Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-18, n. 202303919

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-18, n. 202303919
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303919
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2023

N. 03919/2023REG.PROV.COLL.

N. 02679/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2679 del 2022, proposto da
E C, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;



contro

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Irccs, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Università e della Ricerca, Tullio Palmerini, Francesco Saia, Nevio Taglieri, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 76/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Irccs;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. M A P F e uditi per le parti gli avvocati M P, C C e E S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con provvedimento dirigenziale del 9 marzo 2021, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha indetto una procedura comparativa per titoli e discussione pubblica propedeutica al reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 co.3 lett. b ) L. n. 240/2010 con regime di impiego a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio per il Settore scientifico disciplinare MED/11, richiedendo, tra i requisiti di partecipazione, il possesso del Diploma di Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare o di un titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero congiuntamente all’abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica in Italia (art. 3 del bando).

L’appellante impugnava, con il ricorso introduttivo il predetto bando nella parte in cui prevedeva un unico requisito di partecipazione dalla medesima non posseduto, per poi impugnare, con un primo ricorso per motivi aggiunti, il successivo provvedimento di esclusione nelle more del giudizio adottato nei suoi confronti per carenza del predetto requisito di partecipazione, e, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa avviata con il bando già impugnato, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. n. 240/2010 e degli art. 4 e 8 del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, illogicità, irragionevolezza, violazione delle regole e dei principi in tema di selezioni pubbliche, violazione dei principi di massima partecipazione e del legittimo affidamento, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione delle regole di imparzialità e correttezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione – poiché l’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010 ammette alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, prevedendo al successivo co. 3 che i contratti triennali sono “ riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica… ”. Il che escluderebbe la facoltà per l’Università di riservare il concorso in questione ai candidati in possesso del Diploma di specializzazione.

Donde, l’illegittimità del bando impugnato, non essendo logica l’esclusione dei candidati che, pur non in possesso del predetto Diploma di specializzazione, possiedano titoli alternativi previsti dalla legge per accedere alla procedura selettiva, come l’appellante, titolare di un Dottorato di Ricerca nel settore concorsuale 06/D1 – Settore scientifico disciplinare MED/11, destinataria di assegni di ricerca e titolare dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia.

Sarebbe, inoltre, contraddittorio il bando (e di conseguenza anche il successivo provvedimento di esclusione) nella parte in cui, da un lato, esclude, in conformità all’art. 22 co.9 L. n. 240/2010, la possibilità di partecipazione per coloro i quali abbiano avuto contratti di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli art. 22 e 24 L. n. 240/2010 per un periodo di tempo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi, e, dall’altro, non prevede quale requisito di ammissione l’aver usufruito di assegni di ricerca, nonostante quanto stabilito dall’art. 24 co.3 lett. b ) L. n. 240/2010.

Del pari contraddittorio sarebbe il bando nella parte in cui, dopo avere limitato l’accesso soltanto ai titolari di un Diploma di specializzazione nella disciplina indicata, prevede la valutazione, tra l’altro, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

Peraltro, l’Università di Bologna, con riferimento ad altra procedura selettiva indetta per il reclutamento di 2 posti di ricercatore in ambito medico a tempo determinato, ha previsto, quali requisiti di ammissione, proprio il possesso di un Dottorato di ricerca o di un titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero.

Il bando, inoltre, sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 8 del Regolamento di Ateneo. L’art. 4, infatti, prevede, in conformità all’art. 24 co.3 lett. b ) L. n. 240/2010, che i contratti triennali sono riservati ai candidati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che abbiano usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di contratti di cui alla lettera a ) della L. n. 240/2010, ovvero di assegni di ricerca o di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 co.14 L. n. 230/2005, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri. L’art. 8, poi, prevede quali requisiti di partecipazione il dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ed il diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati, con la precisazione che in tal caso il dottorato o il titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

E poiché il bando non giustifica la ragione della decretata limitazione dei requisiti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal Regolamento di Ateneo, sussisterebbe la dedotta illegittimità.

2. – ove occorra, con riferimento al Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. n. 240/2010, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, illogicità, irragionevolezza, violazione delle regole e dei principi in tema di selezioni pubbliche, violazione dei principi di massima partecipazione e del legittimo affidamento, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione delle regole di imparzialità e correttezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione – poiché il Regolamento di Ateneo, qualora fosse interpretato nel senso di riconoscere all’Università la facoltà di limitare i requisiti di partecipazione al possesso del Diploma di specializzazione medica per il settore interessato, sarebbe di per sé illegittimo per violazione dell’art. 24 co.2 lett. b ) L. n. 240/2010 e per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., oltre che con l’interesse pubblico alla massima partecipazione al concorso.

Si costituivano l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna IRCCS, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con sentenza n. 76 pubblicata il 28 gennaio 2022 e non notificata da alcuna delle parti in causa, il T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez. I rigettava il ricorso integrato di motivi aggiunti, ritenendo l’infondatezza dei motivi di illegittimità dedotti assorbente rispetto alle eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti in ordine alla sussistenza di un interesse a ricorrere in ragione della prospettata impossibilità di stipulare il contratto avente ad oggetto l’attività assistenziale prevista a causa della carenza del richiesto diploma di specializzazione e del mancato superamento della c.d. prova di resistenza.

Avverso la predetta pronuncia l’appellante proponeva appello, censurando la decisione del giudice di primo grado ed insistendo nei vizi di legittimità già dedotti.

Si costituivano le Amministrazioni resistenti opponendosi

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