Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2022-06-10, n. 202202654
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Pubblicato il 10/06/2022
N. 02654/2022 REG.PROV.CAU.
N. 03938/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3938 del 2022, proposto da
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M L, M S, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
G M, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00257/2022, resa tra le parti, concernente La controversia concerne l'ottemperanza al giudicato formatosi con riguardo alla sentenza n. 910/2017 del 17.7.2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 il Cons. L M e uditi per le parti gli avvocati F C;
Rilevato che la sentenza appellata ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso d’ottemperanza proposto in primo grado, ravvisando la non applicabilità dell’art. 16 septies , comma 2, lettera g), della legge statale n. 215 del 2021, di conversione del decreto legge n. 146 del 2021, nella parte in cui esso ha sospeso sino al 31 dicembre 2025 l’esecuzione dei giudicati nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria;
Considerato che risulta fissata l’udienza del 1° dicembre 2022 per la definizione del secondo grado del giudizio;
Rilevato che la Corte Costituzionale ha fissato l’udienza del 18 ottobre 2022, per esaminare le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti della disposizione di legge sopra richiamata;
Considerato che sussistono i presupposti per disporre la sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulle sollevate questioni di costituzionalità;