Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-30, n. 202403945

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-30, n. 202403945
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403945
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 03945/2024REG.PROV.COLL.

N. 03871/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3871 del 2023, proposto dalle Associazioni Clientearth Aisbl e Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Farì e Luigi Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di San Sebastianello 9;



contro

la GI AZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

dell’Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
del Comune di Caprarola, non costituitosi in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il AZ n. 01925/2023, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della GI AZ e dell’Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 il consigliere Silvia Martino;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Le Associazioni odierne appellanti con il ricorso di primo grado chiedevano al T.a.r. per il AZ di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla GI AZ sull’istanza-diffida di provvedere presentata in data 15 giugno 2022, via pec, alla GI medesima e, per quanto di competenza, all’Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico, avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024 e, in subordine, dell’obbligo di avvio della relativa istruttoria.

1.1. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.

1.2. Nello specifico il primo giudice ha attribuito rilievo dirimente alla nota in data 13 luglio 2022 n. 692791 della GI AZ, agli atti del processo di primo grado, da cui si evincerebbe che la stessa “ ha compiuto delle attività e delle valutazioni con riferimento al punto specifico del degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC IT6010024, con la conseguenza, quindi, che sul punto l’amministrazione resistente non risulta silente, né l’atto in questione può qualificarsi come soprassessorio ”.

2. L’appello delle Associazioni si fonda sui seguenti motivi.

I. Error in iudicando in relazione al primo motivo dell’originario ricorso: violazione e falsa applicazione di legge (art. 2, della l. n. 241/90, in combinato disposto con gli articoli 6, par. 2, e 4, par. 5 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio come trasposti dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 3 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dell’art. 6, comma 5, della l.r. AZ 6 ottobre 1997, n. 29); violazione del principio di buona amministrazione .

Dalla nota di riscontro regionale potrebbe evincersi unicamente lo svolgimento di una generica e incompiuta attività amministrativa relativa al bacino del lago di Vico, mancando qualsivoglia riferimento alle misure ex paragrafo 6.2 della Direttiva Habitat, come trasposto dall’art. 4 comma 1, D.P.R. n. 357 del 1997.

La nota non reca menzione formale di tali misure, né dà conto di un sistema coerente e specifico di azioni volte a contrastare il fenomeno di degrado in atto degli habitat 3130 e 3140, traducendosi solo in un’elencazione esemplificativa delle attività e valutazioni svolte negli anni per il lago di Vico.

Soprattutto, la nota regionale denota l’assenza di un’istruttoria approfondita, che le Associazioni appellanti ritengono invece doverosa, non solo alla luce del quadro normativo di riferimento, ma altresì in considerazione della consistenza e puntualità degli elementi forniti alle Amministrazioni intimate tramite l’istanza-diffida inoltrata e le allegate relazioni tecniche.

Come rilevato anche dal Rapporto ISPRA 2020, le attività legate alla coltivazione (in particolare, del nocciolo) hanno comportato un continuo apporto di nutrienti nelle acque del lago di Vico, che ha alterato lo stato del corpo idrico aggravandone l’eutrofizzazione, con conseguente progressivo e costante degrado degli habitat tutelati e, in particolare, la contrazione o la scomparsa di molte comunità vegetali.

La stessa Commissione Europea ha chiarito che gli habitat tutelati nel SIC/ZSC IT6010024 sono particolarmente sensibili ai processi di eutrofizzazione e il recente Libro Rosso sugli habitat nell’Unione Europea (Janssen et al., 2016) riconosce per l’ habitat 3140 lo status di habitat a rischio di estinzione (VU-Vulnerable; criterio A1: in attuale declino, con riferimento agli ultimi 50 anni).

Nel contesto descritto, le plurime ricerche scientifiche hanno evidenziato almeno tre diversi momenti in cui il degrado dell’ habitat 3140 è peggiorato a partire dal 2006 (anni 2009, 2010 e, infine, 2013).

Analoghe e parimenti gravi considerazioni valgono per l’ habitat 3130, con riferimento al quale il Rapporto ISPRA 2020 attesta l’avvenuta contrazione fino alla scomparsa della vegetazione della classe sintassonomica Isoëto-Nanojuncetea, tipica dell’ habitat , sulla base del dato registrato nel 2010.

La Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 43 del 2013 e poi la D.G.R. n. 276 del 2020 hanno previsto due consequenziali declassamenti delle acque del lago di Vico, passate dalla categoria A2 a quella, inferiore, di A3 a causa del parametro temperatura in aumento, fattore che a sua volta favorisce la proliferazione delle alghe responsabili del fenomeno di eutrofizzazione e il conseguente degrado degli habitat tutelati in situ .

Le medesime delibere hanno incaricato le Amministrazioni competenti di intraprendere tutte le azioni preventive/correttive appropriate al fine di ridurre il rischio di sviluppo di fioriture algali, fra cui la riduzione del carico di nutrienti .

Anche per tali delibere le Associazioni hanno domandato il corretto adempimento e, successivamente, proposto autonomi ricorsi per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni intimate.

II. Error in procedendo e in iudicando in relazione al secondo motivo dell’originario ricorso per violazione combinato disposto degli articoli 39, comma 1, c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato); Violazione e falsa applicazione degli articoli 6.2. e 4.5. della Direttiva Habitat come trasposti dagli articoli 4, comma 1, e 5, cmma 3 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dell’art. 6, comma 5, della l.r. AZ 6 ottobre 1997, n. 29; violazione del principio di buona amministrazione. Eccesso di potere sotto svariati profili (Difetto di istruttoria e di motivazione) .

Il T.a.r. avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sulla domanda di annullamento della nota regionale, presentata in via subordinata, e valutare se la stessa avesse o meno preso in esame gli elementi di degrado e le misure obbligatorie di cui si invocava l’adempimento.

III. In via subordinata, error in iudicando in relazione al secondo motivo dell’originario ricorso: violazione e falsa applicazione degli articoli 6.2. e 4.5. della Direttiva Habitat come trasposti dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 3 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dell’art. 6, comma 5, della l.r. AZ 6 ottobre 1997, n. 29; violazione del principio di buona amministrazione. Eccesso di potere sotto svariati profili (Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti) .

Ove si ritenga che il T.a.r. abbia implicitamente rigettato la domanda di annullamento, le appellanti fanno osservare che la nota della GI AZ, impugnata sin dal primo grado di giudizio, non contiene alcun riferimento alle misure ex paragrafo 6.2. della Direttiva Habitat.

Secondo le appellanti nessuno dei provvedimenti menzionati reca un regime giuridico specifico, coerente e completo, in grado di garantire la gestione sostenibile e la protezione efficace del sito del Lago di Vico, così come chiarito dalla Corte di Giustizia sull’esatta portata dell’obbligo contenuto al paragrafo 6.2 della Direttiva Habitat (CGUE, Sez. II, sentenza dell’11 dicembre 2008, C-293/07, §§ 26-29, come recentemente ribadito anche da CGUE, Sez. VI, 22 giugno 2022, C-661/20, §§98-111).

3. La GI AZ (inizialmente) non si è costituita in giudizio, mentre si è costituito l’Ente Monti Cimini – Riserva naturale del Lago di Vico.

4. L’appello è passato una prima volta in decisione alla camera di consiglio del 21 settembre 2023.

5. Con l’ordinanza collegiale n. 8865 dell’11 ottobre 2023, la Sezione ha disposto incombenti istruttori nei confronti della GI AZ e dell’Ente Monti Cimini, consistenti nell’acquisizione di una documentata e dettagliata relazione di chiarimenti, concernente le misure (eventualmente) adottate, ovvero in corso di elaborazione, aventi il fine specifico di contrastare il degrado ambientale del lago di Vico nonché di ripristinare gli habitat ivi presenti.

6. La GI AZ si è costituita in giudizio, in resistenza, in data 28 novembre 2023.

7. Gli incombenti istruttori sono stati eseguiti in data 6 dicembre 2023, dall’Ente Monti Cimini – Riserva naturale Lago di Vico, e in data 14 dicembre 2023, dalla GI AZ.

8. Le Associazioni ricorrenti hanno depositato documenti e una memoria, in vista della camera di consiglio del 29 febbraio 2024 alla quale l’appello è

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi