Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-06-27, n. 201803953

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-06-27, n. 201803953
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803953
Data del deposito : 27 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2018

N. 03953/2018REG.PROV.COLL.

N. 06735/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 6735 del 2017, proposto da
Agenzia marittima Cap. F I di Iannaccone Maria N, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Santi Apostoli, 81;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale - Civitavecchia, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Port Utilities s.p.a, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuliano Gruner in Roma, via Dandolo, 19/A;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00304/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia e di Port Utilities s.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 il Cons. F D M e uditi per le parti gli avvocati S S, Giuliano Gruner, e l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’Agenzia marittima Cap. F I di Iannacone Maria N (di seguito: Agenzia Iannaccone) riferisce di aver svolto per diversi anni in via esclusiva il servizio di rifornimento idrico alle navi del porto di Gaeta in forza dell’autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria del porto di Gaeta l’8 settembre 1977 e dei contratti di fornitura idrica stipulati con il locale gestore del servizio idrico.

1.1. Aggiunge che, negli anni, le furono rilasciate altre due autorizzazioni aventi ad oggetto la fornitura di acqua alle navi e precisamente: l’autorizzazione del 1 luglio 1985 per la fornitura di acqua agli operatori che curano la discarica del carbone sulla Banchina nuova del porto di Gaeta ai fini dell’irrorazione dello stesso e l’autorizzazione del 18 agosto 1995 per la fornitura di acqua agli autotrasportatori che curano la movimentazione di sabbia sulla medesima banchina.

1.2. Riporta che la Capitaneria di Porto le comunicava, in qualità di “ Concessionaria del servizio fornitura acqua – porto di Gaeta ”, l’ordinanza 16 febbraio 1992 n. 04/92 relativa al servizio di fornitura idrica all’interno del porto in cui erano fissate le tariffe da applicare agli operatori, e che il Presidente dell’Autorità portuale di Civitavecchia, con nota 28 ottobre 2009 prot. 13922, precisava che le competenze in merito “ al servizio per la fornitura idrica alle navi sulla banchina del Porto di Gaeta svolto dall’Agenzia Marittima Cap. F I ” erano passate dalla Capitaneria di porto all’Autorità portuale, specificando che il fornitore, ovvero proprio l’Agenzia Iannaccone, avrebbe garantito, oltre al “ proprio personale ”, “ tratti di tubazione, attacchi, ecc .” e che “ le navi ormeggiate, anche nel porto militare S.Antonio di Gaeta, o il loro rappresentanti ” avrebbero dovuto “ effettuare le richieste di rifornimento idrico esclusivamente al Fornitore autorizzato ”.

2. Con la nota 23 dicembre 2016 prot. 18284 l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale (da ora: l’Autorità di sistema portuale) comunicava all’Agenzia Iannaccone che era stata svolta una procedura di gara per l’affidamento del servizio idrico di cui all’art. 6, comma 4, lett. c) l. 28 gennaio 1994, n. 84 [ Riordino della legislazione in materia portuale ] conclusa con l’aggiudicazione alla Port utilities s.p.a. e successiva convenzione stipulata il 12 gennaio 2016 e che erano incorso le attività propedeutiche all’attivazione dello stesso.

3. L’Agenzia Iannaccone inoltrava il 27 dicembre 2016 istanza di accesso agli atti inerenti la procedura di gara, poi reiterata il 2 febbraio 2017.

4. Considerato il silenzio tenuto dall’Autorità di sistema portuale, l’Agenzia Iaccannone proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, con il quale domandava che fosse accertato ai sensi dell’art. 116 Cod. proc. amm. l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso ai documenti con conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti nel termine di legge o comunque ritenuto congruo, e contestuale nomina del Commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine stesso.

4.1. L’Agenzia Iannaccone proponeva, altresì, domanda di annullamento della nota 23 dicembre 2016 prot. 18284 con la quale le era stato comunicato l’avvenuto svolgimento della procedura di gara per l’affidamento del servizio idrico e la stipulazione della convenzione con la Port Utilities s.p.a., nonché, in via condizionata, e qualora a seguito dell’accesso si fosse accertato che la procedura aveva ad oggetto proprio l’affidamento del servizio di rifornimento idrico alle navi del porto di Gaeta, tutti gli atti di gara, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione e la stessa convenzione.

4.2. Nel giudizio si costituivano l’Autorità di sistema portuale e la Port Utilities s.p.a. che concludevano per il rigetto del ricorso.

4.3. Il giudizio era concluso dalla sentenza, sezione I, 15 maggio 2017, n. 304 che dichiarava inammissibile il ricorso proposto e compensava le spese del giudizio tra le parti in causa.

5. Ha proposto appello l’Agenzia Iannaccone;
si è costituita in giudizio l’Autorità di sistema portuale nonché la controinteressata Port Utilities. Le parti hanno presentato memorie. All’udienza del 26 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha ritenuto il ricorso introduttivo del giudizio nullo per violazione dell’art. 136, comma 2bis, Cod. proc. amm., [a tenore del quale «[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale »] e dell’art. 9 ( Atti delle parti e degli ausiliari del giudice ), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 ( Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico ) [a tenore del quale gli atti processuali « sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD »], in quanto depositato in formato originale cartaceo, sottoscritto mediante firma autografa e senza l’apposizione della firma digitale, nonché privo dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 22 CAD. Per la rilevata nullità, dovuta alla mancata sottoscrizione, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2. L’Agenzia Iannaccone censura la decisione per “ Palese erroneità ed infondatezza. Violazione e mancata applicazione dell’art. 156 C.p.c. e dell’art. 44 Comma 2 C.p.a .”;
sostiene l’appellante che il giudice di primo grado abbia, innanzitutto, commesso un errore di percezione degli atti depositati telematicamente nel giudizio: il deposito del ricorso, infatti, era stato effettuato mediante invio a mezzo PEC di un ricorso in formato “ PDF nativo ” firmato digitalmente e trasmesso alla segreteria del Tribunale utilizzando l’apposito “ modulo deposito ricorso ” previsto dalle regole del PAT – processo amministrativo telematico.

2.1. L’appellante richiama, poi, la giurisprudenza formatasi nell’ultimo anno per la quale il ricorso firmato in maniera analogica non può essere dichiarato inesistente o nullo per difetto di forma e della sottoscrizione digitale, per mancanza, nella disciplina del PAT, di una specifica previsione di nullità;
chiede che se ne faccia applicazione del presente giudizio per escludere la nullità del ricorso considerata, peraltro, l’avvenuta tempestiva costituzione della parte resistente e della controinteressata.

3. Il motivo di appello è fondato e va accolto;
la sentenza di primo grado deve essere riformata.

4. In presenza di una ricostruzione dei fatti esposta dall’appellante diversa da quella riportata in sentenza, va, innanzitutto, accertata la modalità con la quale è avvenuto il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

4.1. L’esame del fascicolo di primo grado ha consentito di accertare che l’Agenzia Iannaccone ha depositato in giudizio il ricorso in formato . pdf.nativo sottoscritto digitalmente mentre ha notificato alle parti convenute il medesimo ricorso in formato cartaceo con sottoscrizione autografa e notifica effettuata a mezzo servizio postale. Il ricorso cartaceo contiene, inoltre, a margine la procura ad litem manualmente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Agenzia e ivi similmente autenticata dal difensore. Gli atti notificati sono stati depositati in uno con il ricorso in formato digitale all’atto dell’iscrizione a ruolo.

4.2. La stessa Autorità di sistema portuale, nella memoria depositata, ribadisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per essere stato “ notificato ” (e quindi, non per essere stato “ depositato ”) in formato “ originale cartaceo ” in contrasto con le formalità prescritte dagli artt. 6, comma 5 e 12, comma 6 dell’Allegato al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

4.3. Il primo errore commesso dal giudice di primo grado riguarda la ricostruzione dei fatti di causa: l’Agenzia Iannaccone non ha depositato soltanto il ricorso notificato in formato cartaceo e sottoscrizione autografa, ma anche il ricorso in formato .pdf.nativo con sottoscrizione digitale;
il secondo, che ne è l’immediata conseguenza, consiste nella mancata assegnazione di un termine alla ricorrente per operare una nuova notifica del ricorso alle parti convenute, questa volta in formato digitale con firma digitale PAdES, al fine di sanare l’irregolarità.

4.3.1. La giurisprudenza amministrativa è ormai orientata nel senso di ritenere il ricorso redatto in formato cartaceo un atto irregolare e non nullo in quanto difforme dal formato prescritto dall’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. cit. e dall’art. 9 ( Atti delle parti e degli ausiliari del giudice ), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 ( Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico ), norme il cui combinato disposto vuole che il ricorso, atto processuale introduttivo del giudizio di primo grado, abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale .pdf nativo , sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES, con conseguente obbligo per il giudice, in caso di mancato rispetto della modalità di redazione in formato digitale, di assegnare un termine alla parte per la regolarizzazione dell’atto nel formato di legge (così, Cons. Stato, sez V, ord. 10 ottobre 2017, n. 4674;
sez. V, ord. 24 novembre 2017, n. 5490).

4.3.2. Quanto alla procura, invece, la cui validità è stata nuovamente contestata dall’amministrazione nella memoria depositata nel presente grado d’appello, è sufficiente considerare che per essere atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come consentito dall’art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, rilevando soltanto, ai fini della regolarità, che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l’asseverazione dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005;
asseverazione, nel caso, presente sulla copia, in allegato come “procura”, della prima pagina del ricorso notificato, scansionata, e depositata in via digitale.

4.4. Spetta, peraltro, a questo giudice d’appello valutare quali conseguenze derivano dall’irregolarità del ricorso introduttivo per mancata redazione nelle forme di legge, nel caso in cui il giudice di primo grado non ha richiesto alla parte di provvedere alla sua regolarizzazione.

4.5. La questione è già stata affrontata da questa quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 28 marzo 2018, n. 1936 in cui si è affermato il principio per il quale “ l'irregolarità dell'atto, non sanata per intervento del giudice, non comporta la nullità del processo e della sentenza che ne è scaturita ”, così motivato: “ 2.3. L'irregolarità di un atto, infatti, è soggetta ad un regime differente da quello della nullità;
segnatamente, non trova applicazione il principio di estensione della nullità stabilito dall'art. 159, comma 1, Cod. proc. civ. ("La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti") per gli atti dipendenti da quello nullo. L'irregolarità, infatti, è necessariamente circoscritta all'atto cui si riferisce, trattandosi di sanzione che colpisce il comportamento della parte (che non si è conformato ad una regola imposta dalla legge) e non il contenuto dell'atto che resta conforme allo schema normativo
.”.

4.6. In conclusione sul punto, la sentenza non poteva dichiarare la nullità del ricorso depositato in quanto correttamente formato in originale pdf.nativo e sottoscritto digitalmente con PAdES, (e per questo senza necessità di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 22 CAD), avrebbe dovuto, invece, imporre la regolarizzazione del ricorso notificato in forma cartacea alle parti in causa, ma tale omissione non produce effetti sui successivi atti del processo, né sulla sentenza la quale è, dunque, solo erronea nel contenuto.

5. All’accoglimento del motivo di appello consegue l’esame dei motivi di ricorso in primo grado ben riproposti dall’appellante ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.

6. Con un unico motivo l’Agenzia Iannaccone ha contestato il silenzio - rifiuto dell’Autorità di sistema portuale all’istanza di accesso ai documenti relativi alla procedura di affidamento del servizio idrico per “ Violazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 – Violazione del diritto di difesa, dei principi di trasparenza, dei criteri di efficacia dell’azione amministrativa e di buon andamento ex art. 97 della Costituzione ”.

6.1. Sostiene la ricorrente di avere un interesse qualificato, diretto, concreto ed attuale all’accesso ai predetti documenti: essa, per lungo tempo fornitore unico del servizio idrico alle navi del porto di Gaeta, necessita di sapere se la convenzione stipulata il 12 gennaio 2016 dall’amministrazione con la Port Utilities s.p.a., quale aggiudicataria della procedura di gara, comprenda il servizio di fornitura idrica anche nella circoscrizione territoriale di Gaeta e per le particolari esigenze (scarico di carbone o di sabbia) per le quali essa stessa risulta autorizzata da tempo.

6.2. Tale esigenza, continua la ricorrente, è ancora più avvertita per l’incerta situazione attualmente esistente, visto che, pur essendo stata stipulata nel 2016, la convenzione non sembra aver mai avuto attuazione quanto meno nel porto di Gaeta ove la Port Utilities s.p.a., che a ciò sarebbe legittimata, non ha svolto alcuna attività di fornitura idrica né ha mai realizzato le strutture necessarie all’espletamento del servizio, in assenza, peraltro, di qualsivoglia comunicazione diretta a revocare le autorizzazione ancora vigenti.

6.3. Invoca, dunque, la ricorrente l’art. 24 l. 7 agosto 1990, n. 241 che garantisce il diritto di accesso ai documenti a chi ne faccia richiesta “ per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”, tale essendo l’interesse a continuare allo svolgimento del servizio idrico nel porto di Gaeta per la fornitura delle navi e per le esigenze previste.

7. L’Autorità di sistema portuale contesta la legittimazione dell’Agenzia Iannaccone ad accedere agli atti della procedura di gara conclusasi con la convenzione stipulata dall’amministrazione con la Port Utilities s.p.a..

Sostiene l’amministrazione che la disciplina dell’accesso ai documenti della procedura di gara è posta dall’art. 13 d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163 ratione temporis applicabile [ Accesso agli atti e divieti di divulgazione ] che lo limita al solo concorrente e per la sola esigenza di una difesa in giudizio;
elementi entrambi carenti nel caso in esame per non aver l’Agenzia Iannaccone preso parte alla procedura di gara e, in ogni caso, per essere ormai spirati i termini per l’impugnazione al giudice amministrativo degli atti di gara.

8. Il motivo proposto dall’Agenzia Iannaccone merita accoglimento nei termini che si espongono.

8.1. L’art. 13 d.lgs. 163 cit., dispone che “ Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 .” (la formulazione è identica a quella dell’art. 53 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nuovo codice dei contratti pubblici).

La giurisprudenza ha affermato trattarsi di norma eccezionale la cui portata va limitata sia soggettivamente ad altro concorrente che proponga istanza di accesso alla stazione appaltante, che oggettivamente alla sola tutela in giudizio dei propri interessi (cfr. Cons. giust. amm. Sic., 23 settembre 2016, n. 324 e Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1056)

Si è, però, precisato ulteriormente che “ al di là della platea dei concorrenti che competono per il bene della vita dell'aggiudicazione e di quanto l'accesso è strumentale, e in ragione del rinvio contenuto nel primo comma dell'art. 53 alla L. 7 agosto 1990 , n. 241, le fattispecie, diverse da quelle ricordate dalla giurisprudenza circa i concorrenti, restano per i terzi disciplinate dalle disposizioni generali degli articoli 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 ” (così Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2017, n. 4813).

8.2. Valgono, dunque, per l’odierno ricorrente le regole generali poste dagli artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241 e, segnatamente la previsione per la quale possono accedere ai documenti “ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ” (art. 22, comma 1, lett. b).

8.3. La ricorrente ha rappresentato di essere concessionaria esclusiva della fornitura del servizio idrico alle navi del porto di Gaeta come da autorizzazione della Capitaneria di porto dell’8 settembre 1977 (e successive autorizzazioni relative a particolari servizi del 1 luglio 1985 e del 18 agosto 1995), mai revocata dall’amministrazione, e in tale veste di essere titolare di una situazione soggettiva meritevole di tutela (che, appare chiaro, attiene alla continuazione del servizio svolto dietro pagamento di tariffe stabilite dalla Capitaneria di porto con ordinanza 4/92 aggiornata con il decreto 55/2011).

Da tale situazione soggettiva deriva il suo interesse a conoscere gli atti della procedura in cui il servizio è posto a gara per l’affidamento ad altro operatore economico per l’ovvia ragione che l’aggiudicatario è destinato a subentrargli nell’esecuzione.

8.4. L’avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull’attualità dell’interesse;
non spetta all’amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell’interesse del richiedente e negare l’accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili;
è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l’eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall’amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l’ostensione del documento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2017, n. 4813;
V, 23 marzo 2015 n. 1545;
IV, 29 gennaio 2014, n. 461 ove si afferma chiaramente: “ L'amministrazione deve dunque consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali. Accertato il collegamento, ogni altra indagine sull'utilità ed efficacia in chiave difensiva del documento, od ancora, sull'ammissibilità o tempestività della domanda di tutela prospettata, è sicuramente ultronea. Così com'è ultronea l'indagine sulla natura degli strumenti di tutela disponibili, poiché essi possono essere giurisdizionali, ma anche amministrativi, e finanche di natura non remediale (come potrebbe essere semplicemente la costruttiva partecipazione ad un procedimento amministrativo, ad ex art. 10 bis l. 241/90) o sollecitatoria (ad es. la richiesta di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo). ”)

8.5. Nel caso di specie, poi, l’interesse appare ancora attuale alla luce della circostanza rappresentata dalla ricorrente e non specificatamente contestata dalle altre parti e, in particolare, dalla controinteressata, per cui la società Port Utilities s.p.a. non ha ancora avviato la fornitura del servizio idrico nel porto di Gaeta né ha apprestato le strumentazioni utili a farlo, onde la ricorrente ben può ipotizzare l’esistenza di clausole convenzionali che differiscano nel tempo l’avvio del servizio. E ciò anche per il tenore della comunicazione inviata il 23 dicembre 2016 dall’Autorità di sistema portuale alla ricorrente nella quale, dopo aver reso noto dell’aggiudicazione del servizio, si afferma che “ Allo stato attuale sono in corso le attività propedeutiche all’attivazione del servizio, che verrà avviato nel corso del 2017 ”, senza, però, l’indicazione di una data precisa in cui la ricorrente avrebbe dovuto interrompere la fornitura.

8.6. In conclusione, l’Autorità di sistema portuale è tenuta a consentire l’accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente, specificando, per quelli oggetto di pubblicazione nelle forme di legge, ove sia possibile il reperimento.

9. L’Agenzia Iannaccone ha riproposto nell’atto di appello anche la domanda di annullamento della nota dell’Autorità di sistema portuale 23 dicembre 2016, n. 18284 con la quale, come anticipato in precedenza, le era comunicato l’affidamento alla Port Utilities s.p.a. del servizio di interesse generale “ di cui all’art. 6, comma 4 lett. c) della legge 84/1994 ”, tra cui quello idrico e l’avvenuta stipulazione della convenzione del 12 gennaio 2016, n. 4228, nonché di tutti gli atti della procedura di gara dei quali non ha conoscenza;
quest’ultima, peraltro, in via subordinata, e solo per l’eventualità, da sciogliere a seguito dell’avvenuto accesso, che abbiano ad oggetto l’affidamento del servizio di rifornimento idrico alle navi del porto di Gaeta.

9.1. L’Autorità di sistema portuale ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso (relativamente alle domande di annullamento ivi contenute) per impossibilità di cumulare nell’ambito del giudizio sul silenzio ex art. 116 Cod. proc. amm. domande di annullamento di provvedimenti amministrativi, sottoposte ad altro rito (talune, a rito ordinario, altre al rito degli appalti pubblici) considerata la struttura snella e celere del procedimento sull’accesso.

Aggiunge, inoltre, l’amministrazione che, ad ammettere il cumulo delle domande, avendo ad oggetto la domanda di annullamento atti di una procedura di gara, dovrebbe applicarsi la regola del dimezzamento dei termini, poiché il rito speciale previsto dall’art. 119 Cod. proc. amm. prevale su ogni altro rito diverso da quello ordinario, come quello per il giudizio di accesso ai documenti (ex art. 32 Cod. proc. amm.);
ne deriverebbe l’inammissibilità del ricorso originario per tardività del deposito in primo grado, essendo intervento a termine (dimezzato per quanto detto) ormai decorso.

9.2. L’Autorità di sistema portuale e la controinteressata hanno, infine, eccepito l’irricevibilità del ricorso (relativamente alla domanda di annullamento) perché tardivamente proposto in relazione a tutti gli atti della procedura, considerato che, quanto meno a far data dal 23 dicembre 2016, ricevuta la nota informativa di cui si è detto, la ricorrente era in condizione di conoscere della procedura di gara e di tutti gli atti che erano stati adottati nel corso della stessa, ivi compresa la convenzione con la quale i servizi, ed anche quello idrico, erano stati affidati alla Port Utilities s.p.a.. L’impugnazione degli atti della procedura sarebbe dovuta avvenire, dunque, a tutto concedere, entro il 22 gennaio 2017, laddove, invece, il ricorso al Tribunale amministrativo era stato proposto solo il 28 febbraio 2017.

10. Ritiene il Collegio che sia possibile prescindere dalle eccezioni sollevate dalle parti costituite, in quanto il ricorso di primo grado è inammissibile in relazione alle domande di annullamento per altre, più immediate, ragioni.

10.1. In relazione alle domanda di annullamento della nota dell’Autorità di sistema portuale 23 dicembre 2016, prot. n. 18284 il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d) e 2, Cod. proc. amm.: l’Agenzia Iannaccone non ha indicato chiaramente nel ricorso di primo grado i “ motivi specifici su cui si fonda il ricorso ”, non sono, cioè, chiaramente esposti i vizi di legittimità dai quali si ritiene affetto il provvedimento impugnato (art. 29 Cod. proc. amm.);
si capisce dalla lettura integrale del ricorso, e specialmente dalla parte in fatto, che il ricorrente intende contestare genericamente la condotta tenuta dall’amministrazione sulla concessione del servizio di fornitura idrica alle navi del porto di Gaeta, ma la contestazione resta generica e indefinita poichè non si traduce in nessun punto del ricorso in specifici motivi di impugnazione degli atti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2017, n. 1769;
sulla prassi dei c.d. “ motivi intrusi ” cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2017, n. 4888;
IV, 25 gennaio 2017, n. 295).

10.2. In relazione alla domanda di annullamento degli atti della procedura di gara conclusa con l’affidamento del servizio alla Port Utilities s.p.a., l’appellante, nelle ultime pagine dell’atto di appello, rivolge ad essi la censura di “ incompetenza assoluta ” e “ difetto di attribuzione ex art. 21septies della legge n. 241/1990 ” dalla quale deriverebbe, a suo dire, la nullità dell’intera procedura (e, segnatamente dell’aggiudicazione con conseguente asserita caducazione automatica della convenzione) per l’affidamento del servizio idrico che, dall’entrata in vigore del Codice dell’ambiente, sarebbe stata sottratta alla competenza delle Autorità portuali.

10.3. I motivi così esposti sono inammissibili poiché proposti per la prima volta nel giudizio di appello in violazione del divieto di nova in appello stabilito dall’art. 104 Cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2801;
sez. VI, 21 luglio 2017, n. 3603;
sez. V, 8 marzo 2017, n. 1094). Nel ricorso proposto in primo grado, infatti, l’Agenzia Iannaccone si era limitata ad impugnare gli atti della procedura senza individuare alcun specifico motivo di impugnazione, così incorrendo, peraltro, nell’inammissibilità prima dichiarata.

11. In conclusione, l’appello deve essere accolto in relazione alla domanda di accesso ai documenti, dichiarate inammissibili le altre domande proposte.

12. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese anche del presente grado del giudizio.

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