Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202108090
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 08090/2021REG.PROV.COLL.
N. 08770/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8770 del 2013, proposto da
Az. Agr. Boni Gino e M S.S., C A in proprio e quale Rappresentante Azienda Agricola C A, C D Quale Titolare dell'Omonima Azienda Agricola, Farina Opilio in proprio e quale Rappresentante Azienda Agricola Farina Opilio e Mssimo S.S., Mzza Mrio in proprio e quale Rappresentante Azienda Agricola Mzza Luciano Mrio G.E Ivan S.S., Gecchele Fabio in proprio e quale Rappresentante Azienda Agricola Gecchele Fabio, Mzzocchi Chiara in proprio e quale Rappresentante Azienda Agricola Viola S.S., Picchi Pierluigi in proprio e quale Rappresentante Azienda Agricola Picchi Pierluigi Roberto e G. S.S., Sperotto Mrio Quale Titolare dell'Azienda Agricola Sperotto Mrio S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza 59;
contro
Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03100/2013, resa tra le parti, concernente quote latte;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il Cons. Mrco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Tomaselli su delega di Ester Ermondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il contenzioso in esame concernente la comunicazione AIMA di assegnazione dei QRI per le annate 2002/2003, del presupposto Decreto Ministeriale del 17.02.98, n. 159 del 21 maggio 1999, n.309/1999 e 310/1999; nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e conseguente se non conosciuto al deposito del ricorso, compresi gli atti ricevuti dai primi acquirenti, ex art. 1, comma 1, D.L. n.43/99, conv. in L. n.118/99, le comunicazione AIMA n.1062 del 30.6.99, n. 1/SCL del 29.7.99 Prot. N. 44/Comm. Liq. Del 5.8.99 e Prot. N. 522/Comm. Liq. Del 21.9.99 nonché la circolare Ministro per le Politiche Agricole n.C/2182 del 27.7.99;
2. Con il ricorso in primo grado R.G. 6708/2002 l’odierno appellante, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, ipotizzava una serie di violazioni di legge, nonché di normativa comunitaria, oltre che eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di potere per rettifica dei dati in mancanza di previsione normativa e disparità di trattamento.
3. Il T.A.R. per il Lazio, sezione seconda ter respingeva il ricorso.
4. L’appellante impugna la sentenza di primo grado lamentando, in via preliminare, la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di doglianza attorei e sui punti decisivi della domanda giudiziale lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c; nonché il difetto di motivazione e la violazione dell’art.9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla decisione del T.a.r di pronunciarsi con una sentenza in forma semplificata motivando per relationem, in quanto, sono state richiamate delle sentenze che avevano deciso questioni in parte differenti, rispetto a quelle oggetto di ricorso.
B – Nel merito l’appellante lamenta:
1. illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n.3950/92 e n.536/93 per determinazione retroattiva di QRI; Eccesso di potere ( per mancata disapplicazione del D.L. 411/97 conv. in legge 5/98 per contrasto con i Regg. CEE. N.3950/92 del Consiglio e n. 536/93 della Commissione )
2. violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n.3950/92 degli art. 2, 4 e 5 L. n. 5/98 nonché degli artt. 3 e 7 L. 241/90 (mancato ridistribuzione del QGG e mancato aggiornamento dei QRI; comunicazione di QRI non definitivo oltre i termini; difetto di motivazione) – Eccesso di potere
3. violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n.3950/92 degli art. 2 e 5 L. n. 5/98 nonché degli artt. 3 e 7 L. 241/90 ( per attribuzione di QRI ripartito in quota A e B per i produttori associati ed in unica quota per quelli non associati – mancata motivazione relativamente alla riduzione della quota B.
4. illegittimità derivata per illegittimità del D.M 17.02.98 per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 della legge n.400/1998, 17, c.25 ss della L. n.127797 E 2 C. 10 del D.L. 411/97, conv. Con modificazione nella legge n.5/97 ( allegati derivati dalla comunicazione AIMA del 17. 02. 1998, quale atto presupposto)
5. violazione degli art.117 e 118 Cost. nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, riaffermato dalla Corte Costituzionale, in materia di controllo della produzione lattiero- casearia, con sentenza 520/95;
illegittimità comunitaria e costituzionale delle disposizioni normative italiane in materia di quote latte e delle conseguenti determinazioni dell’AIMA oggetto del presente ricorso;
carenza assoluta di motivazione per mancato accoglimento delle istanze preliminari e istruttorie svolte nel giudizio di primo grado e per il mancato accoglimento delle medesime istante in totale riforma della sentenza impugnata
6. Si è costituita in giudizio l’amministrazione.
All’udienza del 2 dicembre 2021, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso infondato, sulla base di considerazioni già svolte con precedenti sentenze che vertevano circa l’assegnazione retroattiva dei QRI, il mancato coinvolgimento delle regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.520 del 1995, nonché richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo del 2004 C-480 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010.
Tali considerazioni venivano ritenute dirimenti per rigettare tutte le censure proposte con il ricorso.
8. Il Collegio osserva quanto segue.
Con il termine quote – latte si suole far riferimento al sistema di contigentamento produttivo del sistema caseario il cui scopo era quello di ridurre lo squilibrio tra la domanda e l’offerta dello stesso. La Comunità Europea, con il Reg. 3950/92 ( il quale prorogava il regime di prelievo supplementare già previsto dal regolamento (CEE) n.865/84 ) e poi in seguito con i Reg. 1788/2003 e Reg. 1234/2007, regolamenti che nel caso di specie però non rilevano, ripartiva il quantitativo globale garantito (QGG) di latte a ciascun stato membro in quote individuali da assegnare ai produttori, il cd. QRI; il quale veniva aggiornato ogni anno prima dell’inizio del periodo di commercializzazione.
Nel caso in cui lo Stato Membro avesse costatato il superamento del monte di quote assegnato dall’Unione Europa, si procedeva alla quantificazione del prelievo supplementare (pari al 115 %). Nel corso del periodo contingentale, lo Stato membro aveva la possibilità di compensare i superamenti del quote individuali restituendo i quantitativi di riferimento individuali inutilizzati dei produttori che hanno esaurito le proprie quote per ridurre la produzione eccedentaria di altri produttori.
9. In via preliminare, va affrontata la questione relativa alla scelta del Collegio di prime cure di decidere la sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a.
Tale motivo di ricorso è infondato.
Infatti, essendo, il tema delle “quote – latte”, oggetto di un copioso contenzioso e quindi, più volte affrontato, non solo dal T.A.R ma anche da questo Consiglio, si può, pacificamente, affermare la validità della sentenza breve che motiva per relationem, in quanto il riferimento a sentenze già emanate ne evoca, a cascata, molteplici, soddisfando l’obbligo motivazionale. (Cons. Stato, sez II, 1079/2020).
Inoltre, la sentenza in forma breve, ben può essere utilizzata, data la notorietà del tema e dato che, come prescrive anche l’art. 88 c. 2, lett. c) c.p.a. il giudice può risolvere la controversia con «…concisa esposizione dei motivi… in diritto, con rinvio a precedenti cui intende conformarsi…».” (Cons. Stato, sez III 5150/2014), sicchè tale scelta non appare assolutamente irragionevole.
Va, quindi, disattesa ogni questione di nullità della sentenza per il sol fatto riferimento ai suoi precedenti, peraltro del tutto condivisi da questo Consiglio.
10. Venendo al merito, la Sezione ritiene opportuno ricordare come non solo il giudice di prima istanza, ma anche questo Consiglio si è occupato più volte funditus e ha pienamente risolto le questioni sollevate nell’odierna controversia, nel lungo tempo in cui queste ultime sono state proposte, in ogni possibile combinazione argomentativa.
11. Riguardo gli aspetti sostanziali, può premettersi solo sinteticamente che il mercato unico del settore lattiero-caseario non è basato, all’interno dell’Unione, solo su un sistema di prezzi, ma si articola in una serie di misure normative attraverso le quali essa ha cercato di controllare la domanda