Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-24, n. 202307222

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-24, n. 202307222
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307222
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 07222/2023REG.PROV.COLL.

N. 02409/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2020, proposto da
AL AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni 44;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00807/2020, per l’annullamento del provvedimento di Roma Capitale, Municipio III, Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive, Servizio Urbanistica Edilizia Privata: Ispettorato, Disciplina Contrasto Abusivismo Servizi al Cittadino Ufficio Ispettorato Edilizio prot. n. CD/ 63880 del 14 maggio 2018, notificato in data 11.06.2018 nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, seppure non cogniti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 luglio 2023 il Cons. Oreste Mario Caputo;

Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, Sez. II bis, 21 gennaio 2020, n. 807 di reiezione del ricorso proposto dal sig. AL AT avverso il provvedimento di Roma Capitale, Municipio III, Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive, Servizio Urbanistica Edilizia Privata: Ispettorato, Disciplina Contrasto Abusivismo Servizi al Cittadino Ufficio Ispettorato Edilizio prot. n. CD/ 63880 del 14 maggio 2018, notificato in data 11 giugno 2018, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.

2. La vicenda per cui è causa origina dai lavori realizzati sull’immobile di proprietà del ricorrente, sito nel Comune di Roma, alla via dei Prati Fiscali Vecchia, n. 54, per i quali era stata presentata il 3 aprile 2018 SCIA protocollata con n. 43281, consistenti:

a) nella chiusura di una porzione del fabbricato al piano terra (posto a circa -3 mt. dal livello stradale) al fine di realizzare dei parcheggi, ai sensi della l. 122/89;

b) nella realizzazione di un porticato con struttura portante in ferro, con superficie ammissibile pari al 25% della superficie residenziale pari a 39,02 mq ˂ mq 39,19 mq.

3. L’11 giugno 2018 il Comune di Roma ha notificato all’appellate il provvedimento n. 63880 del 14 maggio 2018, oggetto di gravame, che ordinava all’appellante “di non effettuare le previste trasformazioni ai sensi dell’art. 23 comma 6 d.P.R. 380/2001 e s.m.i.”, segnalando che “ la SCIA in oggetto è da intendersi priva di efficacia e pertanto sarà archiviata d’ufficio. I lavori eventualmente già eseguiti all’atto della ricezione della presente devono quindi essere considerati come realizzati in assenza di titolo abilitativo ”.

4. Il sig. AT impugnava deducendone l’illegittimità, in quanto Roma Capitale nel vietare gli interventi di cui alla SCIA del 3 aprile 2018 e nel ritenere tale titolo, in realtà, privo di efficacia, non avrebbe tenuto conto a) della possibilità offerta dall’art. 9 della l. n. 122/1989 di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle abitazioni “anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi”, b) del fatto che i parcheggi in questione fossero “stati progettati in locali preesistenti…nell’ex porticato al piano terreno rientrante nella sagoma del fabbricato”, c) della connotazione comunque di superficie accessoria e non di superficie utile degli spazi destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, nonostante la tamponatura, d) della piena idoneità della SCIA a costituire titolo per l’esecuzione delle opere in questione, ai sensi del medesimo art.9 l. n. 122/1989, e) della scadenza, in ogni caso, del termine di 30 giorni dalla ricezione della SCIA per l’adozione del divieto di prosecuzione dei lavori e della necessità per l’annullamento in autotutela di una espressa motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico

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