Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-18, n. 202003155
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Pubblicato il 18/05/2020
N. 03155/2020REG.PROV.COLL.
N. 07540/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7540 del 2009, proposto dal signor S A T, rappresentato e difeso dall’avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R D N in Roma, via Ottaviano, n. 66;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. 7880/2008.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti gli articoli 35, comma 1, lettera b), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020, il consigliere F F e uditi per le parti l’avvocato Enrico Rossi, su delega dell’avvocato A B, e l’avvocato dello Stato Andrea Giordano;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis , n. 7880 del 26 agosto 2008, che aveva rigettato un ricorso da lui proposto insieme ad altri soggetti.
Il gravame è stato basato, in sostanza, sulla circostanza che la posizione dell’odierno appellante sia diversa da quella degli altri ricorrenti in primo grado, sicché il principio di diritto enunciato dal T.a.r. non sarebbe in concreto a costui applicabile in ragione del fatto che « il ricorrente, a differenza (evidentemente) degli altri Colleghi con cui, per ovvie ragioni di contenimento dei costi, aveva proposto ricorso, aveva visto definita la sua posizione fin dal 19.12.1994, ossia da data ben anteriore a quella in cui, come recita la stessa sentenza appellata, era entrata in vigore quella nuova normativa che la sentenza medesima ritiene essere entrata legittimamente a modificare la situazioni pregresse » (pagina 4 del ricorso in appello).
2. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, resistendo all’appello.
3. All’esito dell’udienza del 12 novembre 2019, il Collegio ha emesso, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, l’ordinanza n. 7828 del 14 novembre 2019, con cui ha invitato le parti discutere tramite memorie su due questioni rilevate ex officio : una possibile inammissibilità del ricorso di primo grado e una possibilità inammissibilità dell’appello.
In data 10 dicembre 2020 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, sostenendo la sussistenza di ambedue le inammissibilità.
In data 12 dicembre 2020 la parte appellante ha depositato memoria, con cui ha sostanzialmente rappresentato che non vi sarebbe un’inammissibilità del ricorso di primo grado, poiché la giurisdizione esclusiva in tema di impiego pubblico non è caratterizzata da quei rigorosi limiti propri della giurisdizione di legittimità, e per la medesima ragione non sussisterebbe l’inammissibilità dell’appello, osservando peraltro al riguardo che sarebbe assurdo che il principio di diritto alla base della sentenza di primo grado vada a discapito di colui che abbia rispettato le condizioni giuridiche affermate in detta pronuncia.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2020.
5. L’ammissibilità del ricorso di primo grado è stata posta in dubbio in ragione della eterogeneità della posizione dell’odierno appellante rispetto agli altri ricorrenti in primo grado, in guisa che non sembrano sussistenti, in capo al primo, i requisiti per la sua partecipazione ad un ricorso collettivo, proposto peraltro contro distinti provvedimenti individuali.
Ciò posto, anche volendo aderire alla prospettata tesi di massima flessibilità dello strumento del ricorso collettivo in materia di impiego pubblico non contrattualizzato (il che, comunque, non è, sol che si consideri che la stabile giurisprudenza formatasi in punto di ammissibilità del ricorso collettivo ha fatto, negli anni, precipuo riferimento proprio alla materia del c.d. “pubblico impiego, cfr. ex aliis : T.A.R. per il Lazio, Roma, sezione I, 4 luglio 2019, n. 8807 “ nell’ambito del processo amministrativo, la proposizione di un ricorso collettivo da parte di una pluralità di soggetti presuppone la sussistenza di identiche posizioni sostanziali, non dovendo peraltro sussistere alcun conflitto di interessi tra i ricorrenti. ”;T.A.R. per il Piemonte, sezione II, 18 aprile 2019, n. 449 “ nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali - ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi - e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti;due, pertanto, sono i requisiti di ammissibilità del ricorso: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive;l’altro negativo, costituito dall'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti ”;Cons. giust. amm. per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 14 gennaio 2019, n. 26 “ il ricorso collettivo è ammissibile solo se ricorrono congiuntamente due presupposti: uno negativo, la mancanza di un conflitto di interesse tra i ricorrenti e uno positivo, l’identità di situazioni sostanziali e processuali, cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi e non è esperibile a tutela di posizioni soggettive confliggenti, poiché il risultato dell’impugnativa favorirebbe una categoria a detrimento dell’altra ”), è comunque evidente - con portata troncante - l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’articolo 104 del codice del processo amministrativo, poiché la su richiamata distinzione tra la posizione dell’odierno appellante rispetto agli altri ricorrenti in primo grado è stata enunciata in sede di impugnazione tramite la rappresentazione di presupposti fattuali che non sono stati dedotti, neppure indirettamente, nel giudizio di primo grado.
7. In conclusione l’appello deve essere dichiarato inammissibile.
8. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.