Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400096
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2024
N. 00096/2024REG.PROV.COLL.
N. 05384/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5384 del 2017, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi ministri
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01271/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. Roberta Ravasio e udito per la parte appellata l’avvocato Ravera Leggiero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 3 luglio 2013 il sig. -OMISSIS-, marittimo “precario” iscritto in qualità di “piccolo di camera” al nr. 18985 nelle matricole per la gente di mare della Capitaneria di Porto di Genova, seconda categoria, riportava un “ trauma contusivo in regione occipitale ” a seguito di un infortunio nell’adempimento delle proprie mansioni lavorative.
2. In virtù dell’evento traumatico verificatosi, l’autorità marittima richiedeva al Sig. -OMISSIS- di sottoporsi a una visita medico-psichiatrica presso la Commissione medica di primo grado di Genova al fine di valutare la sua idoneità psico-fisica al servizio della navigazione.
3. All’esito della seduta del 10 gennaio 2014, la commissione medica di Genova esprimeva all’unanimità giudizio di incompatibilità del sig. -OMISSIS- con la vita di bordo, ai sensi dell’art. 11, R.D.L. n. 1773/1933, riscontrando disturbi ansioso-depressivi in capo al ricorrente.
4. Avverso tale deliberazione l’interessato proponeva ricorso gerarchico alla commissione medica di secondo grado, la quale, riunitasi in data 28 aprile 2014, respingeva il ricorso e dichiarava lo stesso inidoneo al servizio della navigazione.
5. La decisione della commissione medica di secondo grado veniva impugnata dall’interessato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria che con sentenza 30 dicembre 2016, n. 1217, accoglieva il ricorso e condannava l’amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in ragione di €. 10.000,00.
6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Salute hanno proposto appello avverso la sentenza del TAR Liguria.
7. Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, insistendo per la reiezione del gravame.
8. La causa è stata chiamata per la discussione in occasione dell'udienza straordinaria del 24 ottobre 2023, a seguito della quale è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
9. In via preliminare, il Collegio precisa che nel corso del giudizio è venuto meno lo jus postulandi dell’originario difensore dell’appellato;quest’ultimo, tuttavia, si è tempestivamente costituito in giudizio, il 14 settembre 2023, con nuovo procuratore, ragione per cui non sussistono ragioni per dichiarare l’interruzione del giudizio.
10. Prima di procedere con la disamina dei motivi d’appello va precisato che nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una verificazione sullo stato di salute del sig. -OMISSIS-, la quale ha accertato la di lui idoneità al servizio: sulla base di tale accertamento il primo giudice ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, ed ha anche condannato l’Amministrazione a risarcire al sig. -OMISSIS- il danno risentito in relazione alla mancata prestazione del servizio, danno qualificato in termini di danno da perdita di chances , e quantificato in €. 10.000,00.
11. Di seguito a ciò l’Amministrazione ha reintegrato il ricorrente nel servizio.
12. Ciò premesso e chiarito, va preliminarmente esaminata l’eccezione di intervenuta acquiescenza alla sentenza, e quindi di inammissibilità dell’appello, sollevata da quest’ultimo in relazione all’intervenuto suo reintegro in servizio.
12.1. L’eccezione è infondata in quanto il reintegro in servizio dell’interessato è stato disposto in esecuzione della sentenza di accoglimento, non sospesa, senza un’autonoma manifestazione da parte dell’amministrazione della volontà di adeguarsi alla sentenza.
12.2. Si rammenta, al proposito, che secondo la giurisprudenza consolidata « l'acquiescenza alla sentenza di primo grado non può desumersi dall'esecuzione della sentenza stessa che, se non sospesa, è doverosa per l'amministrazione soccombente, a meno che nell'ambito dell'esecuzione così intrapresa quest'ultima dichiari in modo espresso di accettare la decisione o comunque tale accettazione sia inequivocabilmente evincibile dal complessivo comportamento tenuto » (Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2022, n.10565). Pertanto, l’acquiescenza può desumersi solo da un comportamento con il quale l’Amministrazione abbia inequivocabilmente dimostrato la volontà di adeguarsi alla decisione, comportamento che nella specie non si ravvisa.
13. Con il primo motivo di appello si deduce il difetto del contraddittorio in sede di verificazione, avendo la C.M.O. di La Spezia espletato le relative operazioni alla presenza del solo ricorrente, non avendo inviato apposita convocazione né verbale alle Amministrazioni resistenti;di conseguenza si avrebbe nullità della verificazione e erroneità della decisione appellata, che si è basata solo sull’esito di tale accertamento.
13.1. Sul punto la difesa di controparte evidenzia che nel corso del primo grado di giudizio l’amministrazione, pur avendone avuto l’opportunità – in particolare in vista dell’udienza del 24 novembre 2016 - non ha né eccepito il difetto del contraddittorio né presentato memorie per contrastare le risultanze della verificazione;conseguentemente la censura sarebbe inammissibile.
13.2. Il motivo è infondato, avuto riguardo al fatto che l’art. 66 del codice del processo amministrativo non prevede, contrariamente a quanto invece stabilisce l’art. 67 per la consulenza tecnica, una disciplina puntuale delle fasi della verificazione, in particolare al fine di garantire il contraddittorio già durante le operazioni di verificazione. Come recentemente affermato da questo Consiglio di Stato ( Sez. III, 25 luglio 2023 n. 7288), “ La differenza tra la consulenza tecnica d'ufficio e la verificazione è solitamente declinata nel senso che la prima (art. 67 c.p.a.) si estrinseca in una valutazione alla stregua della discrezionalità tecnica, in cui il consulente non si limita cioè ad un'attività meramente ricognitiva e circoscritta ad un elemento o fatto specifico ma, utilizzando le proprie specifiche cognizioni tecniche, prende in carico situazioni ed oggetti complessi al fine di elaborare un proprio giudizio, e di conseguenza a rispondere al quesito ritenuto dal giudice utile ai fini del decidere con una soluzione tecnicamente idonea alla stregua di un 'giudizio di valore';mentre la verificazione (art. 66 c.p.a.) è diretta ad appurare la realtà oggettiva delle cose, e si risolve essenzialmente in un accertamento diretto ad individuare la sussistenza di determinati elementi, ovvero a conseguire la conoscenza dei fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali, e si estrinseca quindi in un 'giudizio di risultato' rispetto al quale il contraddittorio concerne esclusivamente gli sviluppi e le risultanze della verificazione;in buona sostanza, la verificazione comporta l'intervento, in funzione consultiva del giudice, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione;ha una finalità di accertamento, ma pur sempre di fatti complessi, e dunque sulla base di competenze che implicano l'espressione di un sapere specifico, 'in funzione consultiva del giudice' ”. La differente natura dei due mezzi istruttori spiega la differente disciplina processuale e giustifica la mancata previsione della necessità che le operazioni di verifica siano espletate nel necessario contraddittorio di tutte le parti, le quali ben possono dedurre, anche a posteriori, la non corrispondenza a realtà oggettiva dei fatti riferiti dal verificatore.
13.3. Non può quindi predicarsi, nel caso di specie, la nullità della verificazione per il solo fatto che le operazioni di verifica si sono svolte con la sola presenza del sig. -OMISSIS-, per l’ovvia ragione che il medesimo era oggetto dell’accertamento. Da ciò consegue che neppure può predicarsi l’erroneità dell’appellata sentenza, per aver fondato la decisione sugli esiti della verificazione.
14. Con il secondo motivo di appello si contesta l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno a fronte della sola illegittimità del provvedimento. Gli appellanti ritengono carente la motivazione offerta dal Tribunale in ordine ai presupposti della domanda risarcitoria, specie rispetto all’elemento soggettivo della colpa su cui non è spesa alcuna considerazione.
14.1. Premesso e ricordato che la responsabilità da atto amministrativo illegittimo è configurata, dalla giurisprudenza, quale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il Collegio rileva che la verificazione espletata nel corso del giudizio non ha fatto altro che confermare la superficialità dei giudizi medici espressi negli atti impugnati. L’illegittimità dell’operato dell’amministrazione è stata a sua volta puntualmente censurata con i vari motivi di ricorso di primo grado, che evidenziavano come la sindrome ansioso-depressiva di cui soffriva il ricorrente era solo lieve, e quindi non avrebbe potuto, senza specifici accertamenti, condurre ad un giudizio di inidoneità permanente, tanto più che tale giudizio avrebbe dovuto essere rapportato anche alle mansioni specifiche, che nel caso (“piccolo di camera”, in sostanza inserviente) non implicavano contatto con il pubblico né l’esercizio di funzioni nella navigazione.
14.2. Il coefficiente soggettivo di colpevolezza dell’amministrazione si apprezza, dunque, con riferimento alla evidenziata superficialità dei giudizi medici ed alla manifesta illegittimità del giudizio della commissione medica di II grado, che in modo palesemente sproporzionato ha dichiarato l’appellato inabile, in via permanente al servizio, senza considerare le reali mansioni che questi era chiamato ad effettuare e la modesta compromissione delle capacità lavorative del sig. -OMISSIS-, dopo che questi era clinicamente guarito dall’infortunio: la corretta rappresentazione e valutazione di tali elementi, in particolare, avrebbe agevolmente condotto l’Amministrazione a una diversa decisione, come poi ha confermato la riammissione in servizio del sig. -OMISSIS-, la quale non consta abbia dato adìto a problemi di sorta.
14.3. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appellata sentenza deve essere confermata anche in ordine all’ an della responsabilità dell’amministrazione, ravvisandosi nel comportamento di questa, esitato nell’adozione degli atti impugnati, un coefficiente psicologico di colpevolezza.
15. L’appello è dunque infondato e l’appellata sentenza va confermata, con motivazione integrata.
16. Le spese seguono la soccombenza e di liquidano come da dispositivo.