Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-14, n. 202405364

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-14, n. 202405364
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405364
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 05364/2024REG.PROV.COLL.

N. 00519/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2021, proposto da
R P, R E, R S, tutti quali eredi di R E, Società Agricola di F.Lli Rossi S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 343/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.G.E.A. - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati A I e Lorenza Vignato dell'Avvocatura Generale dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 27 agosto 2013 Pietro Rossi, Elisabetta Rossi, Secondo Rossi, nella qualità di eredi R E, e la Azienda Agricola di F.Lli Rossi S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore Elisabetta Rossi, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per l’Emilia-Romagna – sede di Bologna, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:

- la comunicazione A.G.E.A. Prot. Agea. Dirgen. 2013.939 datata 11 giugno 2013 e notificata con raccomandata a.r. n. 147577461421, avente ad oggetto “Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile e relativi allegati”, con i quali A.G.E.A. ha comunicato a R E, quale produttore di latte vaccino, in applicazione dell’art.

8-quinquies, comma 1 Legge n. 33/2009, i debiti relativi alle quote latte individuali per le campagne 1995/1996 e 1997/1998 e ne ha intimato il pagamento;

- la comunicazione A.G.E.A. Prot. Agea. Dirgen. 2013.518 datata 11 giugno 2013 e notificata con raccomandata a.r. n. 147577461410, avente ad oggetto “Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile e relativi allegati”, con i quali A.G.E.A. ha comunicato a Società Agricola di F.lli Rossi SS, quale produttrice di latte vaccino, in applicazione dell’art.

8-quinquies, comma 1 Legge n. 33/2009, i debiti relativi alle quote latte individuali per le campagne 1998/1999 e 1999/2000 e ne ha intimato il pagamento;

- i provvedimenti con i quali A.G.E.A., sulla base delle impugnate comunicazioni ha iscritto gli stessi nel Registro nazionale dei debiti nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente.

1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:

1) Violazione di legge e falsa allocazione della legge n. 241/90 ;

2) Illegittimità dell’intimazione di pagamento rivolta a R E per erronea indicazione dell’intimato, presunto debitore ;

3) Illegittimità delle intimazioni di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria da parte di AGEA ;

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90;
mancata comunicazione di avvio del procedimento;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia;
sviamento dell’interesse pubblico e violazione del principio del buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
;

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90 e degli artt. 8 ter, 8 quater e 8 quinquies della legge n. 33/2009, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico;
mancato previo accertamento dei debiti intimati come dovuti e come esigibili
;

6) Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, della legge n. 33/2009 e dell’art. 3 della legge n. 241/90;
illegittima intimazione degli interessi;
eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione
;

7) Illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell’art. 8 del Reg. CE 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. CE n. 595/2004, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione
;

8) Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost.;
illegittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies, comma 3, della legge n. 33/2009;
violazione del diritto di difesa e del giusto processo;
eccesso di potere
.

2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna – sede di Bologna ha respinto, in quanto infondato, il suddetto ricorso.

3. Con ricorso notificato il 22 dicembre 2020 e depositato il 20 gennaio 2021 Pietro Rossi, Elisabetta Rossi, Secondo Rossi, nella qualità di eredi R E, e la Società Agricola di F.Lli Rossi S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore Elisabetta Rossi, hanno proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.

3.1 Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

1) omesso esame del TAR del secondo motivo del ricorso e carenza di motivazione della sentenza in relazione al secondo motivo, a mezzo del quale è stata denunciata l’illegittimità dell’intimazione di pagamento rivolta a R E per erronea indicazione dell’intimato, presunto debitore ;

2) erroneità della sentenza per omessa e/o intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Eccesso di potere ;

3) erroneità della sentenza per omessa e/o intrinseca illogicità della motivazione. Violazione di legge. Eccesso di potere ;

4) omesso esame del TAR del motivo sub. 5 e carenza di motivazione della sentenza in relazione al motivo sub. 5 Travisamento in fatto. Violazione di legge. Eccesso di potere ;

5) erroneità della sentenza per omessa e/o intrinseca illogicità della motivazione in relazione al motivo sub.

6. Violazione di legge. Eccesso di potere
;

6) erroneità della sentenza per omessa e/o intrinseca illogicità della motivazione in relazione al motivo sub.

7. Violazione di legge. Eccesso di potere
.

4. In data 21 aprile 2022 si è costituita in giudizio, a mezzo dell’avvocatura erariale, l’A.G.E.A.

5. Il 4 ottobre 2023 l’A.G.E.A. ha depositato memorie difensive.

6. Ad esito dell’udienza pubblica del 7 novembre 2023 questa Sezione, ritenendo la causa non matura per la decisione, con ordinanza collegiale n. 9880 del 17 novembre 2023, ha disposto incombenti istruttori “ordinando, in particolare, ad A.G.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi:

- parti ed oggetto del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna - sede di Bologna con ricorso R.G. n. 1180 del 2000 dichiarato perento con decreto n. 4512 del 13 maggio 2010 (in particolare chiarendo se tra le parti ricorrenti dello stesso rientrino gli odierni appellanti ovvero il loro dante causa e se tra gli atti ivi impugnati figurino quelli posti a fondamento della intimazione di pagamento gravata in prime cure);

- se e quando l’A.G.E.A. si sia costituita nell’ambito del prefato giudizio e se abbia contestato la fondatezza della domanda proposta;
e tanto fornendo, altresì, la pertinente documentazione a comprova”.

7. In data 22 aprile 2024 la difesa erariale ha depositato la richiesta documentazione.

8. Il 2 maggio 2024 parte appellante e A.G.E.A. hanno depositato memorie difensive.

9. All’udienza pubblica del 23 maggio 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha esaminato (e respinto) il secondo motivo di ricorso unitamente ai motivi n. 1 e n. 4, omettendo tuttavia di motivare in maniera specifica il suo rigetto.

Nel dettaglio, si osserva che la nota

AGEA

Prot. Agea. Dirgen. 2013.939 datata 11 giugno 2013 e gravata in prime cure è stata indirizzata anche a R E (deceduto il 28 maggio 2007) senza indicare gli eredi con la conseguenza che la notifica dell’atto in questione dovrebbe considerarsi nulla.

2.1 La doglianza è priva di giuridico pregio.

Il Collegio non può esimersi dal rilevare che la pronuncia di prime cure ha effettivamente mancato di pronunciarsi sulla specifica doglianza dedotta da parte ricorrente in primo grado a mezzo del secondo motivo.

Va tuttavia rammentato che, secondo l’Adunanza plenaria di questo Consiglio, il carattere sostitutivo dell’appello consente sempre al Giudice di secondo grado di correggere, integrare e completare la motivazione carente, contraddittoria o insufficiente e di pronunciarsi sul merito della causa (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 30 luglio 2018, n. 11).

2.2 Tanto premesso deve osservarsi, nel merito, che la denunciata nullità della notifica della nota

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