Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-09-05, n. 202207725

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-09-05, n. 202207725
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207725
Data del deposito : 5 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2022

N. 07725/2022REG.PROV.COLL.

N. 05871/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5871 del 2020, proposto da
Federazione Ugl Autority Anac, in persona del legale rappresentante pro tempore, e M I, A F, S G, U R, G T, S A, R A, A B, L B, A M C, N C, Silvio D'Antino, A D C, M D R, R D C, D I, P L, A M, M M, R M, F P, R P, P E P, F P, S R, S V, R Z, V A, A A, M B, M C B, Nicola Berte', L B, M C, M C, M C, M C, Tziana Curto, Luigi D'Alessio, Federica De Cesare, Marco Feoni, Luigi Fiorentino, Rosella Formisano, Adriano Galotti, Gaetano Giacca, Stefano Guagnelli, Cristina Iacobelli, Fabrizio Iacopino, Franca Lise, Antonella Nughes, Mirella Orati, Graziella Palma, Olimpia Perifano, Giovanni Pizzoni, Maria Gennara Rebecchi, Franco Romagnoli, Antonella Rughetti, Pasquale Russo, Patrizia Russo, Claudio Virgili, Piero Zichella, Fabrizio Grassetti, Antonella Cirillo, Settimio Picca, Anna Tunno, Giuseppe Abbatino, Clementina Cecchitelli, Paola D'Incoronato, Roberto Gabrielli, Donatella Moroni, Severina Gerardina Lucente, Giuseppina Rizzo, Roberto Antonini, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.Le Don G. Minzoni, n. 9;
Augusto Panetta, Federica Panetta, Valentina Panetta, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, n. 3;

contro

Vulcano Nicodemo, non costituito in giudizio;
Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Domenico Manente, Paola Pittelli, Aronne Menicocci, Davide Conforti, Falbi - Confsal, Sibc - Cisal, Luca Ormando, Fisac - Cgil, Roberto Sacerdoti, Uilca - Uil, Patrizia Bosco, non costituiti in giudizio;
Cisl Funzione Pubblica Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Valettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5654 del 2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione e di Cisl Funzione Pubblica Nazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il Cons. A F e uditi per le parti l’avvocato G e l’avvocato dello Stato Dettori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.La Federazione Ugl Authority Anac (in seguito Federazione o UGL) e alcuni lavoratori dipendenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito Anac o Autorità) impugnavano dinanzi al T.A.R. per il Lazio, chiedendone l’annullamento, l’Allegato 3 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale Anac, approvato dal consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 9.1.2019, recante le nuove tabelle di primo inquadramento del personale, nonché il Regolamento medesimo, unitamente a taluni atti ad esso presupposti. La Federazione rappresentava di essere l’unica sigla sindacale che non aveva sottoscritto gli atti e gli accordi propedeutici all’adozione del Regolamento, contestandone, anche in sede sindacale, la legittimità e il merito, mentre gli altri ricorrenti affermavano di essere dipendenti dell’Autorità inquadrati nelle tre categorie (dirigenti, funzionari, impiegati) in cui si articolano le carriere del personale di Anac. I ricorrenti chiedevano l’annullamento del Regolamento impugnato, sostenendo che gli specifici criteri di inquadramento individuati da Anac, ed oggetto della tabella di corrispondenza dell’Allegato 3, erano illegittimi in quanto frutto dell’erronea convinzione di ritenere che l’Autorità, alla luce dell’art. 52- quater del d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l n. 96/2017 , era ancora soggetta a ‘vincoli normativi di bilancio’ o ‘vincoli di spesa imposti dalle disposizioni vigenti’ pur dopo l’entrata in vigore del Regolamento.

2. I predetti dipendenti, inter alia , sostenevano che, anche a volere ritenere sussistenti tali vincoli, i criteri erano comunque viziati da manifesta illogicità e disparità di trattamento tra i dipendenti Anac e i dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito Agcm) o di altre autorità amministrative indipendenti. Ciò in quanto i criteri di primo inquadramento adottati non tenevano conto del grado di professionalità acquisita nel tempo dal personale, essendo incentrati sulla mera trasposizione del principio di contiguità economica (applicato alla scala stipendiale in essere presso l’Agcm), anziché su quello della contiguità giuridica. Inoltre, al fine di distribuire in ‘fasce’ economiche il personale appartenente a ciascuna delle tre categorie, Anac avrebbe adoperato dei parametri sproporzionati e inadeguati, nonché privi di fondamento normativo.

3. Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 5654 del 2020, respingeva il ricorso, assumendo l’infondatezza delle critiche nei confronti del meccanismo di primo inquadramento del personale Anac nel nuovo sistema classificatorio previsto nel Regolamento. Secondo il Tribunale adito, la scelta operata da Anac al fine di procedere all’inquadramento, oltre ad essere priva, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciutale dalla legge, di profili di irragionevolezza o arbitrarietà, risultava quella maggiormente conforme alla ratio stessa dell’art. 52- quater d.l. 50 del 2017, sicchè andava respinta la doglianza secondo cui l’articolazione in fasce del personale sarebbe avvenuta in maniera irrazionale, trattandosi di scelte discrezionali dell’amministrazione circa la migliore distribuzione, alla luce del budget disponibili e dei livelli stipendiali all’interno delle tre categorie (dirigenti, funzionari e impiegati), in cui si articolavano le carriere del personale. Il Collegio denunciava l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalle parti ricorrenti in quanto, come eccepito da Anac, erano stati notificati unicamente alle parti controinteressate e non anche all’Autorità resistente. Inoltre, con tali motivi, era stata impugnata la modifica di talune parti del Regolamento, riguardanti la composizione della Commissione di valutazione per gli avanzamenti di carriera, con conseguente improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del quarto motivo di cui al ricorso introduttivo, con cui era stata gravata la previsione regolamentare disciplinante l’argomento che era stata oggetto della successiva modifica non validamente impugnata.

4. Federazione Ugl Autority Anac e vari lavoratori dipendenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno proposto appello, illustrato con memorie, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, in ragione dei seguenti motivi: a) Error in iudicando nella parte in cui non è stata ritenuta sussistente la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 52 quater d.l. 50/2017(convertito in l. 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni) e della l. 481/1985, nonché l’eccesso di potere per:

1.violazione dell’art. 3 co.1 del Regolamento Anac per contraddittorietà delle tabelle di equiparazione con i principi e i criteri ex art. 3 del Regolamento;

2.violazione e contraddittorietà con il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico di AGCM;

3.violazione e contraddittorietà con il

DPCM

26 giugno 2015 nella parte recante i criteri per la corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento previsti nei contratti relativi a diversi comparti di contrattazione. Error in giudicando nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto sussistenti in vincoli di bilancio e, soprattutto, li ha considerati presenti anche con riferimento alle spese per il personale, in violazione dell’art. 19, comma 3, lettera c) del d.l. 90/2014 e all’art. 7 – ter d.l. n. 193/2016;
b) Error in iudicando nella parte in cui non è stato ritenuto sussistente il vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza, sproporzionalità, insufficienza istruttoria.

4.1.

CISL

Funzione Pubblica Nazionale, si è costituita in resistenza, comunicando successivamente atto di rinuncia, per sopravvenuta carenza di interesse.

4.2. Con ordinanza n. 7799/2021, questa Sezione ha chiesto ad Anac una dettagliata relazione di chiarimenti sul procedimento e sui criteri specifici seguiti per l’adozione del regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale e, in particolare, per la predisposizione delle tabelle allo stesso allegate ed oggetto di specifica impugnazione.

In ottemperanza alla predetta richiesta, Anac ha depositato una relazione, con cui ha ricostruito l’ iter procedimentale e i criteri logico – giuridici seguiti per l’adozione del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale in attuazione della previsione di cui all’art. 52 quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4.3. Le parti con successive memorie e repliche hanno articolato in maniera più approfondita le proprie difese.

5. All’udienza del 12 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Con il primo motivo, si denuncia: “ Error in iudicando nella parte in cui non è stata ritenuta sussistente la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 52 quater d.l. 50/2017 (convertito in l. 96/2017 e successive modifiche ed integrazioni) e della l. 481/1985, nonché l’eccesso di potere per: - Violazione dell’art. 3 comma 1 del Regolamento ANAC per contraddittorietà delle tabelle di equiparazione con i principi e i criteri ex art. 3 del Regolamento;
- violazione e contraddittorietà con il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico di AGCM;
-Violazione e contraddittorietà con il

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