Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-04, n. 202206916

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-04, n. 202206916
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206916
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2022

N. 06916/2022REG.PROV.COLL.

N. 07119/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7119 del 2016, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e A B, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, via Tagliamento, n. 14;

nei confronti

di Federcaccia della Regione Liguria, Anuu - Associazione dei migratoristi italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Sede Regionale della Liguria, Arcicaccia Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Andrea Mozzati, Francesco Paoletti e Pietro Balletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto Maria Bruni in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 68;
l’Associazione Nazionale libera caccia - Sede regionale della Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
l’Ente Nazionale protezione animali E.N.P.A. Onlus, Lav - Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega per l’abolizione della caccia L.A.C., Lega Italiana protezione degli Uccelli Lipu Birdlife Italia Onlus, l’Associazione Italiana World Wide Fund for Nature Wwf Onlus Ong, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessio Petretti, Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, viale Aurelio Saffi, n. 20;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, n. 105 del 23 gennaio 2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, di Federcaccia della Regione Liguria, di Anuu - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell’ambiente naturale - Sede Regionale della Liguria, dell’Arcicaccia Liguria e dell’Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro Liguria;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’

ENPA

Onlus, della LAV Onlus, della Lega per l’abolizione della caccia, della Lega italiana protezione degli uccelli, dell’Associazione italiana World Wide Fund for Nature Onlus;

Visti gli 38qwviqcwic5b1?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRD8A2136D284FC045988A::2010-07-07">artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, c.p.a.;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 113 del 3 febbraio 2021;

Vista la memoria depositata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell’Ambiente) il 7 aprile 2022;

Viste le memorie depositate dalla Regione Liguria, dalla Federazione Italiana della caccia, da Arcicaccia, da ANUU - Associazione dei Migratoristi italiani per la conservazione dell’Ambiente naturale, dall’Associazione nazionale libera caccia e dalle Sezioni regionali della Liguria delle Associazioni;

Vista la memoria di replica depositata dalla Lipu, dall’Enpa ONLUS, dalla Lav ONLUS, dalla Lac ONLUS, dal WWF ONLUS in data 22 giugno 2022;

Vista la memoria di replica depositata da Federcaccia della Regione Liguria, A.N.U.U. – Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell’ambiente naturale – Sede regionale della Liguria, dall’Arcicaccia Liguria, dall’Associazione Nazionale Libera Caccia – A.N.L.C. – Sede regionale della Liguria, dall’Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro Liguria in data 23 giugno 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il consigliere E L;

Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Regione Liguria ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Liguria la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016, adottata nell’esercizio del potere sostitutivo ex artt. 120 comma 2 Cost. e 8 comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la quale è stato modificato il calendario venatorio ligure per la stagione 2015-2016 adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 25 marzo 2015, nella parte in cui è stata disposta la chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio 2016 anziché al 31 gennaio 2016 per la specie “tordo bottaccio” con la motivazione costituita dalla circostanza dell’apertura del caso EU Pilot 6955/14/ENVI e quindi con la finalità di evitare la chiusura negativa del caso EU Pilot indicato.

1.1. Ad avviso della Regione Liguria la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe illegittima sia per la errata interpretazione della normativa europea sia per la violazione della disciplina legislativa statale ed in particolare dell’art. 18, comma 1, lett. b) l. n. 157 del 1992.

Sotto il primo profilo, il Progetto EU Pilot, lanciato dalla Comunicazione della Commissione europea nel 2008 “Un’Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario” (Comm2017/502), rappresenta un meccanismo di risoluzione dei problemi di implementazione del diritto dell’Unione europea e di scambio di informazioni tra la Commissione gli Stati membri per la fase antecedente l’apertura formale della procedura d’infrazione ex art. 258 TFUE.

Pertanto, secondo la Regione Liguria, la nota della Commissione a monte della procedura EU Pilot non rappresenterebbe un atto di impulso per l’avvio della procedura di infrazione ex art. 258bTFUE, ma si qualificherebbe come mera richiesta di informazioni da ricondurre all’ordinario sistema Eu Pilot, con finalità di sollecitare un confronto sull’esatta interpretazione ed attuazione della disciplina europea.

Alla luce di ciò, lo Stato italiano avrebbe dovuto neutralizzare le eventuali temute conseguenze derivanti dall’apertura del caso EU Pilot fornendo semplicemente alla Commissione europea il supporto motivazionale a fondamento della deliberazione della Regione Liguria con la quale è stato approvato il calendario venatorio 2015/2016 in relazione alla data di chiusura della caccia al “tordo bottaccio”.

L’art. 18, comma 1, lett. b) della l. n. 157 del 1992 stabilisce la cornice temporale massima intesa come standard di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale entro cui le Regioni possono legittimamente scaglionare i periodi di caccia sulla base di emergenze specifiche di natura tecnico – scientifica in relazione alle condizioni climatiche e ambientali locali.

2. L’adito T.a.r. per la Liguria ha accolto il ricorso della Regione Liguria accogliendo la tesi per cui “la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo ex art. 120 comma 2 Cost.” e quindi “stante la ricordata natura preventiva del dialogo EU-Pilot rispetto alla formale apertura di un procedimento di infrazione, non sussiste neppure il requisito della “assoluta urgenza”, impropriamente richiamato dal provvedimento impugnato per giustificare l’omessa convocazione del presidente della giunta regionale alla riunione del Consiglio dei ministri del 15.1.2016, secondo l’ordinaria procedura di cui all’art. 8 comma 1 della legge n. 1341/2003 ”.

Inoltre, il giudice di primo grado ha rilevato, nel merito, come la guida della Commissione europea alla disciplina della caccia nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/147 ICE (paragrafo 2.7.10) consenta espressamente alle regioni degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie (doc. 8 delle produzioni di parte regionale), quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale, e che, nel caso di specie, il dato assunto dalla Regione Liguria appare confortato da una seria istruttoria.

3. La sentenza del T.a.r. per la Liguria è stata impugnata con appello depositato il 16 settembre 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3.1. Si sono costituiti in giudizio la Regione Liguria, Federcaccia della Regione Liguria, l’Anuu - Associazione dei migratoristi italiani per la Conservazione dell’ambiente naturale - Sede Regionale della Liguria, Arcicaccia Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro Liguria

4. Il 2 febbraio 2017 hanno depositato atto di intervento ad adiuvandum la Lipu, l’Enpa ONLUS, la Lav ONLUS, la Lac ONLUS, il WWF ONLUS.

5. Con ordinanza presidenziale n. 113 del 3 febbraio 2021 è stato richiesto, ai sensi degli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo, alla parte appellante e alla parte appellata, rispettivamente, di dichiarare se continuano ad avere interesse alla definizione del giudizio.

6. Con depositi del 3 marzo 2021 e del 9 marzo 2021 e Federcaccia, Arcicaccia ANNU - Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale e la Regione Liguria hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

7. Con memoria del 7 aprile 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della transizione ecologica hanno dichiarato di avere interesse alla decisione dell’appello e hanno allegato una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2021 nella quale si afferma che l’Eu Pilot 6955/2014/ENVI riguardante il caso in esame è ancora aperto.

8. Con deposito del 31 maggio 2022 Federcaccia e Arcicaccia ANNU - Associazione dei Migratoristi Italiani e altre Associazioni hanno depositato una nota del della Presidenza del Consiglio dei ministri nella quale si fa presente che i Servizi della Commissione europea, in data 30 agosto 2021 n. 1201, hanno archiviato il caso Eu Pilot 6955/2014/ENVI.

9. Hanno depositato memorie e memorie di replica la Lipu, l’Enpa ONLUS, la Lav ONLUS, la Lac ONLUS e il WWF ONLUS sostenendo la legittimità della deliberazione impugnata del Consiglio die Ministri e chiedendo l’accoglimento dell’appello.

10. Anche Federcaccia della Regione Liguria, A.N.U.U. – Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell’ambiente naturale – Sede regionale della Liguria, dall’Arcicaccia Liguria, l’Associazione Nazionale Libera Caccia – A.N.L.C. – Sede regionale della Liguria, l’Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro Liguria hanno depositato memoria e memoria di replica rispettivamente in data 13 giugno e 23 giugno 2022 chiedendo che l’appello sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo spirato il termine di efficacia del calendario venatorio 2015/2016 della Regione Liguria al 31 gennaio 2016 ed essendo pertanto venuta meno

anche l’efficacia dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri oggetto del giudizio.

Sotto distinto profilo vi sarebbe comunque la improcedibilità del ricorso non essendo stato impugnato dagli appellanti l capo della sentenza del Tar che ha accolto la censura relativa alla illegittimità del provvedimento governativo per la assenza del rappresentante regionale nella seduta del Consiglio dei Ministri nella quale la deliberazione è stata assunta, per cui anche accogliendo le censure dell’atto di appello permarrebbe la declaratoria di illegittimità dell’atto sotto questo profilo.

11. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Come precedentemente esposto, è appellata la sentenza del T.a.r. per la Liguria che ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha differenziato, accorciandolo, il calendario venatorio della Regione Liguria in relazione alla caccia della specie del “tordo bottaccio”.

12. L’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito, sollevata dalle appellate, è fondata.

13. Come già rilevato da questo Consiglio di Stato (sent. Sez, III, n. 1484 del 23 marzo 2021) l’art. 100 c.p.c. è espressione di un principio generale valido anche nel processo amministrativo, secondo il quale costituisce condizione per l’ammissibilità dell’azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell’interesse a ricorrere, inteso quest’ultimo non come idoneità astratta dell’azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio e concreto del ricorrente al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale) a mezzo del processo amministrativo;
vale a dire, nell’ottica di un processo di stampo impugnatorio – annullatorio che il processo amministrativo assume come suo presupposto la sussistenza di un interesse all’eliminazione del provvedimento che il ricorrente ritiene lesivo della propria sfera giuridica (Cons. St., sez. III, 2 settembre 2019, n. 6014).

Orbene, nel caso di specie è all’esame di questo Collegio un provvedimento (il Calendario Venatorio per l’annualità 2015/2016) che è venuto meno, perché spirato il suo termine annuale di efficacia e, soprattutto, perché sostituito integralmente dai calendari venatori che si sono succeduti nelle ulteriori, successive annualità.

Ne consegue che l’interesse al ricorso deve ritenersi cessato già al termine dell’anno venatorio 2015/2016, giacché gli atti impugnati in primo grado hanno perso ogni ulteriore efficacia in quel momento.

Né varrebbe rilevare che il calendario Venatorio è adottato ciclicamente, con cadenza annuale, con la conseguente configurabilità di un interesse di parte ricorrente a una pronuncia di merito, i cui contenuti siano in grado di produrre effetti sull’attività amministrativa che dovrà svolgersi per l’anno successivo. All’accoglimento di questa tesi costituisce ostacolo insuperabile il chiaro disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a. a tenore del quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (C.g.a. 21 dicembre 2015, n. 709).

Deve poi ritenersi comunque cessato, quand’anche sussistente in precedenza, l’interesse ad ottenere una decisione di merito rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui sopra, ovvero per farla valere nell’ambito della procedura Eu Pilot 6955/2014/ENVI riguardante il caso in esame, dato che la procedura stessa è stata come detto sopra archiviata.

Il Collegio esclude infine che, nonostante l’approvazione del nuovo Piano, permanga l’interesse ad ottenere dal giudice una pronuncia di principio che regoli la futura attività dell’Amministrazione.

In ordine all’effetto conformativo che avrebbe una eventuale pronuncia nel merito, vale ricordare che non è possibile adire il giudice amministrativo per il mero accertamento della legalità violata ove poi dalla pronuncia non derivi un vantaggio concreto ed immeditato per il ricorrente.

Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione.

14. In ragione della natura della decisione in rito sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

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