Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-10-19, n. 202301332

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-10-19, n. 202301332
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301332
Data del deposito : 19 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01148/2023 AFFARE

Numero 01332/2023 e data 19/10/2023 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2023


NUMERO AFFARE 01148/2023

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione e del merito.

Schema di D.P.C.M. recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione prot. n. 0118144, in data 3 ottobre 2023, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto, allegando la relazione vistata dal Ministro che ne autorizza la trasmissione al Consiglio di Stato per il parere;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere D C;

Premesso:

1. Alla nota di trasmissione dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione e del merito, oltre allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono allegati:

a) la relazione siglata dal Ministro dell’istruzione e del merito;

b) la relazione illustrativa;

c) la relazione tecnica vidimata dalla Ragioneria Generale dello Stato;

d) la Analisi tecnico-normativa;

e) la relazione di esclusione dall’Analisi d’impatto della regolamentazione ai sensi del DPCM 15 settembre 2017, n. 169;

f) il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze espresso, d’ordine del Ministro, dal Capo di gabinetto;

g) il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione espresso, d’ordine del Ministro, dal Capo dell’ufficio legislativo;

h) il verbale dell’incontro con le organizzazioni sindacali;

i) il parere dell’Organismo paritetico per l’innovazione (OPI) del Ministero dell’istruzione e del merito;

h) il parere del Comitato unico di garanzia (CUG) del Ministero dell’istruzione e del merito.

Lo schema di D.P.C.M. in titolo sostituisce integralmente il vigente regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”). Il provvedimento è adottato in attuazione del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, e successive modificazioni, che ha, tra l’altro, mutato la denominazione del Ministero in Ministero dell’istruzione e del merito e, all’articolo 6, è intervenuto sulle funzioni del dicastero aggiungendo, al comma 2, lettera b), la “promozione del merito” alla preesistente “valutazione dell’efficienza nella erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale” e inserendo la “valorizzazione del merito”, oltre al preesistente “incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti”, fra le finalità delle esperienze formative alla cui realizzazione il Ministero deve offrire supporto. Riguardo al merito l’Amministrazione segnala “che – trattandosi di un concetto di rilevanza fondamentale e trasversale per l’intero sistema nazionale di istruzione, che si traduce in una competenza da non limitare solo ad alcune strutture ed uffici, bensì all’intera amministrazione – le funzioni-obiettivo ad esse correlate sono state distribuite tra le direzioni generali la cui attività ha una diretta incidenza sulle missioni principali del Ministero, avendo come destinatari gli studenti, il personale scolastico e gli ordinamenti del sistema di istruzione”. Lo stesso decreto legge n. 173 del 2022 ha altresì disposto, all’articolo 13, che, al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, sino al 30 ottobre 2023, in deroga all’articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, i relativi regolamenti di organizzazione fossero adottati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Riferisce l’Amministrazione che, sotto il profilo organizzativo, con lo schema di regolamento in esame è stato recepito quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha aumentato da venticinque a ventotto il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale, al fine di rafforzare l’organizzazione del Ministero in vista degli impegni legati all’attuazione del PNRR. Si ricorda altresì che, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, a motivo del richiamato incremento delle funzioni del Ministero, ha aumentato la dotazione organica di due ulteriori posizioni di livello dirigenziale generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. Nello specifico, si osserva come risultino “accresciute le funzioni amministrative correlate all’organizzazione e al funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, del sistema dell’istruzione tecnica e professionale e all’esigenza di assicurare la formazione continua del personale scolastico, nonché di apprendimento permanente degli adulti, oltre alla verifica della regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, del corretto espletamento dei processi e delle procedure presso le scuole, della sviluppo di metodologie e di strumenti necessari alle attività di verifica sui processi e procedure amministrative degli uffici del Ministero”. Sempre con riferimento alla normativa primaria, si ricorda infine, con particolare riferimento ai dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, come l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, abbia modificato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero.

Lo schema di decreto in esame conferma il modello organizzativo attuale basato su due strutture dipartimentali collegate a grandi aree di materie omogenee: il sistema nazionale d’istruzione (studenti, personale scolastico e ordinamenti scolastici) e l’organizzazione (i sistemi informativi, le risorse umane e finanziarie). I dipartimenti assicurano il supporto, da un lato, agli Uffici di diretta collaborazione per quanto riguarda la predisposizione di atti normativi, relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, proposte emendative, dall’altro al Ministro, tramite l’Ufficio di gabinetto, per la partecipazione ai comitati interministeriali. Provvedono infine all’elaborazione, in raccordo con l’Ufficio di gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) e all’attuazione del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti di rilevanza strategica. Curano infine i rapporti con l’Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita presso l’Ufficio di gabinetto per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

3. Riguardo agli specifici contenuti delle singole disposizioni regolamentari, l’articolo 1 (Oggetto) chiarisce che il regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero e l’articolo 2 (Articolazione del Ministero) conferma l’organizzazione incentrata su due dipartimenti, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e il Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, attualmente Dipartimento per le risorse umane, strumentali e finanziarie. L’articolo 3 (Attribuzioni dei capi dei dipartimenti) presenta un contenuto sostanzialmente invariato, dovendo tra l’altro uniformarsi a quanto prevede la normativa di livello primario in materia di competenze dei capi di dipartimento. L’articolo 4 (Conferenza dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali), risulta modificato nella parte in cui prevede la convocazione della conferenza su impulso del Capo di gabinetto, che può anche indicare le questioni da trattare, e non più su iniziativa dei capi dei dipartimenti con cadenza periodica, almeno semestrale. Resta ferma la facoltà dei capi dei dipartimenti di convocare adunanze ristrette. In merito all’articolo 5 (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), le più rilevanti novità rispetto al previgente regolamento, per quanto riguarda il personale, consistono nell’assegnazione di una posizione di livello dirigenziale generale con l’incarico di studio e ricerca e nella riduzione da tre a due delle posizioni di livello dirigenziale non generale. Viene istituita la Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, al fine d promuovere – si legge nella relazione – lo sviluppo del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema dell’istruzione tecnica e professionale. Di nuova istituzione è anche la Direzione generale per gli affari internazionali e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, articolata in tre uffici dirigenziali non generali, che assume competenze in precedenza facenti capo alla Direzione per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Quest’ultima Direzione assume invece le funzioni in materia di formazione del personale scolastico, attualmente spettanti alla Direzione per il personale scolastico, e viene conseguentemente ridenominata. Non viene invece confermata la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale le cui competenze sono trasferite al dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale e ripartite tra più direzioni generali. L’articolo 6 (Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale) prevede anche in questo caso che al Dipartimento vengano assegnati, per lo

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