Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-21, n. 202404520
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Pubblicato il 21/05/2024
N. 04520/2024REG.PROV.COLL.
N. 06288/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6288 del 2021, proposto da
Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 399/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo ha impugnato il bando di concorso per soli esami indetto dal Comune di Cuneo in data 10 marzo 2020, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico - Agronomo categoria D), nella parte in cui lo stesso ha previsto, tra i requisiti per la presentazione della domanda, l’obbligo di possedere anche l’abilitazione alla professione di Agronomo.
2. In particolare, l’art. 2 del bando - rubricato “Requisiti per l’ammissione” – ha richiesto, per l’ammissione al concorso:
• il possesso del seguente titolo di studio:
- laurea di primo livello in “Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali” (Classe L-25 ex-Classe 20);
- laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in “Scienze agrarie o forestali” o equipollenti (Classe LM-69 ex-Classe 77/S;Classe LM-73 ex Classe 74/S);
• il possesso della “abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Agronomo o Dottore Forestale”.
3. Il Collegio ricorrente ha quindi censurato in bando nella parte in cui lo stesso ha escluso coloro che, in possesso dei medesimi titoli di laurea, sono invece abilitati alla professione di Agrotecnico laureato e non di Agronomo o dottore forestale.
4. Più in particolare, il Collegio ricorrente ha lamentato l’illegittimità della previsione, a monte, del possesso di una abilitazione professionale, trattandosi di requisito non necessario per l’accesso ai ruoli di concetto dell’Amministrazione pubblica e contradditorio con il regime delle incompatibilità allo svolgimento contemporaneo di qualunque altra attività per i dipendenti della p.a., previsto dal combinato disposto degli artt. 60 del DPR n. 3/1957 e 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
La parte ricorrente ha poi dedotto l’illegittimità del bando nella parte in cui questo ha limitato la partecipazione a coloro che fossero in possesso dell’abilitazione alla professione di “Agronomo”, escludendo irragionevolmente coloro che, in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando, fossero iscritti in altri albi professionali, le cui competenze rispecchiano le medesime attività previste dal bando.
5. Il T.a.r. per il Piemonte, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato.
5.1 In particolare, il primo giudice ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse e/o legittimazione il primo motivo di ricorso, con il quale il Collegio ricorrente aveva censurato l’art. 2 n.5) del bando, nella parte in cui la disposizione aveva previsto, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il possesso di un’abilitazione professionale.
Con la censura in questione, diretta ad “aprire” la procedura a soggetti non abilitati, il Collegio ricorrente non avrebbe agito, a parere del Tribunale amministrativo regionale, a tutela degli interessi degli agrotecnici abilitati.
5.2 Nel merito, il T.a.r. ha respinto il ricorso, premettendo che la scelta relativa ai requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici è caratterizzata da ampia discrezionalità e rilevando che nel caso di specie la previsione del requisito dell’abilitazione alla professione di agronomo non poteva considerarsi irragionevole, tenuto conto che il concorso era rivolto proprio a selezione un profilo di agronomo e che il vincitore sarebbe stato assegnato a mansioni proprie della qualifica professionale oggetto del bando, tra cui attività di pianificazione, progettazione, manutenzione e gestione delle alberate cittadine.
In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che, sebbene alcune delle competenze e delle attività attribuite dall’ordinamento vigente agli agronomi (iscritti al relativo albo professionale) ed agli agrotecnici (iscritti al relativo, diverso, albo professionale) siano sovrapponibili, esistono comunque alcune attività che la legge attribuisce ai soli iscritti all’albo professionale degli agronomi. Tra queste, rileva, in particolare, la materia della pianificazione territoriale e forestale, di specifica competenza dei soli agronomi e non espressamente citata dalla normativa relativa agli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.
Proprio in ragione di tale distinzione, il bando di concorso aveva previsto espressamente che “ la figura che si ricerca verrà assegnata a mansioni proprie della qualifica professionale oggetto del bando e sarà chiamata a svolgere, tra le altre, le attività di pianificazione, progettazione, manutenzione e gestione delle alberate cittadine ”.
Sotto altro profilo, il T.a.r. ha rilevato che all'albo degli agrotecnici possono accedere, diversamente da quanto accade per quello degli agronomi, anche soggetti non laureati, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo agrario, contraddicendo le deduzioni del Collegio ricorrente in ordine alla sostanziale equivalenza del percorso di studio dell'agronomo e di quello dell'agrotecnico, ciò potendo valere, al più, solo per gli agrotecnici laureati.
6. Il Collegio ha impugnato la sentenza deducendo:
1) l’insussistenza del difetto di legittimazione a ricorrere e di agire in relazione al primo motivo di ricorso: al riguardo l’appellante ha evidenziato come il bando comportasse la radicale esclusione degli Agrotecnici Laureati dalla possibilità di partecipare al concorso indetto dal Comune di Cuneo, nonostante questi fossero in possesso della laurea indicata dal bando ed abilitati alla professione di Agronomo ma non a quella di Agrotecnico;
2) l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta del Comune di Cuneo di richiedere, tra i requisiti di partecipazione, la specifica abilitazione alla professione di Agronomo. Al riguardo l’appellante ha evidenziato come l’art.11 della Legge n.251/1986 al comma 1 lett. g) ed i) attribuisca agli iscritti nell’albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati anche “ le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale ” e che tutte attività rientranti tra quelle di cui al profilo messo a bando non sono affidate in via esclusiva ai Dottori Agronomi e Forestali e rientrano nella competenza professionale degli iscritti nell’albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
3) che la legge n. 3/1976, relativa alla professione di Dottore Agronomo e Forestale, non contempla alcun diritto di esclusiva nell’esercizio delle competenze in materia agraria e forestale, ovvero di verde pubblico, in favore dei Dottori Agronomi e Forestali.
7. Il Comune di Cuneo ha depositato un’argomentata memoria difensiva chiedendo la reiezione dell’appello.
8. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2024 l’appello è stato introitato per la decisione.
9. Il primo motivo di appello concernente l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondato e va accolto, dovendosi invece la sentenza confermare limitatamente alle ulteriori statuizioni, risultando il gravame infondato nel merito.
10. Quanto al primo profilo, il T.a.r. piemontese ha ritenuto che “ Con la censura in questione, che mira ad “aprire” la procedura a soggetti non abilitati, il Collegio non ritiene si facciano valere gli interessi degli agrotecnici abilitati ”, citando a supporto delle proprie asserzioni la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2015, n. 883;id. 12 agosto 2011, n. 4776;id., 18 dicembre 2009, n. 8404, e 7 marzo 2001, n. 1339;Sez. VI, 22 settembre 2004 n. 6185;sez. III, 30 luglio 2019, n. 5364).
La statuizione non risulta corretta, dovendosi al contrario ritenere sussistente la legittimazione e l’interesse del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ad impugnare un bando con il quale è stato previsto, a monte, il possesso un’abilitazione professionale, peraltro limitata alla categoria dei soli professionisti iscritti all’albo dei dottori agronomi e forestali, e non a quello degli agrotecnici abilitati.
La lesione degli interessi della categoria professionale di riferimento, fatta valere dal Collegio ricorrente, deve pertanto essere individuata nella radicale esclusione degli Agrotecnici Laureati dalla possibilità di partecipare al concorso indetto dal Comune di Cuneo, che concerne un interesse riferibile al gruppo di riferimento, non consentendo agli Agrotecnici in possesso dei titoli di studio indicati nel bando e non iscritti all’albo degli agronomi, ma a quello degli agrotecnici, di poter partecipare al concorso.
Pertanto, il Collegio ricorrente ha fatto valere un interesse strumentale al perseguimento di un vantaggio riferibile alla categoria nel suo insieme, sufficiente a legittimarne la legittimazione e l’interesse all’impugnazione, come confermato dalla stessa giurisprudenza richiamata nella decisione impugnata (Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2015, n. 883;id. 12 agosto 2011, n. 4776;id., 18 dicembre 2009, n. 8404, e 7 marzo 2001, n. 1339;Sez. VI, 22 settembre 2004 n. 6185;sez. III, 30 luglio 2019, n. 5364).
11. Nel merito, invece, l’appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata limitatamente ai restanti capi, per le seguenti ragioni.
12. Il bando di concorso è chiaro nel richiedere, in maniera espressa, l’assunzione di una figura professionale di “agronomo”, chiamato a svolgere, tra le altre, “attività di pianificazione, progettazione, manutenzione e gestione delle alberate cittadine”.
Anche se alcune particolari competenze delle due figure concernono ambiti e settori di attività limitrofi (cfr., per quanto rileva nel presente giudizio, per gli agrotecnici, l’attività di “progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane” e, per gli agronomi, “v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani nonché ai giardini e alle opere a verde in generale”), le mansioni rientranti nella categoria professionale dell’agronomo (art. 2 della Legge nr. 3/1976) e quelle previste per la categoria dell’agrotecnico (art. 11 della Legge nr. 251/1986), non possono ritenersi perfettamente sovrapponibili, perché il raffronto tra le due norme denota un ambito di competenze più esteso per la prima categoria, mentre le competenze degli agrotecnici appaiono riferibili in specie alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole e zootecniche.
Questo Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 1 febbraio 2017, n. 426), ha già rilevato, tracciando i confini tra le due categorie professionali - sebbene con riferimento alla materia della progettazione e pianificazione forestale - che “ è regola di carattere generale che, atteso la forte specializzazione delle professioni, rivelata dalla proliferazione di autonome categorie professionali e dei relativi albi, con le conseguenti protezioni normative, le competenze di ciascun ramo, almeno per i settori che li connotano maggiormente, siano esclusive e non concorrenti. Poca logica avrebbe distinguere gli agronomi e i forestali dagli agrotecnici se si creasse un settore promiscuo di competenze in una materia come la progettazione e la pianificazione forestale. Secondo argomento è che all'albo degli agrotecnici possono accedere, diversamente da quanto accade per quello degli agronomi, anche non laureati, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo agrario. Il che fa venir meno le considerazioni degli appellati in ordine alla sostanziale equivalenza ai fini in discussione del percorso di studio dell'agronomo e dell'agrotecnico, ciò potendo valer al più solo per gli agrotecnici laureati ”.
13. Deve pure valorizzarsi l’inciso contenuto all’ultimo comma dell’art. 2 della legge n. 3/1976 in relazione all’attività di agronomo, che stabilisce: “L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti”.
La norma amplia le competenze degli agronomi, consentendo loro di svolgere anche le attività di pertinenza di altre categorie, mentre alcuna disposizione dall’ analogo contenuto è prevista dalla Legge n. 251/1986 relativa alla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.
14. Per tali ragioni, deve ritenersi non arbitraria la decisione del Comune di avvalersi di un professionista abilitato all’esercizio di un più esteso ambito di attività professionali, alcune delle quali non espressamente previste per la categoria degli agrotecnici.
Deve, al riguardo, convenirsi con quanto ritenuto dal Tribunale Amministravo regionale piemontese in relazione all’ampia discrezionalità che connota la scelta relativa ai requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, corrispondenti alla specifica figura professionale ricercata dall’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei consueti limiti della irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria o di motivazione, nel caso di specie non sussistenti.
15. Ritenuto, pertanto, che pur esistendo un’area comune di interferenza tra le due categorie professionali, le rispettive sfere di competenza non coincidono, essendo proprie dei Dottori Agronomi e Forestali una serie di competenze che la l. n. 251/1986 non contempla per gli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati: occorre, quindi, avere riguardo all’esigenza specifica che il Comune di Cuneo ha inteso soddisfare con l’indizione della procedura di reclutamento sub iudice , dovendosi ritenere non irragionevole, né arbitraria la scelta di prevedere quale titolo di partecipazione il possesso di un abilitazione professionale e, in particolare, quella di Dottore Agronomo o Dottore Forestale.
16. Ulteriore conferma di ciò si può ricavare anche dal documento di riepilogo delle mansioni concretamente affidate alla figura professionale individuata dal Comune all’esito della procedura selettiva per cui è causa, consistenti in attività di progettazione, direzione lavori, responsabile del procedimento, predisposizione di atti, realizzazione di analisi delle alberate e predisposizione di regolamenti.
17. Queste specifiche attività risultano più correttamente riferibili all’ambito di quelle previste dall’art. 2 della Legge n. 3/1976, piuttosto che a quello delle competenze proprie degli agrotecnici, legate soprattutto alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole e non estese anche all’attività di predisposizione di piani o regolamenti o di riqualificazione di aree.
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