Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-06-07, n. 201803459
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Pubblicato il 07/06/2018
N. 03459/2018REG.PROV.COLL.
N. 07856/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7856 del 2014, proposto da L C, rappresentato e difeso dagli avvocati G T, R R, con domicilio eletto presso lo studio G T in Roma, piazza S. Bernardo 101;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02405/2014, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di mobilità per il personale della carriera prefettizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati G T e l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante dottor L C, vincitore del concorso per dirigente del ruolo dei Commissariati di Governo nelle Regioni di cui alla tabella C allegata alla legge n. 400 del 1988 ed assegnato al Commissariato di Governo della Regione Marche, a seguito delle complesse vicende normative riguardanti tali uffici (decreti legislativi n. 300 e n. 303/1999, legge costituzionale n. 3/2001 e decreto legislativo n. 343/2003, art. 5), veniva infine inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell’interno.
2 - Il dottor Colangelo partecipava, poi, alla procedura di mobilità per l’assegnazione di posti di funzione, avviata con bando del 21/5/2007, ma l’Amministrazione con nota prot. B 162 del 3 luglio 2017 affermava che la sua domanda non poteva essere presa in considerazione, trattandosi di incarichi riservati alla sola carriera prefettizia. L’interessato, quindi, impugnava la predetta nota avanti al TAR del Lazio, unitamente al bando ed ai decreti ministeriali organizzativi di riferimento del 2007 e del 2003 ove ritenuti preclusivi per la sua partecipazione alle procedure di mobilità in esame e, con motivi aggiunti, impugnava anche il successivo bando del 2010 per l’affidamento di ulteriori incarichi, senza però partecipare alla nuova procedura.
3 - Con il ricorso di primo grado venivano dedotti 5 motivi di ricorso gravame incentrati, sostanzialmente, sulla illegittimità del diniego per carenza di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione della disciplina di legge, con particolare riferimento all’art. 37 del d.lgs. n.139/2000 che, riservando fino ad esaurimento un certo numero di posti di viceprefetto agli ex dirigenti dei commissariati nelle Regioni, ne avrebbe in realtà disposto l’equiparazione, così come confermato, si argomentava, anche dagli incarichi in precedenza attribuiti all’interessato dall’Amministrazione dell’interno. Il TAR accoglieva la proposta domanda cautelare, che veniva peraltro respinta in appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 787/2008, per mancanza del necessario fumus boni juris.
4 – Infine, l’appellata sentenza del TAR Lazio, Sezione I ter, n. 2405/2014 dichiarava improcedibile il ricorso, stante la mancata impugnazione dei successivi atti della procedura, ed inammissibili i motivi aggiunti, in quanto diretti contro un diverso ed autonomo procedimento, osservando peraltro, incidentalmente, anche l’infondatezza delle censure di merito sulla base delle considerazioni rese in sede cautelare dal Consiglio di Stato.
5 - Con l’appello in esame, poi integrato da successive memorie, si chiede la riforma della predetta decisione in quanto, si afferma, da un lato il ricorso principale era diretto contro una procedura di mobilità per l’assegnazione a rotazione di incarichi di funzione, e non di posti in organico, ed in mancanza di altre offerte di disponibilità ad assumere l’incarico non vi era stata alcuna graduatoria finale da impugnare, non potendo quindi essere dichiarata alcuna improcedibilità e, d’altro lato, la proposizione di motivi aggiunti era giustificata da una connessione funzionale fra i due bandi, la cui caducazione potrebbe rivestire comunque una utilità per il ricorrente, quantomeno a fini risarcitori e sul profilo del suo diritto ad una piena equiparazione ai colleghi della carriera prefettizia. Nel merito, l’appello ribadisce poi le ragioni della piena equiparazione fra il personale proveniente dal ruolo unico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il personale della carriera prefettizia, chiedendo una pronuncia in tal senso.
6 - L’Avvocatura, con propria memoria, ribadisce al contrario le ragioni già accolte dal TAR, nonché dal Consiglio di Stato in sede cautelare, e chiede di estromettere la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal giudizio.
7 – questo Collegio, al fine di definire le complesse e problematiche questioni evocate dal contenzioso in esame, accoglie in primo luogo la domanda di estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto priva di competenze in materia.
8 – In secondo luogo, ritiene il Collegio che l’appellata decisione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse non possa essere confermata, alla luce di una circostanza in fatto emersa da documentazione della stessa pubblica amministrazione ottenuta dal ricorrente a seguito di procedura di accesso agli atti, ovvero alla luce del fatto che, in mancanza di altre offerte di disponibilità ad assumere l’incarico per il quale il dottor Colangelo aveva proposto domanda, la procedura si era interrotta e non vi era stata alcuna graduatoria finale da impugnare, residuando un interesse strumentale ma immediato dell’interessato a far valere l’illegittimità della propria esclusione.
9 – La proposizione di motivi aggiunti avverso il bando immediatamente successivo risulta a propria volta, a giudizio del Collegio, giustificata alla stregua dei generalissimi principi di efficacia sostanziale della tutela giurisdizionale e di economia delle attività processuali, dalla connessione funzionale fra i due bandi, identici fra loro sul punto della qualifica richiesta ai partecipanti, nonché dalla identicità delle censure svolte al riguardo, potendo le ragioni dei partecipanti alla nuova procedura essere tutelate mediante una eventuale integrazione del contraddittorio. Peraltro, la mancata successiva presentazione della domanda di partecipazione alla nuova procedura ha determinato il venir meno dell’interesse alla definizione dei motivi aggiunti, che dovranno quindi essere dichiarati improcedibili.
10 – Quanto al merito della controversia, peraltro, il Collegio ritiene di non potersi discostare dalle considerazioni rese dal TAR incidenter tantum, e prima ancora dal Consiglio di Stato in sede cautelare, circa l’impossibilità di una piena equiparazione fra il personale proveniente dal ruolo unico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 139/2000, che fissa in modo tassativo i modi di accesso e di sviluppo della carriera prefettizia, e dell’art. 10, comma 3 ter, d.lgs. n. 303/1999, che si riferisce al complessivo ruolo dei dirigenti dell’Amministrazione civile dell’Interno anziché allo specifico ruolo dei dirigenti della carriera prefettizia.
10.1 – Al riguardo, le pur argomentate e suggestive tesi della parte ricorrente circa la necessità di interpretare la vigente disciplina alla luce della recente evoluzione storica e normativa e delle prassi amministrative instauratesi non possono essere accolte. Infatti, con il venir meno del precedente ruolo dirigenziale il ricorrente e gli altri gli interessati sono stati posti nella condizione di poter optare (anche in relazione alle proprie preferenze di sede) per i ruoli dirigenziali, entrambi contrattualizzati ed omogenei al precedente per inquadramento giuridico, della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, senza alcun riferimento –e senza quindi alcuna aspettativa suscettibile di tutela- rispetto alla diversa e non contrattualizzata carriera prefettizia.
10.2 - In tale quadro si chiarisce anche il senso dell’invocato art. 37 del d.lgs. n. 139/2000, che al fine di individuare i posti d’organico necessari fino al completamento del servizio da parte dei dirigenti che avessero optato per l’Amministrazione civile dell’Interno, mancando un ruolo specifico, ha temporaneamente “reso indisponibili” 39 posti dei ruoli di viceprefetto, ovvero ha sottratto tali posti alla carriera prefettizia, anziché prevedere il transito dei nuovi dirigenti nei predetti posti ed il loro assorbimento all’interno della stessa carriera prefettizia.
10.3 - Quanto, poi, alle prassi amministrative che avrebbero visto conferire incarichi della carriera prefettizia all’odierno appellante, premessa la non rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione, osserva il Collegio che dalla documentazione allegata in atti risulta che si è per lo più trattato di conferimenti temporanei giustificati dalla “carenza di personale dirigenziale della carriera prefettizia” (nomina a dirigente dell’Ufficio del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, 3 agosto 2005), o della semplice connessione di competenze, ritenute dal ricorrente prefettizie, nell’ambito di incarichi riconducibili all’Amministrazione civile dell’Interno (nomina a dirigente dell’ufficio della Prefettura di Ancona per la consulenza tecnico-giuridica, 21 dicembre 2010).
11 – In conclusione la disciplina della materia, che trova un proprio caposaldo nell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 139/2000, il quale espressamente dispone che “Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilità di immissione dall’esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto” appare al Collegio, se non costituzionalmente necessitata, comunque volta a garantire la peculiare esigenza di professionalità, affidabilità ed indipendenza connessa alle funzioni dirigenziali svolte nell’ambito della carriera prefettizia, esigenza che indusse anche il legislatore pro tempore -che optò, viceversa, per una generale contrattualizzazione della dirigenza del pubblico impiego- a mantenerne e salvaguardarne l’autonomia.
12 – Sulla base delle pregresse considerazioni il ricorso deve essere respinto nel merito, con la conseguente riforma dell’appellata sentenza. Sussistono infine motivate ragioni, in considerazione della complessità e non univocità delle questioni controverse, per disporre la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.