soggetto proponente, di coloro che avevano presentato le osservazioni, da parte della commissione VIA e dei comuni e province interessati;
II) la commissione VIA, nella seduta del 27 Luglio 2016, aveva richiamato e ha recepito l'inchiesta pubblica effettuata dalla precedente commissione VIA, che era risultata propedeutica all'approvazione del progetto, annullato dal Consiglio di Stato a causa dell'illegittima composizione della commissione VIA;
III) da ciò doveva conseguire l'illegittimità dei provvedimenti impugnati perché l'inchiesta pubblica del 9 ottobre 2013 non poteva essere utilizzata in quanto illegittima: e neppure si sarebbe potuto utilmente sostenere che la commissione VIA, nella seduta del 27 Luglio 2016, avesse convalidato le operazioni svolte dalla commissione VIA in data 9 Ottobre 2013, perché nel caso di specie, l’annullamento di un provvedimento amministrativo era intervenuto in sede giurisdizionale, e la sentenza che lo aveva disposto era passata in giudicato;
IV) da ciò discendeva che gli atti che avevano proceduto alla convalida dello stesso erano nulli perché adottati in violazione del giudicato, e sarebbero stati nulli anche per difetto totale di elementi