Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-18, n. 202303919

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-18, n. 202303919
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303919
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2023

N. 03919/2023REG.PROV.COLL.

N. 02679/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2679 del 2022, proposto da
E C, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;

contro

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Irccs, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Università e della Ricerca, Tullio Palmerini, Francesco Saia, Nevio Taglieri, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 76/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Irccs;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. M A P F e uditi per le parti gli avvocati M P, C C e E S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con provvedimento dirigenziale del 9 marzo 2021, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha indetto una procedura comparativa per titoli e discussione pubblica propedeutica al reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 co.3 lett. b ) L. n. 240/2010 con regime di impiego a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio per il Settore scientifico disciplinare MED/11, richiedendo, tra i requisiti di partecipazione, il possesso del Diploma di Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare o di un titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero congiuntamente all’abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica in Italia (art. 3 del bando).

L’appellante impugnava, con il ricorso introduttivo il predetto bando nella parte in cui prevedeva un unico requisito di partecipazione dalla medesima non posseduto, per poi impugnare, con un primo ricorso per motivi aggiunti, il successivo provvedimento di esclusione nelle more del giudizio adottato nei suoi confronti per carenza del predetto requisito di partecipazione, e, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa avviata con il bando già impugnato, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. n. 240/2010 e degli art. 4 e 8 del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, illogicità, irragionevolezza, violazione delle regole e dei principi in tema di selezioni pubbliche, violazione dei principi di massima partecipazione e del legittimo affidamento, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione delle regole di imparzialità e correttezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione – poiché l’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010 ammette alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, prevedendo al successivo co. 3 che i contratti triennali sono “ riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica… ”. Il che escluderebbe la facoltà per l’Università di riservare il concorso in questione ai candidati in possesso del Diploma di specializzazione.

Donde, l’illegittimità del bando impugnato, non essendo logica l’esclusione dei candidati che, pur non in possesso del predetto Diploma di specializzazione, possiedano titoli alternativi previsti dalla legge per accedere alla procedura selettiva, come l’appellante, titolare di un Dottorato di Ricerca nel settore concorsuale 06/D1 – Settore scientifico disciplinare MED/11, destinataria di assegni di ricerca e titolare dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia.

Sarebbe, inoltre, contraddittorio il bando (e di conseguenza anche il successivo provvedimento di esclusione) nella parte in cui, da un lato, esclude, in conformità all’art. 22 co.9 L. n. 240/2010, la possibilità di partecipazione per coloro i quali abbiano avuto contratti di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli art. 22 e 24 L. n. 240/2010 per un periodo di tempo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi, e, dall’altro, non prevede quale requisito di ammissione l’aver usufruito di assegni di ricerca, nonostante quanto stabilito dall’art. 24 co.3 lett. b ) L. n. 240/2010.

Del pari contraddittorio sarebbe il bando nella parte in cui, dopo avere limitato l’accesso soltanto ai titolari di un Diploma di specializzazione nella disciplina indicata, prevede la valutazione, tra l’altro, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

Peraltro, l’Università di Bologna, con riferimento ad altra procedura selettiva indetta per il reclutamento di 2 posti di ricercatore in ambito medico a tempo determinato, ha previsto, quali requisiti di ammissione, proprio il possesso di un Dottorato di ricerca o di un titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero.

Il bando, inoltre, sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 8 del Regolamento di Ateneo. L’art. 4, infatti, prevede, in conformità all’art. 24 co.3 lett. b ) L. n. 240/2010, che i contratti triennali sono riservati ai candidati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che abbiano usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di contratti di cui alla lettera a ) della L. n. 240/2010, ovvero di assegni di ricerca o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 co.14 L. n. 230/2005, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri. L’art. 8, poi, prevede quali requisiti di partecipazione il dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ed il diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati, con la precisazione che in tal caso il dottorato o il titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

E poiché il bando non giustifica la ragione della decretata limitazione dei requisiti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal Regolamento di Ateneo, sussisterebbe la dedotta illegittimità.

2. – ove occorra, con riferimento al Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. n. 240/2010, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, illogicità, irragionevolezza, violazione delle regole e dei principi in tema di selezioni pubbliche, violazione dei principi di massima partecipazione e del legittimo affidamento, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione delle regole di imparzialità e correttezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione – poiché il Regolamento di Ateneo, qualora fosse interpretato nel senso di riconoscere all’Università la facoltà di limitare i requisiti di partecipazione al possesso del Diploma di specializzazione medica per il settore interessato, sarebbe di per sé illegittimo per violazione dell’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010 e per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., oltre che con l’interesse pubblico alla massima partecipazione al concorso.

Si costituivano l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna IRCCS, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con sentenza n. 76 pubblicata il 28 gennaio 2022 e non notificata da alcuna delle parti in causa, il T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez. I rigettava il ricorso integrato di motivi aggiunti, ritenendo l’infondatezza dei motivi di illegittimità dedotti assorbente rispetto alle eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti in ordine alla sussistenza di un interesse a ricorrere in ragione della prospettata impossibilità di stipulare il contratto avente ad oggetto l’attività assistenziale prevista a causa della carenza del richiesto diploma di specializzazione e del mancato superamento della c.d. prova di resistenza.

Avverso la predetta pronuncia l’appellante proponeva appello, censurando la decisione del giudice di primo grado ed insistendo nei vizi di legittimità già dedotti.

Si costituivano le Amministrazioni resistenti opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto inammissibile per tutte le eccezioni già sollevate in primo grado e non esaminate in sentenza e, comunque, infondato.

Le parti depositavano delle memorie conclusive e di replica.

All’udienza pubblica del 24 gennaio 2023, il Consiglio di Stato, dopo avere udito i procuratori delle parti presenti come da verbale, tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di appello si lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che, secondo quanto previsto dall’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010, i regolamenti di Ateneo consentirebbero la facoltà di richiedere quale requisito di partecipazione concorsuale soltanto il diploma di specializzazione medica agli aspiranti ricercatori in vista dell’obbligatoria attività assistenziale che il posto a concorso impone in siffatto settore.

L’appellante, infatti, sostiene che le Università non possano prevedere quale unico requisito di partecipazione il diploma di specializzazione, non essendo loro riconosciuta siffatta facoltà dalla richiamata disposizione legislativa.

Né, peraltro, potrebbe ritenersi adeguatamente motivata la scelta dell’Università di richiedere il diploma di specializzazione in quanto titolo propedeutico all’espletamento di specifiche attività assistenziali che il ricercatore sarebbe tenuto ad eseguire, non essendovi alcun riferimento utile nel bando di concorso al riguardo.

L’appellante, infatti, precisa che l’oggetto principale del bando era costituito da quell’attività di ricerca e di sviluppo del progetto dal titolo “ Epidemiologia della Cardiopatia Ischemica ” in relazione al quale poteva vantare una consistente attività accademica.

Inoltre, non sarebbe necessario il possesso del diploma di specializzazione medica per lo svolgimento dell’attività assistenziale in questione, essendo stata l’appellante autorizzata dal Policlinico Universitario di Sant’Orsola allo svolgimento di attività assistenziali nell’ambito dell’Assegno di ricerca in “ Sindrome coronarica acuta senza sopra-slivellamento del tratto ST: il ruolo prognostico della strategia invasiva precoce ”.

Peraltro, l’art. 8 del Regolamento di ateneo prevede soltanto che il titolo di studio debba essere adeguato all’attività assistenziale da svolgere, non essendo, quindi, né potendo ritenersi essere l’unico titolo all’uopo utile il diploma di specializzazione.

Il primo motivo di appello si articola in tre doglianze: a) l’illegittimità del bando per contrasto con l’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010;
b) l’illegittimità del bando per eccesso di potere scaturente dall’omessa motivazione della scelta di limitare i requisiti di partecipazione al concorso;
c) illegittimità del bando per contrasto con gli artt. 4 ed 8 del Regolamento di Ateneo.

Con riguardo al primo profilo, il testo ( ratione temporis all’epoca vigente) dell’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010 sancisce in modo chiaro ed univoco che le procedure pubbliche di selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato sono “ disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri ”, tra i quali alla lett. b ) figura l’elencazione dei requisiti di partecipazione comprendente il titolo di dottore di ricerca o altro titolo equivalente “ ovvero, per i settori interessati ” il “ diploma di specializzazione medica ”.

Il richiamato testo normativo sancisce la regola generale secondo cui l’accesso al concorso per ricercatore universitario a tempo determinato presuppone il possesso di un dottorato di ricerca o di un titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, precisando, poi, che, con riguardo ai concorsi indetti per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato nel settore medico, costituisce requisito di partecipazione anche il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica nel settore interessato, dovendosi in tal senso interpretare la congiunzione disgiuntiva “ ovvero ” ivi prevista.

Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe escludere dal novero dei titoli di studio propedeutici all’accesso al concorso nel settore medico il dottorato di ricerca, ossia il titolo accademico per eccellenza deputato a favorire l’inizio della progressione in carriera in ambito universitario.

In tal senso, peraltro, si è espresso il Consiglio di Stato con riguardo all’interpretazione della clausola del bando di un concorso ripetitiva della medesima formula prevista dall’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010 di cui si riportano i seguenti passaggi motivazionali:

« Ai sensi dell'art. 13, lett. a) del bando, tra i titoli valutabili ai fini della selezione rilevano il "dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente".

La lex specialis della selezione appare chiara nel prevedere la possibilità di valutare il diploma di specializzazione solo se il candidato sia sprovvisto del titolo di dottorato di ricerca, titolo che invece la ricorrente possiede.

La correttezza di detta interpretazione la si ricava anche dall'utilizzo della congiunzione "ovvero".

Appare inoltre evidente la ratio della norma: vi sono settori nei quali l'attività post lauream non si svolge attraverso il dottorato, ma attraverso la scuola di specializzazione, come appunto i settori di medicina. Per questi settori, la scuola di specializzazione tiene luogo del dottorato e per questa ragione il diploma viene considerato al pari del diploma di dottorato » (Consiglio di Stato sez. VI, 02/01/2018, n.20).

La previsione, dunque, legislativa del diploma di specializzazione quale titolo di accesso al concorso per ricercatore a tempo determinato nel settore medico palesa la consapevolezza del legislatore del peculiare percorso formativo caratterizzante la carriera professionale del personale medico-sanitario in ragione della necessità che la teoria sia supportata da una concreta esperienza pratica nei reparti competenti delle strutture sanitarie. I docenti universitari delle discipline mediche, infatti, sono medici, prima ancora che accademici e, quindi, devono possedere una certificata esperienza professionale comprovante la loro competenza nella cura delle patologie cliniche, costituendo l’attitudine all’esatta individuazione della terapia da seguire per assicurare il corretto processo di guarigione del corpo umano una componente ineludibile della professione medico-sanitaria in qualunque settore di specializzazione. L’insegnamento della medicina, secondo il legislatore, non può, dunque, consistere soltanto in un’enunciazione di concetti teorici, a differenza di altri settori scientifici accademici, presupponendo anche un approccio pratico che ogni medico deve possedere e che l’esercizio della professione è in grado di garantire. Non a caso, infatti, i predetti docenti universitari specializzati in discipline medico-sanitarie possono essere chiamati a svolgere attività assistenziale presso le aziende ospedaliero universitarie e, pertanto, devono possedere un’adeguata esperienza pratica, oltre che teorica, che garantisca la corretta esecuzione delle attività assistenziali e, di conseguenza, il buon andamento del servizio pubblico erogato.

Per questa ragione l’accesso alla carriera accademica è, in via eccezionale, consentito nel settore medico anche a chi, pur non essendo in possesso del dottorato di ricerca, abbia conseguito il diploma di specializzazione, costituendo quest’ultimo un titolo comprovante il possesso di quelle conoscenze teorico-pratiche necessarie per l’esercizio della professione medico-sanitaria nel settore di interesse.

Donde, la conclusione secondo cui il diploma di dottore di ricerca e quello di specializzazione rientrano tra i titoli astrattamente legittimanti la partecipazione dell’appellante al concorso in questione.

Sennonché, la medesima disposizione legislativa in esame contempla una riserva di regolamento di ateneo che consente alle Università di calibrare la disciplina del bando in modo da soddisfare le concrete esigenze pubbliche connesse alle specifiche attività di ricerca da svolgere.

L’art. 24 co.2 L. n. 240/2010, infatti, espressamente demanda alle Università il potere di disciplinare le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori a tempo determinato con l’apposito regolamento di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, purché nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e di taluni criteri, tra i quali, come detto, anche quelli di cui alla lett. b ), figurando, tra questi ultimi, non soltanto il titolo di dottore di ricerca e, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica, ma anche “ eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo ”.

La legge, dunque, riconosce alle Università il potere discrezionale di disciplinare, tramite il proprio regolamento, la procedura concorsuale di selezione dei ricercatori a tempo determinato non soltanto in relazione alle fasi formali di espletamento del relativo procedimento amministrativo, ma anche in ordine ai requisiti di partecipazione al concorso, purché nel rispetto dei principi di coerenza, onde non incorrere in illegittimità per eccesso di potere, potendo financo modulare l’idoneità dei titoli di accesso al concorso in ragione della specifica professionalità da reclutare per il soddisfacimento delle concrete esigenze pubbliche connesse alle attività di ricerca e a quelle annesse (come l’attività assistenziale) da espletare. La locuzione “ eventuali ulteriori requisiti ” contemplata nella richiamata disposizione legislativa deve, infatti, essere intesa nel senso di riconoscere alle Università la facoltà di pretendere dai candidati peculiari conoscenze che, ove comprovate da specifici titoli, possono aggiungersi ai canonici requisiti di partecipazione rappresentati dal dottorato di ricerca o dal diploma di specializzazione o che possono giustificare la scelta tra uno di questi ultimi, come nella circostanza.

Il che induce a ritenere necessario un esame del regolamento di ateneo al quale l’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010 rinvia per la determinazione della disciplina concorsuale, con la precisazione che, nella fattispecie, assume particolare rilevanza il testo dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo dell’Università di Bologna nella parte in cui, disciplinando i requisiti di partecipazione alle selezioni, distingue due categorie: a) il dottorato di ricerca o altro titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b) il diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati, con la precisazione che in questi casi il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

Dopo avere, dunque, riprodotto la regola prevista dall’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010, il Regolamento di Ateneo chiarisce i rapporti tra dottorato e diploma di specializzazione nel settore medico, precisando che il concorso di entrambi pone il dottorato quale titolo preferenziale, così ascrivendogli una valenza accademica ulteriore rispetto alla specializzazione nel settore medico. Il Regolamento di Ateneo, più precisamente, garantisce che il possesso di entrambi i titoli non pregiudichi la valenza di taluno di essi ai fini concorsuali, al punto da prevedere la considerazione del titolo accademico ordinariamente richiesto per l’accesso al concorso per ricercatore, ossia il dottorato di ricerca, quale titolo preferenziale.

Sennonché, in relazione ai titoli richiesti per l’ammissione al concorso indetto per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato concorre anche un’ulteriore regola prevista dall’art. 8 del Regolamento di Ateneo con particolare riguardo al settore medico secondo cui “ Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all’attività assistenziale da svolgere ”.

Il che consente all’Università di scegliere tra i titoli che per legge consentono l’accesso al concorso di ricercatore universitario a tempo determinato, potendoli anche ridurre, come nell’occasione, prevedendo la partecipazione soltanto dei candidati in possesso del diploma di scuola di specializzazione medica.

Il riferimento, infatti, alla scelta del titolo di studio adeguato all’attività assistenziale da espletare riguarda la professionalità acquisita proprio all’esito del percorso di studi culminato con il conseguimento di quel determinato titolo e non anche quella acquisita aliunde , sulla base delle esperienze maturate nell’ambito della propria carriera.

La ragione risiede nella necessità di garantire il rispetto della par condicio tra i vari concorrenti, ossia di quel principio di eguaglianza immanente a tutte le procedure selettive pubbliche che si declina in regole oggettive preordinate ad assicurare non soltanto il buon andamento dell’Amministrazione ma anche l’interesse legittimo pretensivo di tutti i candidati dal pericolo di decisioni non omogenee, in quanto non conformi al rispetto del principio di eguaglianza e non giustificabili sul piano della ragionevolezza.

Diversamente opinando, infatti, l’Università, tramite la commissione giudicatrice all’uopo nominata, potrebbe consentire l’accesso al concorso a candidati in possesso di professionalità ritenute adeguate in ragione di opinabili valutazioni caso per caso potenzialmente idonee a compromettere la parità di trattamento tra i concorrenti.

La scelta, dunque, di individuare nel diploma di scuola di specializzazione medica il titolo di studio adeguato rispetto allo svolgimento di attività assistenziale connessa all’attività di ricerca da espletare nella fattispecie è coerente con le richiamate esigenze di certezza delle regole concorsuali applicabili, in quanto tradotta in una regola oggettiva, come tale, idonea a garantire la par condicio tra tutti i candidati ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Non sussiste, pertanto, la dedotta contrarietà degli atti impugnati rispetto agli artt. 3 e 97 Cost.

Se, dunque, l’art. 24 co.2 lett. b ) della Legge 240/2010, nel testo ratione temporis applicabile, riconosce alle Università la facoltà di prevedere nel proprio regolamento di ateneo eventuali ulteriori requisiti di partecipazione al concorso per ricercatore a tempo determinato e se, nel caso in esame, la predetta facoltà è stata legittimamente esercitata dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna nell’ottica di garantire una regola oggettiva propedeutica ad evitare eventuali valutazioni caso per caso, prevedendo nel proprio regolamento all’art. 8 che, con riguardo al settore medico, l’indicazione nel bando del titolo di studio richiesto debba essere adeguata all’attività assistenziale da svolgere, occorre verificare se, nella fattispecie, la scelta del diploma di specializzazione sia o meno, e quindi possa ritenersi o no, adeguata rispetto alle concrete specificità del caso.

L’attività assistenziale, infatti, non può considerarsi del tutto accessoria o irrilevante, essendo un elemento integrativo dell’attività di ricerca, al punto da costituire parte integrante dell’oggetto del contratto, come espressamente desumibile dall’art. 5 co. 5 del regolamento di ateneo nella parte in cui alla lett. g ) annovera, tra gli elementi da inserire nella proposta contrattuale da sottoporre all’approvazione dell’organo della struttura richiedente ed alla sottoscrizione del candidato vincitore del concorso, proprio “ l’attività assistenziale prevista, con l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ”.

Peraltro, occorre all’uopo precisare che l’art. 2 del bando in questione espressamente prevede tra gli obblighi del vincitore del concorso, oltre a 350 ore di attività didattica integrativa e di servizi agli studenti (comprensive di 60 ore di didattica frontale), anche “ lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione con l’AOU Policlinico Sant’Orsola – Uo di Cardiologia, referente Prof. Nazzareno Galiè ”, con la precisazione che il “ connesso inserimento nell’organizzazione aziendale avverrà secondo le medesime modalità definite dall’Istituto per il restante personale ricercatore universitario in convenzione ” e che alla fattispecie sarebbero stati applicati gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 517/1999 e s.m., nonché la normativa regionale e gli accordi locali connessi.

Donde, la rilevanza, per quanto di interesse in questa sede, della previsione dell’art. 5 D.Lgs. n. 517/1999 secondo cui professori e ricercatori universitari adibiti allo svolgimento di attività assistenziale sono individuati con apposito atto del Direttore generale dell’azienda di riferimento d’intesa con il Rettore determinante, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università, anche l’afferenza ai dipartimenti di cui all’art. 3, in ragione della coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l’attività del dipartimento.

Il riferimento alla specializzazione assume, dunque, rilevanza dirimente, poiché determina l’inquadramento del ricercatore nell’organizzazione della Struttura ospedaliera e nei turni per tutte le attività assistenziali svolte nel Reparto, come desumibile dall’art. 25 dell’accordo attuativo tra l’AOU di Bologna e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (doc. 5 dell’IRCSS) nella parte in cui sancisce in relazione al personale universitario in convenzione il rispetto dei diritti e (per quanto di interesse in questa sede) l’osservanza dei doveri previsti per il personale del Comparto Sanità di corrispondente qualifica, con la precisazione che l’integrazione in assistenza comporta l’inserimento nell’organizzazione dell’Azienda secondo il principio di parità di trattamento anche con riferimento agli aspetti retributivi, all’accesso ai servizi, alla formazione ed all’aggiornamento, ed alla pari opportunità nell’accesso alle posizioni di responsabilità aziendali dell’omologo personale ospedaliero.

Peraltro, l’art. 27 del richiamato accordo attuativo estende ai ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’art. 24 co.3 lett. a ) e b ) L. n. 240/2010 l’applicazione della disciplina prevista nel Capo 6 dedicato al personale universitario docente e ricercatore in convenzione con l’Azienda.

Secondo, quindi, i rapporti tra i due enti così come disciplinati dall’art. 21 del predetto accordo attuativo: a) il personale universitario da convenzionare in assistenza è individuato con apposito atto del Direttore generale dell’Azienda previa intesa con il Rettore;
b) con il medesimo atto è stabilita l’afferenza ai Dipartimenti, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione posseduta rispetto all’attività del Dipartimento e della struttura di afferenza;
c) l’Università comunica, se non già definitivi in un precedente accordo, i requisiti di cui è in possesso il proprio personale all’Azienda;
d) l’Azienda verifica i presupposti di legittimità per l’inserimento in assistenza in ordine ai profili assistenziali rispetto ai titoli posseduti, nonché la coerenza con le proprie esigenze organizzative.

In relazione al caso in esame, l’Università ha manifestato all’Azienda la volontà di reclutare un ricercatore a tempo determinato, richiedendo il parere per l’inserimento nel rapporto convenzionale propedeutico allo svolgimento dell’attività assistenziale presso la UO di Cardiologia.

L’Azienda ha espresso parere favorevole (all. 4 della IRCSS) indicando però i relativi requisiti soggettivi richiesti con l’apposita scheda allegata, tra i quali figuravano, oltre alla laurea in Medicina e Chirurgia, anche il Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e l’iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi.

L’Università, quindi, era tenuta ad adeguarsi alle indicazioni dell’Azienda onde garantire al ricercatore da reclutare l’espletamento della prevista attività assistenziale, non occorrendo, pertanto, un’apposita motivazione in ordine alla scelta di prevedere il Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare quale unico requisito di partecipazione al concorso in ragione delle condizioni stabilite nella predetta scheda allegata al parere favorevole espresso dall’Azienda interessata.

La scelta, peraltro, non appare irragionevole se si considera la diversità dei rispettivi percorsi formativi caratterizzanti i titoli a confronto, poiché mentre la specializzazione medica implica un importante formazione in ambito ospedaliero, i corsi di dottorato di ricerca sono più incentrati su profili di natura accademica, al punto da prevedere l’attività assistenziale come del tutto accessoria e facoltativa.

L’art. 1 co.25 della legge n. 4/1999, infatti, riconosce ai vincitori di concorso per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie la possibilità di essere impiegati a domanda nell’attività assistenziale. Donde, la conclusione secondo cui per i dottorandi l’espletamento dell’attività assistenziale presuppone un’espressa richiesta, non costituendo un aspetto strutturale ed imprescindibile del percorso formativo di ricerca.

Peraltro, quand’anche espletata, l’attività assistenziale del dottorando può essere condizionata dal possesso di un diploma di specializzazione medica, come desumibile dall’art. 2 dell’Accordo sull’impiego nell’attività assistenziale dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca del 25 novembre 2002 (all. 10 fasc. Alma Mater Studiorum Università di Bologna) nella parte in cui prevede che “ Quando il dottorando sia specialista, non sussistono particolari limitazioni rispetto alle attività che possono essere autonomamente svolte nell’ambito della disciplina praticata, salva la necessaria congruità con le finalità del dottorato ” (co.6), con la precisazione che “ In caso contrario le attività assistenziali debbono essere limitate all’oggetto del dottorato di ricerca e le funzioni di documentazione e certificazione connesse all’erogazione del servizio pubblico assistenziale rimangono, comunque, riservate al personale strutturato ” (co.7).

La diversa propedeuticità dei titoli a confronto rispetto all’attività assistenziale preclude, dunque, la possibilità di considerarli astrattamente equivalenti nell’ambito dei concorsi come quello in esame, essendo rimessa ad una valutazione discrezionale dell’Università, d’intesa con l’Azienda Ospedaliera Universitaria interessata, la previsione del diploma di specializzazione medica quale requisito di partecipazione unico o concorrente con il dottorato di ricerca in relazione al concorso bandito per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel settore medico.

Nella fattispecie, la scelta dell’Università appellata appare ragionevole poiché giustificata dalla peculiare intensità caratterizzante l’attività assistenziale che dovrà essere svolta dal ricercatore da reclutare, tenuto conto che, trattandosi di un ricercatore ( senior ) ai sensi dell’art. 24 co.3 lett. b ) L. n. 240/2010, l’art. 10 bis co.2 del regolamento di ateneo espressamente prevede che l’attività assistenziale si esplichi “ con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione ”.

Né, peraltro, può ascriversi rilevanza ad eventuali bandi adottati da altre Università, poiché la riserva di regolamento di ateneo prevista dall’art. 24 L. n. 240/2010 non consente valutazioni uniformi, dipendendo la disciplina del concorso dalle scelte non soltanto dell’Università interessata ma anche dall’Azienda Ospedaliero Universitaria collegata.

Con riguardo, poi, al bando di concorso dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna richiamato dall’appellante quale elemento di raffronto comprovante l’illegittimità dell’operato in cui il medesimo Ateneo sarebbe nell’occasione incorso (all. 10 fasc. primo grado della ricorrente), si osserva che il riferimento non è pertinente, trattandosi, infatti, di una procedura selettiva preordinata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato nella differente disciplina della Statistica medica, ossia un settore in cui la pur prevista attività assistenziale in convenzione presso l’

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