Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-05-17, n. 201802960

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-05-17, n. 201802960
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802960
Data del deposito : 17 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2018

N. 02960/2018REG.PROV.COLL.

N. 06736/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6736 del 2017, proposto da:
Consorzio Nausicaa Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica, n. 13;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso l’Avvocatura di Roma Capitale, in Via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti

Fallimento n. -OMISSIS--OMISSIS- in Liquidazione, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO- ROMA, Sezione II, n. 05574/2017, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio Nausicaa per l’annullamento- previo accertamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza di subingresso del 26.5.2015 ed acquisita al protocollo n. 62413- del D.D. n. protocollo CO/59017/2016, recante in oggetto “Chiosco denominato -OMISSIS-, sito in Lungomare Paolo Toscanelli, -OMISSIS--Roma” , con il quale è stata rigettata l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al subingresso, ex art. 46 del Codice della Navigazione, nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 36/2009 e disposta la revoca della D.D. n. 846 del 24.3.2014 e dell’Ordine di introito, protocollo CO 136647 del 20.11.2015, nonché l’inefficacia della S.C.I.A. prot. CO100735 del 4.09.2015 per la somministrazione di alimenti e bevande;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2018 il Cons. Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati F F e G F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Consorzio Nausicaa Soc. Coop. Sociale Onlus (d’ora in avanti, per brevità, soltanto “Consorzio Nausicaa” o “il Consorzio appellante”) ha acquistato, in esito alla procedura di vendita senza incanto indetta dal fallimento n. -OMISSIS-dal Tribunale di Roma- Sezione Fallimentare e in forza di successivo atto pubblico di cessione di azienda stipulato in data 25 maggio 2015 con la curatela fallimentare, il compendio aziendale costituito dallo stabilimento balneare e chiosco bar denominato “-OMISSIS-”, sito in Ostia Lido al Lungomare Paolo Toscanelli, -OMISSIS-, “con relativa concessione demaniale e autorizzazioni” , compendio di proprietà della società -OMISSIS- s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 18.4.2012.

Le vicende che hanno preceduto cronologicamente il detto acquisto sono state ricostruite dallo stesso Consorzio odierno appellante nei seguenti termini.

A seguito di indagini penali avviate in relazione a condotte distrattive che avevano riguardato l’amministratore della fallita società -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, riguardanti il trasferimento a titolo gratuito del complesso aziendale in questione da quest’ultima società ad altre, ovvero la L s.r.l. e la Silvio’s s.r.l. (le quali erano subentrate anche nella titolarità della relativa concessione demaniale), e nell’ambito del procedimento penale che ne scaturiva, veniva disposto dal Tribunale penale di Roma, con decreto del 22.10.2003, il sequestro preventivo del complesso aziendale, con nomina di un amministratore giudiziario per provvedere alla gestione dell’attività per conto della società Silvio‘s s.r.l., da ultimo subentrata nella concessione demaniale.

Infatti, -OMISSIS- era titolare anche della relativa concessione demaniale n. 38/2003, per la durata di sei anni dal 1.1.2002 al 31.12.2007, rilasciata a suo favore dal Comune di Roma per l’occupazione dell’area (già oggetto della concessione n.169 del -OMISSIS-8 a Favore del sig. -OMISSIS-, rinnovata a favore di -OMISSIS- proprio con la licenza n. 38/2003) “con contestuale ampliamento fino a mq 37,65 allo scopo di mantenere un chiosco bibite con la possibilità di depositarvi all’interno lettini e ombrelloni da poter noleggiare più pedana” . In tale concessione demaniale veniva, quindi, autorizzato il subingresso dapprima della L s.r.l. (con D.D. 1759/2007) e, in un secondo momento, della Silvio’s s.r.l. (con la licenza n. 4/2012).

Il giudizio penale scaturito dalle indagini preliminari veniva definito con sentenza di condanna n. -OMISSIS-del 3.12.2014, emessa dal GUP del Tribunale di Roma per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti degli imputati: con tale pronunzia si disponeva, altresì, il dissequestro del compendio aziendale in questione, di cui era stata accertata, stante la riscontrata natura fittizia e fraudolenta dei trasferimenti oggetto di contestazione, l’effettiva appartenenza alla società -OMISSIS-, e la sua restituzione alla curatela, costituitasi parte civile nel processo penale.

Con successiva nota n.34128 del 10.3.2015, la Direzione Ambiente e Territorio U.O.A.L. Demanio Marittimo del Comune di Roma Capitale, Municipio X, preso atto della nomina del curatore fallimentare del compendio aziendale -OMISSIS- s.r.l., “vista anche l’imminenza della stagione balneare 2015 ”, manifestava la propria disponibilità ad affidare al titolare della concessione demaniale marittima n. 36/2009 l’intero tratto di arenile, di circa mq 3.000, costituito da spiaggia libera adiacente alla zona in concessione, sollecitando, pertanto, l’inoltro della richiesta di autorizzazione da parte della curatela fallimentare di -OMISSIS- s.r.l..

Con Determinazione dirigenziale n. 846 del 24.3.2014, il Municipio X adottava il provvedimento di presa d’atto dell’intervenuta proroga sino al 31.12.2020 delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31.12.2013 per l’attività di stabilimento balneare con finalità turistico-ricreative: inoltre, con tale atto, rilevata la pendenza del sequestro giudiziario disposto nell’anno 2013 per il chiosco -OMISSIS-, si prevedeva la prosecuzione del rapporto concessorio nei confronti degli amministratori giudiziari nominati dall’Autorità competente.

A seguito dell’intervenuta aggiudicazione del compendio aziendale, comunicata all’Amministrazione dal curatore fallimentare con nota del 2.4.2015, Consorzio Nausicaa, con nota prot CO41227 del 20.4.2015, presentava istanza di affidamento in gestione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, qualificandosi come titolare della concessione n. 36/2009 relativa a -OMISSIS- s.r.l.

Quindi, con istanza presentata in data 26 maggio 2015 e acquisita al protocollo n. 62413 del 26.5.2015, detto Consorzio chiedeva il subingresso nella concessione demaniale n. 36/2009 ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione.

Con successiva nota del 30.7.2015, il predetto Consorzio sollecitava l’Amministrazione alla definizione del procedimento di autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale.

Con Ordine di introito prot. 136647 del 20.11.2015, veniva calcolato e richiesto al Consorzio Nausicaa l’importo del canone demaniale marittimo da corrispondere per l’anno 2015.

A seguito del disposto scioglimento del Municipio Roma X (con d.P.R. del 27.8.2015), veniva avviata una complessa attività di verifica di tutte le strutture di natura turistico-ricettiva presenti sul litorale, compreso lo stabilimento- chiosco bar denominato “-OMISSIS-”: all’esito di tale attività, con nota prot CO41208 del 19.4.2016, l’Amministrazione appellata dava comunicazione al Consorzio Nausicaa dell’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di subingresso nella concessione demaniale marittima 36/2009 e, successivamente, adottava la Determinazione Dirigenziale CO n. 813/2016 con cui rigettava l’istanza in oggetto, evidenziando tre ragioni ostative al suo accoglimento: a) il difetto di titolarità della concessione demaniale in capo alla cedente -OMISSIS- s.r.l.;
b) la necessità di espletare procedure di evidenza pubblica in caso di subingresso nella titolarità della concessione;
c) la carenza del requisito di moralità professionale. Con tale determinazione veniva, altresì, disposta la revoca della D.D. 846/2014 nella parte in cui aveva previsto la prosecuzione del rapporto concessorio con l’amministrazione giudiziaria e dell’ordine di introito del canone demaniale marittimo, nonché l’inefficacia della S.C.I.A. relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.

Avverso tale atto insorgeva Consorzio Nausicaa con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio-Roma e ne domandava l’annullamento, deducendo la sua illegittimità per i seguenti motivi: a) eccesso di potere;
travisamento degli elementi di fatto;
insussistenza dei presupposti ai fini del diniego dell'istanza di subingresso e revoca della concessione demaniale n. 36/9009 e determinazione n. 846/2014;
violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del Codice della Navigazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 30 Regolamento Cod. Nav.;
contraddittorietà ed illogicità manifeste;
difetto di motivazione;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 241 del 7 agosto -OMISSIS-0;
illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 7 agosto -OMISSIS-0 e dei principi di nominatività e tipicità degli atti amministrativi;
c) illegittimità per travisamento dei fatti;
insussistenza dei presupposti e arbitrarietà dell'azione amministrativa;
difetto assoluto di istruttoria.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso Roma Capitale, affermandone l’infondatezza e chiedendone il rigetto. Interveniva in giudizio ad adiuvandum anche il Fallimento n. -OMISSIS--OMISSIS- in liquidazione, chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto da Consorzio Nausicaa.

Con la sentenza segnata in epigrafe il T.a.r. adito respingeva il ricorso, condannando il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Amministrazione.

Consorzio Nausicaa ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, domandandone l’annullamento e/o la riforma in quanto affetta da plurimi errores in iudicando e deducendo in particolare: a) il contrasto con l’accertamento operato nella sentenza penale n. -OMISSIS-e la conseguente violazione e falsa applicazione art. 654 c.p.p e del principio di non contraddizione tra giudicati;
b) l’erronea e/o insufficiente motivazione della sentenza sul fatto della riconducibilità delle società alla medesima proprietà e gestione, e la violazione e falsa applicazione dell’ art. 46 Cod. Nav, dell’art. 21 septies l. 7 agosto -OMISSIS-0, n. 241 e dell’art. 31, comma 4, Cod. proc. amm.;
c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. 241 del 7 agosto -OMISSIS-0 e dell’art. 53 bis L.r. Lazio n. 13 del 2007;
d) l’errore di fatto per l’affermata mancanza dei requisiti di moralità professionale;
l’errata ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. c), D.lgs. 163 del 2006.

Si è costituita nel presente giudizio Roma Capitale con deposito di memoria, concludendo per il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.

Alla Camera di Consiglio del 5 dicembre 2017, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione, su richiesta e accordo delle parti, disponeva l’abbinamento al merito della domanda di sospensiva degli effetti della sentenza impugnata.

All’udienza del 1 marzo 2018, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ai fini della soluzione delle questioni di diritto sottoposte alla Sezione si osserva quanto segue.

Con l’odierno appello, Consorzio Nausicaa si duole che il giudice di prime cure, recependo acriticamente i rilievi dell’Amministrazione resistente, non abbia annullato il provvedimento impugnato con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di subingresso nella concessione demaniale ex art. 46 de Codice della Navigazione, nonostante i molteplici profili di illegittimità, puntualmente evidenziati nel ricorso di primo grado, che inficerebbero la determinazione dirigenziale di rigetto dell’istanza.

In particolare, Consorzio Nausicaa assume che la concessione demaniale 36/2009, al momento dell’avvenuto acquisto dello stabilimento balneare dalla curatela fallimentare, fosse nella titolarità della fallita -OMISSIS-. s.r.l.e non, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione resistente, nella disponibilità di una diversa società, vale a dire la L s.r.l. o la Silvio’s s.r.l.: come, infatti, accertato con la su indicata sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma- che ha condannato vari soggetti, tra cui l’amministratore di -OMISSIS-, per bancarotta fraudolenta in relazione a condotte distrattive volte a “svuotare” il patrimonio aziendale, mediante cessioni fittizie, a favore di società di comodo, tra le quali proprio le società su indicate, in realtà riconducibili sempre alla fallita- il complesso aziendale de quo continuava ad appartenere a -OMISSIS- s.r.l., compresa la relativa concessione demaniale, tanto che ne veniva disposta, all’esito del dissequestro, la restituzione alla curatela dalla quale Consorzio Nausicaa acquistava poi l’intero compendio.

In tesi, l’accertamento svolto in sede penale in merito alla natura fraudolenta dei suddetti trasferimenti avrebbe, dunque, determinato la disapplicazione degli atti amministrativi di assenso al subingresso nella concessione, in quanto atti consequenziali, consumando così un accertamento pregiudiziale sulla validità dei medesimi che ha consentito al giudice penale di ritenerli tamquam non esset , perché radicalmente nulli o inefficaci.

Tuttavia, il T.a.r. avrebbe incomprensibilmente trascurato l’accertamento compiuto in sede penale, giungendo all’opposta conclusione di ritenere pienamente validi ed efficaci tutti gli atti di trasferimento posti da -OMISSIS- s.r.l. prima del fallimento, compresi i provvedimenti di subingresso nella concessione in favore di altre società, così determinando un insanabile contrasto tra accertamenti giurisdizionali vertenti sui medesimi rapporti giuridici, in violazione del principio generale di certezza del diritto del diritto e coerenza e non contraddittorietà tra giudicati.

Sotto altro profilo, la sentenza conterrebbe un’erronea e insufficiente motivazione sulla riconducibilità delle società alla medesima proprietà e gestione, obliterando un dato incontestabile ed essenziale in base al quale presupposto per l’adozione di un valido ed efficace provvedimento di subingresso ai sensi dell’art.46 del Codice della Navigazione è l’esistenza di un rapporto di alterità soggettiva tra cedente e cessionario: evenienza che non è dato riscontrare nel caso di specie, stante la sostanziale continuità che connota i rapporti tra le società coinvolte, aspetto che renderebbe anche nullo l’atto di subingresso nella concessione stante il suo accertato carattere fraudolento e fittizio.

Deduce, inoltre, il Consorzio appellante che il provvedimento di diniego alla richiesta di subingresso nella concessione demaniale marittima sarebbe pure illegittimo perché intervenuto dopo la formazione del silenzio assenso, istituto di applicazione generale nell’attuale versione dell’art. 20 della legge 7 agosto -OMISSIS-0, n. 241, con le sole tassative eccezioni contemplate nel comma 4, tra le quali non sono previste espressamente le concessioni demaniali.

Secondo la prospettazione dell’appellante non sarebbe infatti di ostacolo all’applicazione dell’istituto né la circostanza che vengano in rilievo valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione sull’idoneità tecnica ed economica del subentrante, né il disposto di cui all’art. 53 bis legge regionale n. 13 del 2007, trattandosi di norma entrata in vigore l’1 luglio 2015, successivamente alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata da Consorzio Nausicaa.

Peraltro, non sarebbe neppure necessario l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto la vendita fallimentare e il conseguimento dell’aggiudicazione mediante asta pubblica rappresenterebbero idonea e trasparente modalità di selezione del soggetto subentrante.

Quanto poi alla presunta carenza del requisito di moralità professionale del signor -OMISSIS-in quanto gravato da alcune condanne penali, ulteriore ragione questa posta a fondamento del diniego, si tratterebbe di circostanza insussistente in quanto riferita a soggetto non legato da alcun rapporto organico con il Consorzio perché mero dipendente, e non già membro del Consiglio di Amministrazione (come erroneamente ritenuto dal T.a.r. soltanto sulla base di una dichiarazione del predetto contenuta in un verbale di sopralluogo). Peraltro, la sentenza appellata non ha speso alcuna motivazione sull’intervenuta riabilitazione del sig. -OMISSIS- da parte del Tribunale di Sorveglianza: circostanza che il provvedimento di diniego impugnato non ha affatto considerato, rivelandosi dunque illegittimo anche per un evidente carenza di istruttoria.

L’appello è infondato.

In primo luogo, deve evidenziarsi che il diniego dell’istanza di subingresso ex art. 46 Cod. Nav. qui impugnato è un atto c.d. plurimotivato, ovvero si fonda su più ordini di ragioni indipendenti, nel senso che una sola di esse basterebbe, isolatamente considerata, a giustificarlo.

Esso si fonda infatti su tre ragioni ostative, rappresentate dal difetto di titolarità della concessione demaniale in capo a -OMISSIS- s.r.l., dalla necessità di espletare procedure di evidenza pubblica in caso di subingresso nella titolarità della concessione, dalla carenza del requisito di moralità professionale per uno degli amministratori.

Nel caso di atti plurimotivati, vale allora quanto affermato dalla costante giurisprudenza, ovvero che ad affermare la legittimità dell’atto è sufficiente la fondatezza anche di una soltanto le ragioni che lo giustificano, sì che diventano improcedibili, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le ragioni ulteriori (così C.d.S., sez. III ,5 dicembre 2017 n.5739;
sez. IV 8 gennaio -OMISSIS-2 n.10;
Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2714).

Ciò premesso, il Collegio rileva come il punto centrale delle contestazioni mosse dall’appellante avverso la determinazione di rigetto verte sull’accertamento dei fatti che hanno interessato la società cedente -OMISSIS- s.r.l. svolto in sede penale. Consorzio Nausicaa lamenta, infatti, che, nonostante all’esito del processo penale per bancarotta sia stato accertato il carattere fittizio e fraudolento dei trasferimenti a titolo gratuito da parte della società fallita a favore di L s.r.l. e Silvio’s s.r.l., posti in essere con pregiudizio delle ragioni dei creditori, e benché sia stato disposto il dissequestro e la restituzione alla curatela del compendio aziendale con relativa concessione demaniale, l’Amministrazione abbia ritenuto il difetto di titolarità della concessione in capo a -OMISSIS- s.r.l.

Le doglianze dell’appellante non colgono nel segno, risultando smentite dalla complessiva ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Ed invero -OMISSIS- s.r.l., proprietaria dello stabilimento balneare in oggetto, non era più titolare della relativa concessione demaniale sin dal 1.1.2008, a seguito di scadenza del termine di durata del titolo concessorio ad essa rilasciata e del subingresso nella medesima concessione a favore di L s.r.l. Con provvedimento 36 del 2009 era stato, altresì, disposto il rinnovo della concessione a favore di L s.r.l. e poi il subingresso a favore di Silvio’s s.r.l..

Pertanto, come a ragione ritenuto dal giudice di prime cure, la restituzione del compendio aziendale alla curatela fallimentare all’esito del disposto dissequestro non poteva comportare che quest’ultima divenisse, automaticamente e per ciò solo, titolare della concessione demaniale, in assenza di un provvedimento di rilascio da parte dell’Amministrazione competente. Risulta, infatti, pacificamente dagli atti che -OMISSIS- s.r.l., alla quale originariamente era stata rilasciata la licenza 38/2003 di rinnovo dell’originaria concessione 169 del -OMISSIS-8, non fosse più titolare della concessione demaniale dal 31.12.2007, stante il rinnovo e il subingresso autorizzato a favore di società terze (a far data dal 1 gennaio 2008).

Ad ogni modo, giova evidenziare come la sentenza valorizzata dal Consorzio appellante, contrariamente a questo sostenuto da quest’ultimo e affermato nell’atto pubblico di cessione di azienda, si limita a disporre la restituzione del compendio aziendale alla curatela, senza prendere in considerazione alcuna il profilo della titolarità della concessione: in essa si legge infatti esclusivamente che “il compendio aziendale in sequestro, infatti, per quanto fin qui argomentato, appartiene alla società fallita -OMISSIS- s.r.l. e, pertanto, deve essere restituito alla curatela”.

L’invocata disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi di autorizzazione al subingresso nella concessione, determinata dall’accertato carattere fraudolento dei trasferimenti aventi penale rilevanza stante la continuità soggettiva tra le società coinvolte in tali vicende, comportava soltanto l’inefficacia e invalidità dei medesimi provvedimenti, considerati tamquam non esset, limitatamente all’accertamento penale, ma non poteva certamente comportare il riconoscimento della titolarità della concessione a favore della società dichiarata fallita in difetto di un idoneo provvedimento amministrativo, non risultando in alcun modo speso o consumato il potere discrezionale amministrativo né compiuta da parte dell’Amministrazione alcuna valutazione, solo ad essa dalla legge riservata, sull’idoneità tecnica ed economica della presunta subentrante. L’errore logico di fondo in cui incorre il ragionamento dell’appellante è, infatti, quello di concentrarsi esclusivamente sul rapporto tra la precedente concessionaria -OMISSIS- s.r.l. e le costituite società successivamente subentrate nel godimento della concessione, trascurando di considerare che il subingresso non è affatto conseguenza di un trasferimento fittizio e fraudolento tra le predette società, ma, al contrario, l’effetto del rilascio di provvedimenti autorizzatori, non impugnati e pienamente validi ed efficaci.

In conclusione deve ritenersi corretta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, in base alla quale “Né… la titolarità della concessione demaniale in capo a -OMISSIS- s.r.l. può desumersi dalle risultanze processuali del procedimento penale, poiché il fatto che in tale sede-a seguito della condanna degli imputati per bancarotta fraudolenta-il giudice abbia disposto la restituzione del compendio aziendale alla curatela fallimentare non significa che -OMISSIS- s.r.l. o il fallimento siano divenuti titolari della concessione”

Peraltro, anche a voler seguire la prospettazione dell’appellante ritenendo la nullità dei provvedimenti di subingresso e rinnovo della concessione a favore della L s.r.l. e della Silvio’s s.r.l. per il carattere fraudolento dei trasferimenti posti in essere, tali considerazioni a maggior ragione non potrebbero condurre a valutare positivamente il rientro della concessione de qua nella titolarità della società cedente -OMISSIS- s.r.l.

Del resto, anche l’Ordine di introito con cui veniva calcolato l’importo del canone dovuto conteneva l’espressa riserva in base alla quale restavano fermi in capo all’Ente gestore “i poteri di modifica, revoca e/o decadenza dalla concessione demaniale marittima in caso di irregolarità”.

A ciò si aggiunga che l’atto di cessione del compendio aziendale stipulato tra il fallimento e il Consorzio Nausicaa non contiene, a ben vedere, alcun espresso riferimento ad una circostanza inesatta, ovvero alla presunta titolarità della concessione 36 del 2009 da parte di -OMISSIS- s.r.l.: al contrario, nelle premesse di tale atto contrattuale si evidenzia unicamente che “il cedente Società -OMISSIS- s.r.l. in liquidazione è l’unico titolare del diritto di proprietà sull’azienda corrente in Roma… avente ad oggetto l’esercizio dello stabilimento balneare con annesso chiosco-bar…esercitata giusta i seguenti provvedimenti”, citando di seguito sia la Concessione demaniale per rinnovo e subingresso n. 36 del 30 novembre 2009, sia la licenza di subingresso n. 4/2012, ed operando pertanto un’ opportuna distinzione tra il profilo della titolarità del diritto di proprietà relativo al compendio immobiliare oggetto di acquisto e quello dell’esercizio della gestione, in forza di concessioni demaniali sulla cui attuale ed effettiva titolarità però nulla si specifica.

Né assume rilievo, ai fini dell’adozione di una differente decisione in punto di illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, la determina di presa d’atto della proroga ex lege delle concessioni fino al 31.12.2020 e di prosecuzione del rapporto concessorio con gli amministratori giudiziari, rappresentando questa un atto dovuto in pendenza del provvedimento di sequestro preventivo;
lo stesso dicasi per la nota 34128 del 10.3.2015 in cui il Municipio X manifestava unicamente la disponibilità ad affidare al titolare della concessione 36/2009 un cospicuo tratto di arenile adiacente alla zona in concessione, previo inoltro di richiesta di autorizzazione della curatela fallimentare di -OMISSIS- s.r.l., trattandosi con tutta evidenza di un dato neutro ai fini della concreta individuazione di tale soggetto.

Ciò che, invece, assume rilievo dirimente è piuttosto il venir meno di una situazione di titolarità della concessione demaniale in capo a -OMISSIS- s.r.l. a far data dal 1.1.2008 (in virtù del subentro nel titolo concessorio in favore della L s.r.l.), documentata dai provvedimenti in atti, richiamati dalla stessa appellante.

Neppure coglie nel segno la doglianza relativa all’asserita illegittimità dell’atto di diniego perché adottato successivamente alla formazione del silenzio-assenso: e infatti, tale circostanza non può assumere alcuna rilevanza significativa a fronte dell’obbligo dell’Amministrazione di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione demaniale, in applicazione dei consolidati principi comunitari (si veda, a tale proposito, Corte di Giustizia dell’Unione Europea 14.7.2017 in cause riunite C-458/14 e C-67/5 che ha sancito in via generale l’illegittimità di una normativa che contempli le proroghe ex lege della data di scadenza di autorizzazioni, ritenendole equivalenti ad un rinnovo automatico sì da impedire l’organizzazione di una procedura selettiva, sempre obbligatoria nell’ipotesi in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, consentendo lo sfruttamento economico del bene demaniale;
e per una ricostruzione in merito si veda Cons. Stato, V, 28.2.2018, 1219).

Tali principi, come bene evidenziato dalla difesa comunale, sono stati, peraltro, recepiti anche dalla legislazione regionale: ed infatti con l’art. 53 bis della L.R. Lazio n. 13 del 2007 si è stabilito l’obbligo di preventivo esperimento di procedure ad evidenza pubblica per i Comuni nei casi di cui agli artt. 45 bis e 46 del Codice della Navigazione, non potendo, peraltro, trovare condivisione l’argomento dell’appellante in ordine ad una sua inapplicabilità ratione temporis poiché norma entrata in vigore successivamente alla formazione del silenzio assenso (asseritamente intervenuta il 25.6.2015): e ciò sulla base del fondamentale rilievo per cui tale ultima evenienza deve escludersi nell’ipotesi di provvedimenti aventi ad oggetto il rilascio di concessione demaniale ovvero l’individuazione del terzo subentrante nel rapporto concessorio in essere. Ad ogni modo, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l’Amministrazione poteva e doveva tenere conto, al momento dell’adozione del provvedimento sull’istanza di subingresso da parte del Consorzio richiedente, di tale normativa sopravvenuta. Infatti, anche nell’ ipotesi di richiesta di subentro, che si configura nella fattispecie oggetto di giudizio, la sostituzione di un soggetto ad un altro nella concreta gestione del bene demaniale non può eludere il principio del confronto concorrenziale mediante l’adozione di moduli convenzionali che si pongano al di fuori del confronto competitivo e della necessaria apertura del mercato: sicché non presenta profili meritevoli di censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui contiene il riferimento al necessario previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica e non considera soddisfatte dalla vendita fallimentare, istituto avente ben diverse finalità (prima tra tutte quella di incremento dell’attivo fallimentare a tutela dei creditori), le esigenze di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, esigenze alle quali l’espletamento di siffatte procedure è preordinato.

Quanto alla carenza del requisito di moralità, il T.a.r. ha correttamente rilevato che il sig. -OMISSIS-non è dipendente ma membro del Consiglio di Amministrazione di una delle cooperative facenti parte del Consorzio e dal certificato del casellario giudiziale risulta aver riportato condanna alla pena di 17 anni e 3 mesi di reclusione. Ad ogni modo, la legittimità degli altri due motivi posti a fondamento della determinazione di rigetto dell’istanza di subingresso rende improcedibili, per carenza di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso tale ulteriore ragione di diniego.

All’infondatezza delle censure formulate dal Consorzio appellante avverso i provvedimenti impugnati, rispetto ai quali non sono emersi profili di illegittimità in relazione ai motivi di appello articolati, consegue il rigetto dell’impugnazione proposta, con conferma della sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda e delle questioni giuridiche trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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