Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-11-11, n. 202006934
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2020
N. 06934/2020REG.PROV.COLL.
N. 10383/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10383 del 2010, proposto dal
signor V G, rappresentato e difeso dall'avvocato A P N, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 1751/2010, resa tra le parti, concernente collocamento in congedo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il cons. C A, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor V G, sottocapo della Marina militare in ferma volontaria dall’8 aprile 2002 (quarto concorso 1° bando 2002), originariamente triennale - poi prolungata a seguito di richiesta di ferma biennale- il 9 novembre 2006 presentava domanda per una ulteriore rafferma biennale, ai sensi dell’art. 12 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
Con nota dell’8 febbraio 2007 la Direzione generale del personale militare richiedeva allo Stato Maggiore della Marina la sussistenza della disponibilità organica; lo Stato Maggiore della Marina il 13 febbraio 2007 comunicava l’impossibilità, in relazione alla mancanza di disponibilità di posti in organico, di concedere le rafferme biennali; pertanto con dispaccio del 26 marzo 2007 la Direzione generale del personale militare comunicava di non potere accogliere le istanze di rafferma dell’intero 4° concorso 1° bando 2002, invitando i Comandi interessati a collocare in congedo i richiedenti.
Il 14 febbraio 2007 il Giove aveva presentato, altresì, domanda di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1 comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n.296, legge finanziaria per il 2007.
Con provvedimento del 27 marzo 2007, il signor Giove veniva posto in congedo illimitato dal 7 aprile 2007.
Con nota inviata il 12 aprile 2007 la Direzione generale del personale militare comunicava che l’esito della istanza sarebbe stato reso noto “ quando saranno individuati i destinatari della sopra citata disposizione e fissati criteri, modalità e tempi delle procedure di stabilizzazione ”.
Avverso il provvedimento di collocamento in congedo, nonché avverso tutti gli atti preordinati e connessi, compresa la nota del 12 aprile 2007, è stato proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Puglia, sezione di Lecce, per i seguenti motivi:
- eccesso di potere per perplessità, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dei commi 519 e seguenti della legge 297 del 27 dicembre 2006(finanziaria per il 2007); eccesso di potere per mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto; violazione del principio del giusto procedimento nonché del canone di buona amministrazione di cui all’art.97 della Costituzione; difetto assoluto di istruttoria di cui all’art.97 della Costituzione; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia manifesta, con cui lamentava la mancata applicazione della disciplina della stabilizzazione e comunque l’obbligo per l’Amministrazione del mantenimento in servizio fino alla definizione della procedura di stabilizzazione in relazione alla riposta di natura interlocutoria del 12 aprile 2007;
- violazione e falsa applicazione dell’art.15 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n.215 nonché dell’art.5 della Tabella A di cui alla legge 23 agosto 2004 n.296; eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione; mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto, con cui contestava la mancata ammissione ad un ulteriore ferma biennale, sostenendo che la previsione della sussistenza dei posti in organico fosse limitata ai volontari in ferma annuale, ai sensi dell’art. 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226, non applicabile nel caso di specie.
Nel giudizio di primo grado di costituiva l’Avvocatura dello Stato che eccepiva l’inammissibilità del ricorso non esseno ancora perfezionato il procedimento relativo alla stabilizzazione e ne contestava la fondatezza
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, escludendo che la disciplina della stabilizzazione, riguardante le amministrazioni per cui vale il blocco delle assunzioni, si potesse applicare al personale militare; ha ritenuto legittimo anche il diniego di ferma biennale, avendo l’Amministrazione basato il diniego sulla mancanza di posti in organico da destinare alla ferma.
Con l’atto di appello sono stati riproposti i motivi del ricorso di primo grado contestando le affermazioni del giudice di primo grado circa l’inapplicabilità al personale militare della stabilizzazione; con riferimento alla mancata ferma biennale si è sostenuta la violazione dell’art. 15 d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 espressamente richiamato nel bando di arruolamento dell’appellante, in quanto tale norma –secondo la ricostruzione difensiva- consentirebbe tre ferme biennali per volontari in ferma breve triennale, sottoposte solo a limite massimo di unità per la Marina ( per l’anno 2002 indicate in 5318) e non ad altri limiti e vincoli; è stato, quindi, contestato il riferimento da parte del giudice di primo grado agli articoli 12 e 16 della legge n. 298 del 27 dicembre 2006 che riguarderebbero