Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-05-10, n. 202103638
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 03638/2021REG.PROV.COLL.
N. 01069/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2014, proposto da
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale già Autorità Portuale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A D M, M L, con domicilio eletto presso lo studio M L in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
Istat - Istituto Nazionale di Statistica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del legale rappresentante e del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05947/2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo; l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05947/2013 di reiezione del ricorso proposto da Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, già Autorità Portuale di Napoli (d’ora in poi, Autorità Portuale) avverso la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i porti, del 12 settembre 2012 recante “Indicazioni per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013”, nonché avverso il comunicato dell’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica contenente “L’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196”.
L’Autorità Portuale ricorrente ha censurato l’aggiornamento ISTAT gli elenchi delle amministrazioni pubbliche da assoggettare alle disposizioni in materia di finanza pubblica, in difformità delle norme previste nel d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “ spending review ”) convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 135.
1.1 Nei motivi d’impugnazione l’Autorità Portuale ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 l. 31 dicembre 2009, n. 196 sul rilievo che essa s’autofinanzia, gode di piena autonomia finanziaria e non alimenta la spesa pubblica, prospettando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 l. 196/2009, per