Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-03-11, n. 201901614

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-03-11, n. 201901614
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901614
Data del deposito : 11 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2019

N. 01614/2019REG.PROV.COLL.

N. 04834/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4834 del 2018, proposto da
Comune di Vergiate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M F e G F R, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G F R in Roma, via Cosseria, n. 5;



contro

Green Motel s.r.l., Orange Motel s.r.l., B&B Italia s.p.a., L Z in qualità di titolare della ditta individuale denominata Albergo ristorante Italia, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avvocati D N e E Vnucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118;
Selva Park Motel s.r.l., non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 838/2018, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Green Motel s.r.l. e di Orange Motel s.r.l. e di L Z e di B&B Italia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Gatto su delega di Fogagnolo e Romanelli, Emanuela Paoletti su delega di E Vucci Zauli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il Comune di Vergiate, con deliberazione del consiglio comunale del 15 novembre 2017, n. 47 istituiva l’imposta locale di soggiorno ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed approvava il relativo regolamento.

1.1. Soggetto passivo di imposta era individuato in “ chi pernotta od usufruisce di camera day-use (utilizzo diurno a ore) nelle strutture ricettive … situate sul territorio comunale e non risulta iscritto nell’anagrafe dei residenti del Comune di Vergiate ”; l’imposta era dovuta per aver usufruito di camere in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-albergiera, agrituristica, case per ferie, affittacamere); la misura dell’imposta era stabilita in € 1,00 al giorno per le strutture alberghiere ed in € 0,50 per B&B, affittacamere e strutture similari; i gestori erano tenuti a dichiarare trimestralmente il numero totale dei soggetti che avevano pernottato presso la propria struttura, utilizzando il modello allegato al regolamento.

1.2. Il 27 dicembre 2017 il Comune di Vergiate trasmetteva a mezzo PEC alle strutture ricettive presenti sul territorio comunale gli atti adottati unitamente ad una locandina con la quale venivano illustrati i termini di applicazione del tributo e i modelli di autodichiarazione da presentare al Comune per l’adempimento degli oneri tributari.

1.3. Con provvedimento del 9 gennaio 2018 il Comune di Vergiate disponeva il differimento del termine di applicazione dell’imposta, originariamente previsto per il 1°gennaio 2018, al 1°febbraio 2018 al fine di consentire ai titolari delle strutture ricettive di adeguare i relativi strumenti gestionali ai nuovi adempimenti richiesti dalla riscossione della imposta di soggiorno.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Green Motel s.r.l., Park Motel La Selva s.r.l., Orange Motel s.r.l. e L Z, in qualità di titolare della ditta individuale denominata Albergo ristorante Italia, impugnavano la delibera comunale istitutiva dell’imposta di soggiorno e il relativo regolamento sulla base di diversi motivi.

Nel giudizio si costituiva il Comune di Vergiate che concludeva per il rigetto del ricorso; il giudizio era concluso con la sentenza, sez. III, 27 marzo 2018, n. 838, di accoglimento del ricorso proposto e conseguente annullamento degli atti impugnati.

3. Propone appello il Comune di Vergiate; nel giudizio si sono costituiti Green Motel s.r.l., Park Motel La Selva s.r.l., Orange Motel s.r.l. e L Z, in qualità di titolare della ditta individuale denominata Albergo ristorante Italia a mezzo unico difensore. Il Comune di Vergiate ha presentato memoria ex art. 73 Cod. proc. amm., cui è seguita rituale replica delle appellate. All’udienza del 10 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalle società appellate.

Queste sostengono l’inammissibilità del gravame in quanto l’atto notificato via PEC risulta firmato con firma digitale in formato CAdES (*p7m) e non in formato PAdES come invece previsto dall’allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 che, agli articoli 6, comma 5 e 12, comma 6, pone l’obbligo, per il processo amministrativo, di firma digitale in formato PAdES .

1.1. L’eccezione è infondata e va respinta.

L’art. 6 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico al comma 4 prevede che: “ Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES ”; la disposizione va letta in combinato con il comma 5, a mente del quale: “ I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti ”; ne segue che, per il processo amministrativo telematico, il formato prescritto per la firma digitale è il formato PAdES .

1.2. E’ posta la questione delle conseguenze che derivano dall’utilizzo di un diverso formato e, segnatamente, del formato di firma digitale CAdES, avendo parte appellata ammesso di aver così firmato l’atto di appello.

All’utilizzazione del formato CAdES, anziché del prescritto formato PAdES, consegue la mera irregolarità dell’atto processuale (in tal senso, Cons. Stato, sez, V, 9 luglio 2018, n. 4193 cui si rinvia per le ampie ragioni ivi esplicitate che giustificano la conclusione); la giurisprudenza, del resto, ha, in più occasioni, precisato che il ricorso redatto in formato cartaceo anziché digitale (con conseguente violazione dell’art. dall'art. 136, comma 2- bis , Cod. proc. amm. cit. e dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40) va ritenuto irregolare e non nullo (né, tanto meno, inesistente), con conseguente obbligo del giudice di assegnare un termine alla parte per la regolarizzazione dell’atto nel formato digitale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953; V, 7 febbraio 2018, n. 817; V, 10 ottobre 2017, n. 4674; V, ord. 24 novembre 2017, n. 5490).

1.3. Nel caso in esame, tuttavia, alla declaratoria di irregolarità non segue l’assegnazione alla parte di un termine per la regolarizzazione dell’atto nel formato digitale per le ragioni che seguono.

Il regime dell’irregolarità degli atti segue, in via generale, quello previsto per la nullità degli atti processuali dagli artt. 156 e ss. Cod. proc. civ.; trova, dunque, applicazione del principio del raggiungimento dello scopo posto dall’art. 156, comma 3, Cod. proc. civ., per il quale “ La nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato ”.

Se, dunque, nel caso di redazione dell’atto in forma cartacea anziché digitale l’ordine di rinnovazione è giustificato dal mancato raggiungimento dello scopo, vale a dire l’introduzione del giudizio (o dello specifico grado del giudizio) nelle forme del processo telematico (la notificazione del ricorso essendone il primo atto), nel caso di mancato rispetto del formato PAdES , lo scopo può dirsi raggiunto con l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, che per gli strumenti tecnici posseduti abbia potuto visionare il file inviatogli (in tal senso, per una vicenda del tutto analoga, Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744).

2. Può pertanto passarsi all’esame del merito del gravame.

3. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso per aver accertato la violazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ( Disposizioni in materia di Federalismo fiscale Municipale), ove sono indicati gli enti legittimati ad istituire l’imposta di soggiorno ne “ i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte ”; rileva la sentenza che il Comune di Vergiate non rientra in nessuno dei soggetti legittimati all’imposizione, anche perché la Regione Lombardia, alla cui esclusiva valutazione era rimesso dalla legge il compito di individuare le località turistiche o le città d’arte presenti sul territorio regionale, non ha mai proceduto alla predisposizione dei relativi elenchi.

Gli elenchi delle località turistiche, peraltro, continua la sentenza, non potevano essere surrogati, come sostenuto dal Comune resistente, dalle indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 30 gennaio 2008, n. 6532, che sulla base dell’allora vigente l. reg. 16 luglio 2007, n. 15 ( Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) , aveva individuato gli “ ambiti ” a vocazione e potenzialità turistica sul territorio lombardo quale strumento di attuazione della programmazione volta alla valorizzazione turistica, per essere rivolta tale deliberazione a finalità completamente diverse, quali la predisposizione di uno strumento del quale la Regione possa servirsi per le proprie politiche di intervento nei diversi ambiti turistici individuati.

Tenuto conto di quanto sopra -conclude la sentenza- la delibera istitutiva dell’imposta di soggiorno adottata dal Comune di Vergiate si pone in contrasto con il principio di riserva di legge in materia di imposizione

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