Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201200984

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201200984
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200984
Data del deposito : 23 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04576/2011 REG.RIC.

N. 00984/2012REG.PROV.COLL.

N. 04576/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4576 del 2011, proposto da:
C T, rappresentato e difeso dall'avv. F D C, con domicilio eletto presso Pier Luigi Panici in Roma, via Germanico, 172;

contro

Comune di Sperlonga, rappresentato e difeso dall'avv. C D S, con domicilio eletto presso Roberta Carta in Roma, piazza Antonio Mancini, 4;
A C, A E C, Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Latina, Dirigente Utc presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sperlonga;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00187/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO SERBATO DAL COMUNE DI SPERLONGA IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DA ADOTTARE IN ORDINE ALLE ILLEGITTIMITÀ EDILIZIE ED URBANISTICHE REALIZZATE.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sperlonga;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati F D C e C D S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierno appellante -- comproprietario con la moglie di un fabbricato che, a sua volta, era stato abusivamente realizzato e per il quale ha ottenuto la sanatoria – lamentando l’abusività sostanziale delle costruzioni realizzate da un hotel confinante:

___ a. impugna la sentenza del TAR Latina con cui è stato respinto il ricorso ai sensi degli artt. 117 e 31 del D.Lgs. n.104/10;

___ b. chiede l’accertamento dell’obbligo del Comune di Sperlonga di provvedere sulla sua istanza del 5.1.2010, con cui diffidava il Comune di Sperlonga e la Regione Lazio a provvedere: -all’annullamento in autotutela del p.d.c. n. 83/04 e della variante edilizia n. 52/2005 che sarebbero state adottate in violazione delle norme del PRG;
- all’immediata sospensione dell’attività turistico - alberghiera all’interno della struttura eseguita con i titoli edilizi sopra citati e ad adottare i provvedimenti sanzionatori disciplinati dalla L.R. n. 15/08;
- alla perimetrazione dell’area espropriata e non occupata dalla rampa stradale in modo da consentire al ricorrente di poterla utilizzare per accedere con l’autovettura al cortile del proprio fabbricato;
- alla ricognizione dello stato dei luoghi da parte del Commissario ad acta che avrebbe dovuto essere nominato dalla Regione Lazio per l’accertamento che sulle particelle 454 e 455 sarebbero state realizzate volumetrie senza titolo e in violazione delle distanze legali rispetto al fabbricato del ricorrente.

c. chiede infine la riforma della decisione sulle spese:

Si è costituito in giudizio il Comune di Sperlonga con memoria con cui conclude per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

___ 1.§. La sentenza impugnata è esclusivamente affidata al rilievo per cui “ non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio - rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall'art. 21 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241.

Infatti, il potere di autotutela si esercita d'ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c'è alcun obbligo giuridico di provvedere e non costituisce inadempimento la risposta espressa in relazione all'istanza del privato” (ex multis Consiglio Stato Sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4308)” .

Per ragioni di economia espositiva i tre motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente attenendo tutti ad un unico profilo sostanziale.

___ 1.§.

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